Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2010, n. 4550

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In materia di concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, mentre spetta alle Regioni - in base agli artt. 86 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ed all'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - il potere di emanare i provvedimenti di concessione e di gestione delle derivazioni anche in situazioni di emergenza, è invece riservato allo Stato - a norma dell'art. 168, comma 1, lettera b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il potere di disporre in ordine all'utilizzazione delle acque destinate a scopo idroelettrico e già presenti negli invasi nel momento dell'insorgere dell'emergenza idrica; tale competenza è riservata allo Stato al fine di fronteggiare, nell'interesse nazionale, tanto le situazioni di emergenza idrica eccezionali ed imprevedibili quanto quelle previdibili e reiterabili nel tempo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2010, n. 4550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4550
Data del deposito : 25 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B E - rel. Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27319-2007 proposto da:
REGIONE LOMBARDIA (80050050154), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, 105 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71-C, presso lo studio dell'avvocato P G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSORZIO DELL'ADDA (80060130152), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentato e difeso dall'avvocato DI P R, per delega a margine del controricorso;

- ricorrente adesivo -
e contro
EDIPOWER S.P.A., A.E.M. S.P.A., CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI, CONSORZIO NAVIGLIO CITTÀ DI CREMONA, ENEL PRODUZIONE S.P.A., EDISON S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 29346-2007 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI (93011570194), NAVIGLIO DELLA CITTÀ DI CREMONA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOCCHI MAGNOLI ENRICA, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale in adesione;

- ricorrenti incidentali adesivi -
contro
EDIPOWER S.P.A., A.E.M. S.P.A., EDISON S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A., CONSORZIO DELL'ADDA, REGIONE LOMBARDIA;

- intimati -

sul ricorso 30812-2007 proposto da:
EDIPOWER S.P.A. (13442230150), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 272/274, presso lo studio dell'avvocato MOLÈ MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUTI LIBERATI EUGENIO, BUCELLO MARIO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
REGIONE LOMBARDIA, A.E.M. S.P.A., CONSORZIO DELL'ADDA, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI CREMONA, CONSORZIO DI BONIFICA DOGALI DI CREMONA, CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO BONIFICA VACCHELLI, DEL NAVIGLIO CITTÀ DI CREMONA, CONSORZIO NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO, LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CREMONESI, EDISON S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 130/2007 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 24/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

uditi gli avvocati Giuliano POMPA, Giampaolo TORSELLI per delega dell'avvocato Guido Francesco Romanelli, Raffaele DI PALMA, Marcello MOLÈ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso della Regione Lombardia;
rigetto del ricorso del Consorzio Adda;

accoglimento, p.q.r., del secondo motivo del Consorzio Cremona e Vacchelli;
rigetto degli altri due motivi;
rigetto del primo motivo del ricorso incidentale Edipower;
inammissibilità del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 19/23 ottobre 2007 all'A.E.M. s.p.a., il 19 ottobre 2007 al Consorzio dell'Adda ed all'E.N.E.L. Produzione s.p.a., il 19/22 ottobre 2007 all'Edipower s.p.a., all'Edison s.p.a., al Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli ed al Naviglio Città di Cremona, ha impugnato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 130, depositata il 24 agosto 2007, che ha annullato il Decreto 6 luglio 2006. n. 715, con il quale la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia aveva disposto l'obbligo dei concessionari idroelettrici a monte del lago di Como di provvedere al rilascio, entro il 24 luglio, di volumi d'acqua trattenuti negli invasi, nonché di garantire, in aggiunta, l'afflusso delle acque fluenti naturalmente fino al raggiungimento delle portate riconosciute di spettanza delle utenze sublacuali, esercitando gl'impianti idroelettrici oltre la data del 24 luglio e sino al 31 agosto, in assenza di un significativo mutamento della situazione idrica, ad acqua fluente.
Va premesso, in fatto, che l'Edipower è titolare di due strutture idroelettriche a monte del lago di Como e relativi serbatoi, denominati Monte Spluga e Lago Truzzo sulla base di concessioni rilasciate nel 1922. Nel 2006 il Consorzio dell'Adda, che consorzia i concessionari irrigui a valle del lago di Como, ebbe a segnalare alla Regione Lombardia, in concomitanza con una situazione di siccità, che l'Edipower tratteneva acqua nei bacini in danno delle esigenze dei concessionari irrigui. In data 21 giugno, a seguito di una riunione con tutti gli operatori interessati, i concessionari titolari di concessioni idroelettriche a monte del lago, compresa l'Edipower, presentarono un programma di rilascio dei volumi d'acqua accumulatisi entro il 3 luglio. Il Consorzio dell'Adda non aderì, tuttavia, a tale programma, facendo rilevare che gli operatori idroelettrici non avevano titolo a trattenere i volumi d'acqua che in effetti trattenevano dall'1 maggio 2006, poiché da tale data non risultavano soddisfatte le utenze a valle, cosicché indebitamente non era stato lasciato defluire un quantitativo d'acqua pari alla somma dei volumi assentiti in epoca anteriore alle concessioni idroelettriche. La Regione Lombardia aveva emanato, allora, il decreto impugnato. L'Edipower ne aveva dedotto vari, motivi d'illegittimità e, fra l'altro, la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 19, 43 e 45 del R.D. n. 1285 del 1920, art. 17 della L. n. 36 del 1994, artt. 28 e 30;
eccesso di potere per travisamento dei
presupposti ed erroneità della motivazione;
violazione della L. n.36 del 1994, artt. 28 e 30;
violazione del principio di
proporzionalità e del principio di leale collaborazione;
mancato bilanciamento degl'interessi, con una scorretta distribuzione del volume dell'acqua da rilasciarsi fra i vari concessionari. Il ricorso, come si è detto, era stato accolto dal TSAP.
L'impugnazione della sentenza del TSAP da parte della Regione Lombardia si articola in tre motivi. Il Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchetti e il Naviglio Città di Cremona hanno proposto ricorso incidentale adesivo, notificato il 12/14 novembre 2007 all'A.E.M., al Consorzio dell'Adda ed all'Edipower, il 12/15 novembre 2007 all'Edison s.p.a. Il Consorzio dell'Adda ha proposto a sua volta ricorso adesivo con atto notificato il 27/28 novembre 2007 all'A.E.M., all'Edipower e alla Regione Lombardia. L'Edipower resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificato il 28 novembre 2007 alla Regione Lombardia, all'A.E.M., all'ENEL, al Consorzio di Navarolo Agro Cremonese Mantovano, al Naviglio della Città di Cremona, all'EDISON, alla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi. L'Edipower ha anche depositato memoria. Questa Corte, con ordinanza depositata il 30 giugno 2009, riuniti i giudizi, ordinava al Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli ed al Naviglio Città di Cremona di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia e dell'E.N.E.L. Produzione s.p.a.;
al Consorzio dell'Adda d'integrare il contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli, del Naviglio Città di Cremona, dell'Edison s.p.a. e dell'E.N.E.L. Produzione s.p.a.;
all'Edipower s.p.a. d'integrare il contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli, concedendo termine a tal fine. L'Edipower, il Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli e il Naviglio città di Cremona provvedevano alla disposta integrazione del contraddittorio producendo anche ricevute di ritorno relative alla già avvenuta notifica del ricorso alle parti su dette prima dell'ordinanza che 30 giugno 2009 di questa Corte. Il Consorzio dell'Adda non provvedeva invece a depositare alcun atto d'integrazione del contraddittorio. L'Edipower ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Dato atto dell'avvenuta riunione dei giudizi con l'ordinanza 30 giugno 2009 di questa Corte ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in via pregiudiziale va dichiarata l'improcedibilità del ricorso adesivo del Consorzio dell'Adda ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c. per non avere esso provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio.

2.1. Il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli vanno esaminati congiuntamente, contenendo censure convergenti al medesimo risultato.

3.1. Per ragioni di ordine logico deve, essere previamente esaminato il terzo motivo del ricorso incidentale adesivo proposto dal Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli e dal Naviglio della Città di Cremona. Con tale motivo si denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 4 e la nullità della sentenza per difetto assoluto di
motivazione. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata sarebbe il risultato di una mera adesione acritica alle tesi di parte attrice.
Si formula in proposito il seguente quesito di diritto: "Se la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti si traduca in mera carenza di motivazione e possa comportare violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 4, con conseguente nullità della sentenza".
Il motivo è inammissibile, stante l'assoluta astrattezza del quesito e la mancanza di autosufficienza del motivo, non essendo in essi riportato alcun elemento che consenta di apprezzarne il fondamento, a fronte di una sentenza ampiamente motivata.

3.2. Vanno quindi esaminati il primo motivo del ricorso principale della Regione Lombardia ed il primo motivo del ricorso adesivo del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli e del Naviglio della Città di Cremona.
La Regione Lombardia denuncia la violazione e

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