Cass. civ., sez. III, ordinanza 24/04/2019, n. 11194

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 24/04/2019, n. 11194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11194
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente rivalsa - Limiti ORDINANZA R.G.N. 1572/2014 sul ricorso 1572-2014 proposto da: Cron.

ALBERGO RANCOLIN SNC

01384170229, in persona del suo Rep. legale rappresentante sig.ra M

GLLA

27/09/2018 SILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CC

GERMANICO

107, presso lo studio dell'avvocato N B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S V giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PALISONDA DI CONEDERA ODORICO DITTA , in persona del titolare ODORICO CONEDERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell'avvocato M V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R S giusta procura in calce al controricorso;
IMPRESA EDILE VOLCAN SEVERINO & FIGLI SRL , in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, V V, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato U D giusta procura a margine del controricorso;
TONINI NICOLO', considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI DE FINIS, R N giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrentí - nonchè

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA ;
- intimata - avverso la sentenza n. 217/2013 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

FATTI DI CAUSA

1. La società A R S.n.c. ricorre, sulla base di tre rrmvl-kíi nni- In e-neen-7inrin i .1/4,1.1 V l, (..4..1...7...744.1%./11‘.. 4(...11%.1 ecsni-inennn rictlIn rt-tr+-c, di A nrunlIn di i I I rl il V' 1.1 I Trento n. 217/13, del 15 luglio 2013, che ha riformato "in parte qua" la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, n. 3/12, del 9 marzo 2012, accogliendo parzialmente - per quanto qui ancora di interesse - il gravame esperito in via incidentale da Nicolò T, e, in separato giudizio impugnatorio poi riunito al precedente, dalla società Impresa Edile Volcan Severino e Figli S.r.l. (d'ora in poi, "T k r(fn 1.1111J1 G.34 V41(....C111 ). In particolare, il secondo giudice - in accoglimento parziale dell'appello del T - riconosceva una corresponsabilità dell'odierna ricorrente, nella misura del 10%, nella causazione dei danni subiti da terzi (e risarciti dalla A R) in conseguenza di lavori edili da essa appaltati ed eseguiti, sotto la direzione del T, dalla società Impresa Volcan e dall'Impresa Palisonda di Conedora Odorico fri'r.rn ira nni "7n-1r-trine-n Dnlicrir-trin"\ Li J. 1 I i1.1 I (.1 e-nnrers+-1-i Ani I Li I ...14 I 1 M M 19 en li In rnri-r, L Li 4 9 LI 4 Il 1 LA k./ i (-l-. territoriale confermava, ma nella ridotta misura del 25% per ciascuno di essi, la corresponsabilità nella causazione dei danni "de quibus". Di conseguenza, la Corte rideterminava l'importo dovuto dal T in C 34.491,92, nonché quello a carico dell'Impresa Volcan e dell'Impresa Palisonda in C 21.557,69, cadauna. Inoltre, sempre accogliendo parzialmente il gravame esperito dal lUi III il, la COser+Le f.LerritOrici"'ele — rifOrrriandv", domanda riconvenzionale dallo stesso proposta - condannava la società A R al pagamento, in favore del T, delle competenze professionali esposte nella nota del 17 settembre 2007, approvata dall'Ordine degli Ingegneri di Trento, e dunque a versargli l'importo di C 60.057,00.Infine, la decisione oggi impugnata, in accoglimento parziale dell'appello dell'Impresa Volcan, ha riformato quel capo della sentenza del primo giudice che le faceva carico di risarcire il danno I n rrtn r4 n I I 'n rl i n ern r i r. n t- " n4-4- f " rrt rI i rrtnrirlinei entnr-I I t., I I CALA II V ICA e..-kri I C...I I I C/I I I ILA %AI I IIta yI MI I LIII1/4.5 I economici sostenuti - in conseguenza di ordinanza, emessa dal Sindaco del Comune di Moena, di sospensione del lavori edili suddetti, relativamente, in particolare, alla demolizione di muri perimetrali dell'edificio sede della struttura alberghiera.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente - sul duplice r.rnr-1 anni-sci-n e^nrrien rien.1-4-^ ti i n% heir rl n% f-n r.i.

1-a re-, in %gin 1-rn n.

1-FI. tn I n Li 1../ i-, \I .7 L 1 I I CCM, MI LA V I CA C/ V Ci LU/ CLA I L I III VI CA L CA I I Ci LLI V Li LA pretesa risarcitoria giudizialmente azionata da tali A e S S, a cagione dei danni da costoro patiti in forza dei suddetti lavori edili, nonché di aver subito essa stessa maggiori oneri economici, sempre in relazione a tali lavori, a seguito del già ricordato provvedimento amministrativo di sospensione della loro esecuzione - di aver radicato innanzi al Tribunale trentino due controversie, poi I iunite. In particolare, nella prima, avente ad oggetto il rimborso di quanto corrisposto ai S, conveniva in giudizio il T, l'Impresa Volcan e l'Impresa Palisonda, agendo, invece, soltanto nei confronti del primo e della seconda, guanto alla pretesa nascente dalla già ricordata ordinanza sindacale di sospensione dei lavori. Costituitisi i convenuti per contestare la fondatezza della complessiva iniziativa attorea (svolgendo, inoltre, il T domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi per le attività professionali di cui alla già citata nota del 17 settembre 2007), Y ,";
nil I ti r,'kr Ie e-r...--irni- 23 c-t--;.-q 1.--1-rinr-%;
KA I In li its,-.1 V II V CAI IV I ICAI yeuuez-e CALIL/I II J.LC1.2 I ICALCALI S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a., nei cui confronti avevano proposto domanda di manleva l'Impresa Volcan e l'Impresa Palisonda. Il giudizio di primo grado si concludeva con l'accoglimento di entrambe le domande dell'A R, oltre che con il rigetto della riconvenzionale del T e delle domande di manleva. L'adito Tribunaie, pertanto, condannava i tre conve.nuti - in relazione alla prima pretesa azionata dall'attrice - a rimborsare alla stessa (il T per il 50%, l'Impresa Volcan e l'Iimpresa Palisonda nelle restanti misure del 25°/0 cadauna) l'importo di C 29.497,65, oltre accessori. In relazione, invece, all'altra pretesa, veniva disposta la condanna del T e dell'Impresa Volcan - in misura paritaria - a rimborsare la somma di C 55.585,35, oltre accessori di legge. A kennlInfn In einr•icinenn rien1 Trilne Inni^ frenntienn ir di enrinr-iknlii-;
11..1 \-.

5...1..75 MI li 'L1411414 LI %...1 11.11 W, II I V 14 45 1.71 15 1‘.11.14114...11, dall'A R (in relazione al "quantum debeaturn, ed incidentalmente dal T e dall'Impresa Palisonda, nonché, con autonoma impugnazione principale, dall'Impresa Volcan, il secondo giudice riformava la sentenza impugnata nei termini sopra meglio descritti. A li% itnrcn cele-14-nen-7.n • Ul V V !a .71/4.1 ILLI vn.+ ,n i- n k \-.1 e 1_ C uri rA -t rp C i O u‘ ri i I L4 i 1 \A proposto ricorso principale l'A R, svolgendo tre motivi.

3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - si ipotizza, per un verso, "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto", e ciò in relazione agli artt.1218, 1662, 2222 cod. civ. e 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, en rn k " 1.1.1e1C.C.rn AC-3 cs i es n rInnien or. 14114114 4 1 4 .7 \ 444111\r 415 L.L.1 Li I I L.

1.71 V nnr il nie i ri i -7 i n •-• h n LLL/ li N... I yeu

LAILIV

1/4. i i stato oggetto di discussione tra le parti", in particolare "avente ad oggetto la valutazione della condotta tenuta dalla committente, in persona del Signor R C, in termini di apporto causale nella produzione dei danni". Si censura la decisione impugnata laddove ha motivato il riconoscimento della corresponsabilità dell'odierna ricorrente - nella misura del 10% - nella produzione dei danni cagionati ai S, riducendo, in pari misura, l'importo di quanto essa ha diritto di conseguire dai convenuti, a titolo di rimborso delle somme versate in enriednd Ad! In r.drerle er.n 4-e-nr-te-n-dden I y e li i I Il L.n I 1S-A L4 Li LÀ I ...)L1 IL/i I L..." t...". O eri t e re uri are'er leggI a LI. In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui la committente A R "non restò estranea all'esecuzione dei lavori", fino a ridurre (anche se non ad escludere) la stessa autonomia del Direttore dei Lavori, giacché "condivise quanto meno la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura alberghiera". E ciò perché il socio R C, nel corso di una i rs;
" n vinju.3 i n Li, e, I lui .Rivi

ILLJI

11.1LIG II permesso a costruire - dei cui obblighi la committente era "la diretta destinataria" - prevedesse che la muratura perimetrale non dovesse essere demolita. In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare - donde il supposto vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "le argomentazioni difensive dell'odierna ricorrente, rncernli-rn n.sk onldeni-d .4 n rldenne-i-dden i 4-Lnef-i rrldn i n I i" thnt--1-;
rt-dr-d d LiILI -• t..1 V V LA I LI I LI LL. Li Li Li L. L/ 11-1%.11 II Lk....7L11111.1111%‘111 7n di \ I LI L L. L.LA-411111i), argomentazioni aventi ad oggetto la "questione, specificamente dibattuta, della compromissione dell'autonomia dell'appaltatore per contestuale ingerenza del committente". L'A R, in sostanza, deduce l'omesso esame delle sue tesi difensive volte a dimostrare come, anche ad ammettere una qualche forma di ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori, queste non r- ne-n dr« e edden I n reler.d re e n oe rienl rl r-ern v e l4 L1L. I L. ILI I L....71../L./11.2Li L/ III LLA LAL...11%... LI I LL1/4... LI 1J 1JLI I LLl Li IL.' e del Direttore dei Lavori, occorrendo a tal scopo che fosse stata del tutto annullata la loro autonomia decisionale. D'altra parte, e per quanto attiene specificamente al Direttore dei Lavori, l'affermazione di una corresponsabilità del committente si porrebbe in contrasto con le disposizioni sopra meglio richiamate. Difatti, costui "rappresenta il soggetto che nell'interesse e su incarico del committente segue da vicino l'esecuzione dell'opera con poteri direttivi e di controllo pressoché esclusivi aventi i -31rrìrstni-r% ri nririr14-1-^" _ n i e nint- i rird ti D D rs on rlrd 1C1r11 _ LUI 14-1...1 I i I i i i L Li Li ko, 99‘...L. %Al C.1 %.11. I .11%• I i. J LI LI Li L i L— "ordini di servizio, assidua vigilanza dei materiali impiegati e sulle modalità operative adottate, nonché continuità di controlli sulle varie fasi di evoluzione del lavoro", assumendo a tal riguardo, nei confronti del committente, obblighi ex artt. 1662, 2222 e 2229 cod. civ. di "realizzare l'opera in conformità al progetto esecutivo ed alle regole della tecnica", oltre a verificare, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 380 L 2 0 0 "a- ki n I n nr.rIrr, r.rsnfnerrti nlin retni-hin erknrlirt-ir-n nlIrtI e.- i 1.1 71%41 IM L LJ I 11%.11 1111 LA Il 1...1 11\-01 III LI LA V 1.1 ti i LI MI II I L.L1 i Li i iL. prescrizioni del permesso di costruire ed alle modalità esecutive stabilite dal medesímo". Ciò premesso, la ricorrente evidenzia che l'addebito di corresponsabilità elevato a proprio carico - motivato in base alla condivisione della decisione di operare l'intervento demolitorio in difformità dalle prescrizioni del permesso a costruire - "attiene invece r...,-"F;
I ;
A ;
CA Viiii r.- SP\./1 ii.niv^Pli ed eSCIIISi'vi Le'l ire4÷t.t.Or'es dei lavori" fondati sulle norme "de quibus", donde la loro violazione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi