Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 13112

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 13112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13112
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da EL BR n. a Napoli 1'8/10/1952 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 20/9/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'affermazione di responsabilità e per l'inammissibilità nel resto;
uditi i difensori, Avv.ti Raimondo Paolo e Stellato Giuseppe, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 18/12/2012, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei delitti di usura ascritti a EL UN, ordinava la restituzione all'avente diritto dei beni immobili in sequestro e confermava le residue statuizioni, ivi comprese quelle relative alla confisca di depositi bancari e titoli già oggetto di sequestro.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Stellato, il quale ha dedotto:

2.1 la violazione degli artt. 129, comma 2, e 530, commi 1 e 2, cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale è incorsa in assoluto difetto di motivazione in relazione alla richiesta assolutoria formulata in sede di gravame, avendo del tutto trascurato la verifica dei singoli rapporti di mutuo e della loro regolamentazione come pure del tasso in concreto applicato. I giudici d'appello si sono limitati ad affermare l'insussistenza di ragioni di proscioglimento in maniera assertiva e in assenza di concreti riferimenti alle specifiche contestazioni nonostante le dichiarazioni delle pp.00. siano risultate privi di riscontri e la assoluta incertezza dei tassi di interesse applicati, come ad esempio in relazione alle contestazioni di cui ai capi 14 e 18. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha evaso le censure difensive in maniera solo apparente, richiamando lo scrutinio del primo giudice senza misurarsi con gli argomenti spesi dalla difesa e senza valutare gli effetti civili e quelli accessori di natura patrimoniale a carico del EL. L'obbligo di fornire risposta alle censure difensive è imposto, infatti, dall'art. 578 cod.proc.pen. che prescrive il vaglio dei profili di responsabilità sia pure ad effetti diversi da quelli penali sicchè i giudici d'appello erano tenuti a fornire specifica motivazione in ordine al superamento delle deduzioni difensive;

2.2 la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 578 bis cod.proc.pen. e all'art. 240 bis cod.pen. La difesa lamenta che la Corte di merito, dopo aver disposto il dissequestro dei beni immobili del prevenuto in ottemperanza al principio di ragionevolezza temporale, ha nondimeno confermato la confisca delle disponibilità liquide, segnalandone la coincidenza con il profitto degli illeciti contestati e facendo applicazione del disposto di cui all'art. 578 bis cod.proc.pen. La Corte d'appello ha ritenuto la natura meramente processuale della norma con conseguente applicabilità anche a fatti commessi in epoca antecedente la sua introduzione nel sistema. Secondo il difensore, la disposizione di cui all'art. 578b1s non può essere considerata di natura puramente processuale dal momento che ha introdotto un meccanismo applicativo della confisca allargata destinato ad operare anche in presenza di una causa estintiva e collegato, comunque, all'accertamento di responsabilità dell'imputato, non limitandosi a definire la cornice entro cui può essere disposta la confisca. Aggiunge che la confisca ex art. 240bis cod.pen. richiede la prova della incompatibilità tra i redditi prodotti, l'attività esercitata e il patrimonio ablato, aspetti sui quali non risultano effettuati specifici accertamenti e la Corte non ha reso alcuna specifica motivazione sul punto sebbene la difesa avesse richiesto, previa rinnovazione istruttoria, l'escussione del proprio consulente di parte.Pertanto, poiché l'art. 578bis cod.proc.pen. ha introdotto nel sistema una nuova disciplina relativa alla confisca senza condanna, in assenza di una disciplina intertemporale che ne giustificasse la retroattività, ad avviso della difesa l'unica conclusione conforme a sistema è quella dell'applicabilità della disposizione ai fatti commessi a far data dalla sua vigenza. In ogni caso la difesa segnala che anche a voler prescindere dalle questioni relative all'applicabilità dell'art. 578 bis cod.proc.pen. la Corte ha omesso una concreta motivazione sul tema dell'accumulazione patrimoniale e sulla sproporzione,

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