Cass. pen., sez. V trib., sentenza 25/05/2023, n. 23031

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 25/05/2023, n. 23031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23031
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S B nato a CASTEL SAN GIORGIO il 01/01/1952 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere V S;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P L che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. T, che ha chiesto l'annullamento della sentenza

RITENUTO IIN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, esclusa la contestata circostanza aggravante, ha ridotto la pena irrogata a B S dal Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di furto di un telefono cellulare commesso in Fisciano il 24 giugno 2014, confermando nel resto l'impugnata decisione, anche a fini civili.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccependo la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello: la notifica sarebbe avvenuta nelle mani del difensore, ai sensi dell'art. 1.61, comma 4, cod. proc. pen., senza previa verifica dell'idoneità del domicilio dichiarato dall'imputato. La questione è stata sollevata nelle conclusioni scritte dinanzi alla Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato: il termine sarebbe spirato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, non dovendosi tener conto - in funzione sospensiva del termine medesimo - dei rinvii del processo dovuti ad assenza dei testimoni del pubblico ministero.

2.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione, anche in forma implicita, rispetto alla richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, argomentata nell'ambito delle ricordate conclusioni scritte depositate dinanzi alla Corte di appello.
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