Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24967
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 13 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha concesso la detenzione domiciliare a AT IR, condannato per il reato di cui all'art. 319 cod.pen. con fine pena al 15/04/2026, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, Ord.pen., alla luce delle sue condizioni di salute, peggiorate durante il periodo di detenzione già subito. Ha invece respinto la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo che il condannato abbia manifestato scarsa critica per il grave reato commesso, e che sia necessario un più graduale percorso di accesso ai benefici penitenziari, visto anche il lungo periodo di condanna da scontare.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AT IR, per mezzo del proprio difensore avv. Paola Villa, mediante un unico, articolato motivo con il quale censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché l'inosservanza della legge penale, con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il IR, detenuto dal 25/03/2022, dopo una prima reiezione della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale aveva ottenuto, il 23/09/2022, la detenzione domiciliare provvisoria, stante il decadimento fisico provocato dalla permanenza in carcere;
nel relativo provvedimento il magistrato di sorveglianza aveva negato l'affidamento in prova riferendosi alla gravità del reato commesso e alla scarsa critica da lui mostrata, essendosi sempre ritenuto innocente. Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza impugnata, ha nuovamente respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ed ha invece concesso la detenzione domiciliare già applicata in via provvisoria, con una motivazione identica a quella del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza. Ciò nonostante che nel frattempo