Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49736
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUZZA DENNY nato a L'AQUILA il 23/07/1990 avverso l'ordinanza del 23/04/2022 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette le conclusioni del P.G. A C, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava nei confronti di C D l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, del codice della strada e disponeva la riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida;
rigettava, invece, la richiesta formulata dalla difesa tendente a ottenere l'autorizzazione a utilizzare la patente di guida in alcune fasce orarie per ragioni di lavoro. A ragione di quest'ultima decisione, il suddetto giudice riteneva che la richiesta in parola non potesse trovare accoglimento "sia in quanto, in virtù del dettato di cui all'art. 218 C.d.s., la stessa è di competenza del Prefetto, sia in quanto, come disposto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 6535 in data 22.4.2011, il permesso orario non può essere concesso in caso di illecito penale, come nel caso concreto".
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del C, avvocato R L, ha proposto, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,
lette le conclusioni del P.G. A C, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava nei confronti di C D l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, del codice della strada e disponeva la riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida;
rigettava, invece, la richiesta formulata dalla difesa tendente a ottenere l'autorizzazione a utilizzare la patente di guida in alcune fasce orarie per ragioni di lavoro. A ragione di quest'ultima decisione, il suddetto giudice riteneva che la richiesta in parola non potesse trovare accoglimento "sia in quanto, in virtù del dettato di cui all'art. 218 C.d.s., la stessa è di competenza del Prefetto, sia in quanto, come disposto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 6535 in data 22.4.2011, il permesso orario non può essere concesso in caso di illecito penale, come nel caso concreto".
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del C, avvocato R L, ha proposto, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,
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