Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/05/2023, n. 11921

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/05/2023, n. 11921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11921
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6161/2019proposto da: Fincesar S.p.A. (C.F. e P . I.V.A. : 12945710155 ;
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano MI1599592), con sede in Milano, alla Piazza della Repubblica n. 5, in persona dell'Ing. M F, nato a Vicovaro (Roma) il 14 marzo 1941(C.F.: FRNMRA41C14L851A ) , in qualità di Presidente del c onsiglio d' a mministrazione nonché l egale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti R M (C.F.: MNNRCR66T19H501L) del Foro di Roma e L B (C.F.:BRNLRD73E10H501G) del Foro di Roma e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Adige n. 34;
-ricorrente -

contro

Avviso liquidazione imposta di registro – Revoca agevolazione attività agrituristica– Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
-controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1402 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Toscana in data 12/07/2018e non notif icata ;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. A P;
Ritenuto infatto 1. La Fincesar s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro ed ipotecaria per l’anno 2013 emesso a seguito della revoca dell’agevolazione di cui all’art. 7 l. n. 984/1977 conseguente all’acquisto di alcuni terreni in Orbetello, sostenendo che la detta agevolazione le spettasse svolgendo su questi ultimi in via esclusiva l’attività agrituristica.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che non sussistessero in capo alla società le caratteristiche necessarie perpoter beneficiare dell’agevolazione invocata, risultando dalla documentazione in atti che l’attività esercitata fosse quella della compravendita di immobili.

3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Toscana rigettava il gravame, affermando che l’agevolazione non poteva essere riconosciuta per difetto del requisito soggettivo, richiedendo l’art. 12, comma 6, l. n. 513/1995 che oltre il 50% del capitale sociale fosse sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale ed esercitando la società di capitali attività di valorizzazione e compravendita di beni immobili, anziché di silvicultura.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Fincesar s.p.a. sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione “di norme di diritto”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR fondato la sua decisione di rigetto sull’attività non agricola da essa svolta, laddove avrebbe dovuto solo valutare l’idoneità del fondo rustico acquisito ad aumentare l’efficienza dell’azienda attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

1.1. Il motivo è infondato. In base all’art. 7, comma 4, lett. b), della l. 27 dicembre 1977, n. 984, “Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti: […] b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;
[…]”. In materia di agevolazioni tributarie, per usufruire dell'imposizione agevolata prevista dall'art. 7, comma quarto, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è insufficiente la sola esistenza della qualità soggettiva, richiesta dalla norma, di essere l'acquirente una azienda forestale,
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