Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/01/2019, n. 01141
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9720-2013 proposto da: CAZZANIGA FUSTO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA FLAMINIA
354, presso lo studio dell'avvocato C D P, rappresentato e difeso dall'avvocato A I;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro 2018 tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI
3311
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO SO, che lo rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 10/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. °RONZO DE M R che la Commissione tributaria provinciale di Lecco respinse il ricorso, proposto da F M C, erede universale di A C, deceduta il 16/9/2005, madre del contribuente, con il quale era stato impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del registro, in relazione al verbale di conciliazione n. 72/08 del 10/12/2008, intervenuto nel corso del giudizio civile intentato dal fratello, M C C, beneficiario di legato di immobili in sostituzione di legittima, giusta testamento olografo pubblicato il 4/11/2005 dal notaio P, di Olgiata Molgora;
che i germani, con la predetta conciliazione, si accordarono nel senso che, il secondo, soddisfatto mediante la ricezione di una somma di denaro (C 622.000,00), rinunciava alla disposizione testamentaria sicché la proprietà degli immobili oggetto di legato era trasferita al primo, e ciò al fine di reintegrare i diritti di legittimario pretesamente violati, con applicazione della imposta sulle successioni, ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 346 del 1990, nella formulazione vigente al momento dell'apertura della successione testamentaria, anziché della imposta di registro, con aliquota del 3 per cento, sulla predetta somma di denaro, come invece richiesto dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 29, d.p.r. n. 131 del 1986, con l'impugnato avviso di liquidazione;
che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'appello del contribuente, e confermò la sentenza di primo grado, ritenendo, in particolare, che "gli accordi transattivi tesi a reintegrare i diritti di legittima (purché risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi rivestiti di forma solenne)" sono cosa diversa dalla conciliazione giudiziale, e quella che ne occupa, disciplinata dall'art. 29 d.p..r. n. 131 del 1986, trattandosi "sostanzialmente di transazione tra due parti", va "tassata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, in quanto transazione che non importa trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali", avendo il notaio "semplicemente effettuato la trascrizione dell'accettazione di eredità formulata da Cazzaniga Fausto, originariamente erede universale", essendo, viceversa, inapplicabile l'imposta sulle successioni, di cui all'art. 43, d.lgs. n. 346 del 1990;
che, per la cassazione di tale sentenza, il contribuente presenta un ricorso affidato a tre motivi, mentre l'intimata Amministrazione finanziaria si è limitata a chiedere, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1, di partecipare alla discussione orale della causa. i CONSIDERATO che, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione dell'art. 43, d.lgs. n. 346 del 1990, motivazione apparente, omessa valutazione di elementi decisivi della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacché la sentenza impugnata non spiega le ragioni per le quali la rilevata natura speciale dell'indicata disposizione, che elenca gli atti destinati a reintegrare i diritti dei legittimari, non possa trovare applicazione anche con riferimento ai verbali di conciliazione giudiziale, trattandosi di atti a fede privilegiata, con sottoscrizione delle parti resa certa dalla presenza del giudice e del cancelliere, assimilabili ad un negozio di diritto privato;
che, con il secondo motivo di impugnazione, deduce, in via subordinata, violazione degli artt. 523 e 551 c.c., 1, comma 497, I. n. 266 del 2005, omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, motivazione assente, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, giacché ove non fosse applicabile l'imposta sulle successioni, l'imposta di registro, come subordinatamente richiesto dal contribuente, avrebbe dovuto essere quantificata con riguardo al valore dei cespiti, determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, d.p.r. n. 917 del 1986 (TUIR), pari ad C 107.672,00,
ROMA VIA FLAMINIA
354, presso lo studio dell'avvocato C D P, rappresentato e difeso dall'avvocato A I;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro 2018 tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI
3311
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO SO, che lo rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 10/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. °RONZO DE M R che la Commissione tributaria provinciale di Lecco respinse il ricorso, proposto da F M C, erede universale di A C, deceduta il 16/9/2005, madre del contribuente, con il quale era stato impugnato l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del registro, in relazione al verbale di conciliazione n. 72/08 del 10/12/2008, intervenuto nel corso del giudizio civile intentato dal fratello, M C C, beneficiario di legato di immobili in sostituzione di legittima, giusta testamento olografo pubblicato il 4/11/2005 dal notaio P, di Olgiata Molgora;
che i germani, con la predetta conciliazione, si accordarono nel senso che, il secondo, soddisfatto mediante la ricezione di una somma di denaro (C 622.000,00), rinunciava alla disposizione testamentaria sicché la proprietà degli immobili oggetto di legato era trasferita al primo, e ciò al fine di reintegrare i diritti di legittimario pretesamente violati, con applicazione della imposta sulle successioni, ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 346 del 1990, nella formulazione vigente al momento dell'apertura della successione testamentaria, anziché della imposta di registro, con aliquota del 3 per cento, sulla predetta somma di denaro, come invece richiesto dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 29, d.p.r. n. 131 del 1986, con l'impugnato avviso di liquidazione;
che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'appello del contribuente, e confermò la sentenza di primo grado, ritenendo, in particolare, che "gli accordi transattivi tesi a reintegrare i diritti di legittima (purché risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi rivestiti di forma solenne)" sono cosa diversa dalla conciliazione giudiziale, e quella che ne occupa, disciplinata dall'art. 29 d.p..r. n. 131 del 1986, trattandosi "sostanzialmente di transazione tra due parti", va "tassata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, in quanto transazione che non importa trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali", avendo il notaio "semplicemente effettuato la trascrizione dell'accettazione di eredità formulata da Cazzaniga Fausto, originariamente erede universale", essendo, viceversa, inapplicabile l'imposta sulle successioni, di cui all'art. 43, d.lgs. n. 346 del 1990;
che, per la cassazione di tale sentenza, il contribuente presenta un ricorso affidato a tre motivi, mentre l'intimata Amministrazione finanziaria si è limitata a chiedere, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1, di partecipare alla discussione orale della causa. i CONSIDERATO che, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce violazione dell'art. 43, d.lgs. n. 346 del 1990, motivazione apparente, omessa valutazione di elementi decisivi della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacché la sentenza impugnata non spiega le ragioni per le quali la rilevata natura speciale dell'indicata disposizione, che elenca gli atti destinati a reintegrare i diritti dei legittimari, non possa trovare applicazione anche con riferimento ai verbali di conciliazione giudiziale, trattandosi di atti a fede privilegiata, con sottoscrizione delle parti resa certa dalla presenza del giudice e del cancelliere, assimilabili ad un negozio di diritto privato;
che, con il secondo motivo di impugnazione, deduce, in via subordinata, violazione degli artt. 523 e 551 c.c., 1, comma 497, I. n. 266 del 2005, omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, motivazione assente, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, giacché ove non fosse applicabile l'imposta sulle successioni, l'imposta di registro, come subordinatamente richiesto dal contribuente, avrebbe dovuto essere quantificata con riguardo al valore dei cespiti, determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, d.p.r. n. 917 del 1986 (TUIR), pari ad C 107.672,00,
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