Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2007, n. 392
Sentenza
11 gennaio 2007
Sentenza
11 gennaio 2007
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Massime • 1
La liquidazione equitativa del danno biologico può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base di criteri standardizzati e predeterminati, assumendosi come parametro il valore medio per punto calcolato sulla media dei precedenti in virtù della cosiddette "tabelle" presso l'ufficio giudiziario, purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, così evitandosi l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL ON, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO A BELTRAMELLI 1/C, presso lo studio dell'avvocato AQUILINO ARNALDO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e Presidente Dr. Cerchiai Fabio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato CIERI EDUARDO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IN ES, SARP ASSIC SPA IN L.C.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 662/02 della Corte d'Appello di ROMA, terza sezione civile, emessa il 5/11/01, depositata il 14/02/02, R.g. 3030/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Arnaldo AQUILINO;
udito l'Avvocato Eduardo CIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al tribunale di Roma del 13.2.1996 IN IO conveniva in giudizio RE IN e la compagnia SARP Assicurazioni s.p.a. per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale nel quale, mentre percorreva la via Aurelia sulla sua bicicletta, era stato travolto dall'autovettura condotta dal proprietario convenuto, della quale la società garantiva la responsabilità civile per i danni derivante dalla sua circolazione.
Nella contumacia di RE IN la costituita società di assicurazione contestava la domanda, di cui in subordine chiedeva il parziale accoglimento per asserito concorso di colpa del danneggiato. Il tribunale, nel processo riassunto nei confronti della società Assitalia s.p.a. nella qualità di compagnia designata a seguito della liquidazione coatta amministrativa della SARP Assicurazioni s.p.a., ritenuto che il sinistro si era verificato per la colpa esclusiva di RE IN, condannava il convenuto, in solido con la liquidazione, a risarcire all'attore il danno biologico, il danno morale, il danno al mezzo ed a versargli il corrispettivo per il mancato utilizzo sella somma risarcitoria;
negava la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante perché l'attore non aveva fornito la prova