Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49736

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49736
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUZZA DENNY nato a L'AQUILA il 23/07/1990 avverso l'ordinanza del 23/04/2022 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette le conclusioni del P.G. A C, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava nei confronti di C D l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, del codice della strada e disponeva la riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida;
rigettava, invece, la richiesta formulata dalla difesa tendente a ottenere l'autorizzazione a utilizzare la patente di guida in alcune fasce orarie per ragioni di lavoro. A ragione di quest'ultima decisione, il suddetto giudice riteneva che la richiesta in parola non potesse trovare accoglimento "sia in quanto, in virtù del dettato di cui all'art. 218 C.d.s., la stessa è di competenza del Prefetto, sia in quanto, come disposto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 6535 in data 22.4.2011, il permesso orario non può essere concesso in caso di illecito penale, come nel caso concreto".

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del C, avvocato R L, ha proposto, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., opposizione, che - previa qualificazione quale ricorso per cassazione - è stata trasmessa a questa Corte, giusta provvedimento del 31.5.2022. Secondo la difesa, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, il Prefetto avrebbe competenza "riguardo l'autorizzazione di cui si discute solo per il periodo immediatamente successivo alla sospensione della patente e, comunque, in via cautelare ante causam";
nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 62, comma 2, della legge n. 69/1981, che prevede che "quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il Magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo di non ostacolare il lavoro del condannato";
non sarebbe condivisibile neppure l'ulteriore argomentazione posta a 'fondamento della decisione, con la quale si era fatto richiamo alla circolare del Ministero dell'Interno, che "nella gerarchia delle fonti del diritto non ha alcun ruolo".
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