Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/10/2018, n. 47523
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S P nato il 26/11/1941 a MERANO avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROM sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MZZITELLI;lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il Proc. gen. esprime parere contrario alla richiesta e nel merito chiede l'inammissibilità del ricorso. La Corte si riserva. Udito il difensore Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa A P, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. S P, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis c.p.p., avverso l'ordinanza della Sez. Settima Penale della Corte di Cassazione, depositata in data 19/06/2017, esponendo: che esso ricorrente, sottoposto a processo penale per fatti di bancarotta, presso il Tribunale di Bolzano, quale persona illimitatamente responsabile della Finanz und Handels s.a.s., era stato condannato, in data 26/11/2007, da un collegio giudicante, formato dalle dott. sse E, P, M e C, giudici a latere;che, peraltro, il giorno della pronuncia della sentenza, il collegio, che --- aveva preso brevi decisioni istruttorie, con riferimento ad un'eccezione di nullità ex art. 415 bis c.p.p., era in composizione diversa ( giudici dott. W A, C U e E ), il che era confermato dal verbale stenotipico;che, secondo la giurisprudenza, in caso di discordanza rispetto al verbale di causa, prevaleva sempre quest'ultimo verbale;che era stata eccepita, nel giudizio d'appello avanti alla Corte d'Appello di Bolzano, l'inosservanza delle regole sull'immutabilità del giudice e la falsità del verbale riassuntivo e del frontespizio della sentenza, contenente l'indicazione, quale relatore, della dott.ssa M, non presente, invece, alla data di pronuncia della sentenza e di lettura del dispositivo;che la Corte Suprema, in data 7/05/2014 aveva annullato la sentenza del Tribunale di Bolzano, con rinvio alla diversa Corte di Trento, la quale, con sentenza n. 350/2015, si era limitata a decidere sul trattamento sanzionatorio, lasciando impregiudicata l'eccezione di nullità anzidetta;che tale sentenza a sua volta era stata impugnata con ricorso per cassazione e che al di fuori di ogni contraddittorio era stata emessa l'ordinanza di inammissibilità, impugnata nella presente sede;che l'eccezione in questione determinava una nullità insanabile, non essendo stata rinnovata l'istruttoria dibattimentale e non trattandosi di un profilo di inutilizzabilità delle prove assunte, con conseguente nullità della deliberazione finale;che la Corte Suprema, nell'ordinanza impugnata mediante ricorso straordinario, aveva percepito erroneamente la situazione, a seguito del mancato raffronto dei due verbali fra loro e dell'equivoco conseguente sulla falsità del verbale di causa ( falsità emergente, per la verità, a dire del ricorrente, dalla querela di falso allegata al ricorso ).