Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/06/1985, n. 3905
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Alla stregua dello scopo (ampliamento dello stato occupazionale nelle zone del Mezzogiorno) perseguito dal legislatore, quale risulta da una lettura sistematica dei testi legislativi e dall'esame dei lavori parlamentari, lo sgravio contributivo aggiuntivo previsto dal quarto comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) e lo sgravio supplementare previsto dall'art. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429 (nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 1971 n. 589) si applicano non soltanto alle imprese già in Esercizio, rispettivamente, al 30 settembre 1968 ed al 31 dicembre 1970 ma anche a quelle costituite od attivate successivamente a tali date. ( Conf 4587/83, mass n 429459; ( Conf 3891/81, mass n 414543; ( Conf 2100/81, mass n 412826; ( Conf 6580/80, mass n 410380).*