Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2024, n. 47016

CASS
Sentenza
6 novembre 2024
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6 novembre 2024

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In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a cd "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema "APP". (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2024, n. 47016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47016
Data del deposito : 6 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

47016-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA PEZZULLO Sent. n. sez. 1270/2024 -Presidente - CC 06/11/2024 - Relatore LUCA PISTORELLI R.G.N. 25536/2024 CARLO RENOLDI IA AN NA CARUSILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA nei confronti di: IGNOTI avverso il decreto del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILA lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alessandro Cimmino, il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero in procedimento a carico di ignoti in quanto presentata in forma analogica e non mediante l'applicativo APP e, dunque, in violazione del disposto dell'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023 n. 217 in assenza dei presupposti per derogare all'obbligo di deposito telematico.

2. Avverso il decreto ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila articolando due motivi. Con il primo deduce l'abnormità del provvedimento impugnato. In tal senso evidenzia come l'art. 175-bis c.p.p. non attribuisca al giudice il potere di dichiarare inammissibile la richiesta del pubblico ministero perché presentata in modalità analogica anziché digitale. Non di meno la decisione impugnata determinerebbe una stasi del procedimento atteso che il pubblico ministero non può provvedere al deposito digitale alla luce del malfunzionamento del sistema che ha dato origine al provvedimento del dirigente dell'ufficio di imporre di procedere alla presentazione delle richieste di archiviazione con le modalità censurate dal giudice, né, a causa del decreto impugnato, può ottemperare a tale provvedimento. Anche con il secondo motivo viene eccepita l'abnormità del decreto del G.i.p., che in definitiva si risolverebbe nell'indebito sindacato della legittimità del provvedimento amministrativo con il quale il Procuratore della Repubblica ha accertato il malfunzionamento del sistema e disposto l'adattamento alle circostanze della procedura di presentazione delle richieste di archiviazione dei procedimenti a carico di ignoti. Non di meno la decisione impugnata muoverebbe da una errata ricostruzione del concetto di "malfunzionamento", invece idoneo a ricomprendere l'anomalia del sistema evidenziata nel provvedimento del Procuratore della Repubblica, facendolo coincidere con quello, diverso, di "mancato funzionamento" del sistema medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. L'oggetto del quesito rende necessario soffermarsi preliminarmente sul concetto giuridico di abnormità, come delineato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, ↓ Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163- 01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221). Come di recente ribadito da Sez. U, Sentenza n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807, secondo le più risalenti pronunce, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Dunque «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (da Sez. U, n. 26 del 1999, dep. 2000). Questo principio è stato affinato e precisato dalla giurisprudenza successiva, la quale, per delimitarne la portata, fa perno sulla sussidiarietà della categoria della abnormità, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. In particolare, si afferma che l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile;
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini). Sul punto, Sez. U, n. 5307 del 2007, Battistella, ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica». -in definitiva - è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di L'abnormità gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia

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