Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2021, n. 34479
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME MA AZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 6.2.2018, aveva condannato GN IA IA alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile Teli Francesca, in relazione al delitto di cui agli artt. 476, 81, c.p. in rubrica a lei ascritto. Alla GN si contesta che "in due distinte occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di docente di Scienze Umane dell'Istituto Superiore G. Bertacchi di Lecco e nell'esercizio delle relative funzioni", ha fatto accesso "al registro elettronico di classe in prossimità degli scrutini, modificando i voti già attribuiti all'alunna Teli Francesca c. 1999, in particolare modificando dapprima il voto dell'unica verifica scritta effettuata da 4,5/10 a 4/10, quindi il voto dell'unica verifica orale svolta da 7/10 a 6/10", con ciò alterando un atto vero.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 476, c.p., avendo la corte territoriale errato nel qualificare il registro del professore un atto pubblico fidefacente, in assenza di una espressa previsione normativa;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 21 e 23 ter, d.lgs. n. 82 del 2005, 476 e 491 bis, c.p., in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare che le caratteristiche tecniche del registro elettronico in uso all'Istituto Bertacchi non lo rendono un atto pubblico informatico;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 476, c.p., non avendo considerato, la corte territoriale, che nel caso in esame i criteri di valutazione delle prove degli alunni da parte della docente sono determinati discrezionalmente da quest'ultima, con la conseguenza che la sua attività di giudizio e le conseguenti valutazioni trasfuse nel documento che contiene detto giudizio, sia esso una prova scritta o sia il registro del professore su cui si annotano gli esiti delle prove, non possono essere destinate a provare alcun fatto, con conseguente impossibilità di configurare a carico della GN la fattispecie di reato per cui si procede;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui si discute;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con requisitoria scritta del 17.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato, previa riqualificazione della condotta dell'imputata nei termini di cui all'art. 491 bis, c.p. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo posta certificata il 28.5.2021, l'avv. Monica Barbara Gambirasio, difensore di fiducia della Teli, chiede che venga confermata la sentenza di secondo grado, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile costituita, allegando relativa nota spese.
4. Il ricorso va rigettato perché fondato su motivi in larga parte infondati.
5. Preliminarmente va premesso come risulti incontestato che l'alterazione addebitata alla GN sia stata effettuata sul registro elettronico di classe, in cui, grazie ai dati contenuti nella copia di salvataggio dell'archivio dell'istituto scolastico di cui in premessa, con riferimento alla materia d'insegnamento dell'imputata e all'alunna Teli, risultavano essere stati inseriti, per la prova scritta, due voti, un "sette", inserito il 23 maggio alle ore 9,59, e un "sei", inserito 1'8 giugno alle ore 18.42;
per la prova orale, un "4,5", inserito il 6 maggio alle ore 00.33 e un "4", inserito in data 6 giugno, alle ore 00.26 (cfr. p. 5 della sentenza di secondo grado).
6. Ciò posto manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta diversità tra il registro di classe e quello del professore, sostenendo il ricorrente la tesi che solo il primo, disciplinato dall'art. 41, r.d. n. 965 del 1925, ha rilevanza giuridica indiscussa quale atto pubblico, mentre il registro del professore, non oggetto di specifica disciplina normativa, non avendo alcuna rilevanza giuridica non può essere considerato un atto pubblico, atteggiandosi esso semplicemente come "uno strumento di promemoria del docente, con lo scopo di supportare più agevolmente la sua funzione didattico-educativa e valutativa". Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il registro personale del professore è espressamente previsto dall'art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l'indicazione di "giornale di classe": esso deve essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale "si succedono" le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico. Nel giornale di classe debbono essere registrati "...i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni": è quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti";
natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro "giornale di classe" (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12862 del 21/09/1999, Rv. 214890). Il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è, pertanto, atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 12726 del 06/11/2000, Rv. 218547). Principi ribaditi anche da un più recente arresto, secondo cui in tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato