Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2022, n. 12480
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 9600/2019 proposto da: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n.3 presso lo studio dell’avvocato, D A L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P F, P F, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento Varpesca di S V;
- intimato – avverso il decreto n. 971/2019 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, depositato il 12/02/2019;
F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9600/2019 Numero sezionale 616/2022 Numero di raccolta generale 12480/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dalla Cons. P V;
lette le conclusioni scritte del P.M., ex art. 23 comma 8 bis l. n.176/2020, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che chiede l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (di seguito BNL) ha chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento “Varpesca di S V”, in via chirografaria, di due crediti: i) Euro 461.166,39 (per capitale residuo, rate insolute e accessori) derivante da contratto di finanziamento del 27/01/2012 per l’importo originario di Euro 400.000,00 (oggetto di erogazione e quietanza in pari data), espressamente «destinato al consolidamento passività a breve in essere su Bnl Spa (estinzione del fido per smobilizzo crediti cod. cp143 con contestuale revoca, e ripristino liquidità» e conseguente accredito di Euro 50.000,00 sul c/c 591»;
ii) Euro 10.726,96 a titolo di scoperto dello stesso c/c n. 591, come da contratto del 01/11/2008 (doc. 6 fasc. BNL) ed estratti integrali dal 10/12/2008 al 30/09/2015 (doc. 7 fasc. BNL). 1.1. – Il giudice delegato ha respinto la domanda per carenza di prova documentale, evidenziando in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il finanziamento del 27 gennaio 2012 «fu concesso ai fini del consolidamento di passività di un preesistente conto corrente di cui non è stata prodotta alcuna documentazione» – nonostante l’invito in tal senso formulato dal curatore fallimentare nel progetto di stato passivo – e rilevando incidentalmente che il finanziamento era assistito da garanzia a prima richiesta del 50% rilasciata da Sarda Fidi soc. cooperativa per azioni, però non insinuata al passivo, come poi osservato dalla Banca opponente.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9600/2019 Numero sezionale 616/2022 Numero di raccolta generale 12480/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 1.2. – L’opposizione proposta da BNL ai sensi degli artt. 98 s. l.fall. è stata rigettata dal Tribunale di Tempio Pausania, con decreto del 12/02/2019 comunicato in pari data, sulla base del medesimo rilievo della mancata produzione di documentazione «relativa al rapporto di conto corrente alla cui estinzione era finalizzato il finanziamento stesso», ritenuta necessaria poiché, pur essendo «del tutto lecita» -in assenza di specifici «motivi di nullità»- «la rinegoziazione del debito, con trasformazione dello stesso da debito a breve a debito a medio-lungo termine», tuttavia «si deve ritenere che il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo costituiscano contratti collegati, in quanto l'operazione voluta complessivamente dalle parti era quella di ripianare il conto corrente e di creare un nuovo rapporto obbligatorio»;
di conseguenza, ha aggiunto il Tribunale, «il vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti collegati ha degli effetti giuridici rilevanti, comportando che le vicende relative all'invalidità, alla inefficacia o alla risoluzione dell'uno si possano ripercuotere sull'altro». 1.3. – Avverso detto decreto BNL ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c.;
il Fallimento intimato, già contumace in sede di opposizione, non ha svolto difese. 1.4. – Fissata l’adunanza innanzi alla Sezione civile 6-1, con ordinanza interlocutoria n. 21377 del 26 luglio 2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, per la ritenuta mancanza di evidenze decisorie sulla questione sottesa al collegamento negoziale rilevato dal tribunale. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. – Con il primo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 2702 e 2697, comma 1, cpv. c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.», poiché la banca, in assenza di specifiche allegazioni di fatti contrari (estintivi o F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9600/2019 Numero sezionale 616/2022 Numero di raccolta generale 12480/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 modificativi), avrebbe pienamente assolto il proprio onere probatorio, producendo sia il contratto di finanziamento – una «scrittura privata riconosciuta» che farebbe «piena prova fino a querela di falso» ai sensi dell’art. 2702 c.c. e non sarebbe comunque suscettibile di libero apprezzamento da parte del giudice – sia il sottostante estratto conto, «la cui valenza probatoria è stata riconosciuta nello stesso decreto impugnato». 2.1. – Il motivo è inammissibile poiché, in disparte le affermazioni circa il valore di prova legale del contratto di finanziamento per cui è causa, non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale non disconosce la validità ed efficacia della produzione documentale effettuata - dando anzi atto espressamente che la documentazione prodotta relativamente al finanziamento è «esaustiva» - ma ne rileva l’insufficienza, in ragione del ravvisato collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il preesistente «rapporto di conto corrente alla cui estinzione era finalizzato il finanziamento stesso». 3. – Con il secondo mezzo, rubricato «violazione degli artt. 93 e 101 L.F., nonché degli artt. 2697 e 2702 c.c. ed, altresì, degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.» si deduce: i) che il collegamento negoziale era esplicitato nell’art. 1 del contratto di finanziamento, in quanto “destinato al consolidamento di passività a breve in essere su BNL S.p.A. (estinzione del fido per smobilizzo crediti), con
- ricorrente -
contro
Fallimento Varpesca di S V;
- intimato – avverso il decreto n. 971/2019 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, depositato il 12/02/2019;
F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9600/2019 Numero sezionale 616/2022 Numero di raccolta generale 12480/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dalla Cons. P V;
lette le conclusioni scritte del P.M., ex art. 23 comma 8 bis l. n.176/2020, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che chiede l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (di seguito BNL) ha chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento “Varpesca di S V”, in via chirografaria, di due crediti: i) Euro 461.166,39 (per capitale residuo, rate insolute e accessori) derivante da contratto di finanziamento del 27/01/2012 per l’importo originario di Euro 400.000,00 (oggetto di erogazione e quietanza in pari data), espressamente «destinato al consolidamento passività a breve in essere su Bnl Spa (estinzione del fido per smobilizzo crediti cod. cp143 con contestuale revoca, e ripristino liquidità» e conseguente accredito di Euro 50.000,00 sul c/c 591»;
ii) Euro 10.726,96 a titolo di scoperto dello stesso c/c n. 591, come da contratto del 01/11/2008 (doc. 6 fasc. BNL) ed estratti integrali dal 10/12/2008 al 30/09/2015 (doc. 7 fasc. BNL). 1.1. – Il giudice delegato ha respinto la domanda per carenza di prova documentale, evidenziando in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il finanziamento del 27 gennaio 2012 «fu concesso ai fini del consolidamento di passività di un preesistente conto corrente di cui non è stata prodotta alcuna documentazione» – nonostante l’invito in tal senso formulato dal curatore fallimentare nel progetto di stato passivo – e rilevando incidentalmente che il finanziamento era assistito da garanzia a prima richiesta del 50% rilasciata da Sarda Fidi soc. cooperativa per azioni, però non insinuata al passivo, come poi osservato dalla Banca opponente.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9600/2019 Numero sezionale 616/2022 Numero di raccolta generale 12480/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 1.2. – L’opposizione proposta da BNL ai sensi degli artt. 98 s. l.fall. è stata rigettata dal Tribunale di Tempio Pausania, con decreto del 12/02/2019 comunicato in pari data, sulla base del medesimo rilievo della mancata produzione di documentazione «relativa al rapporto di conto corrente alla cui estinzione era finalizzato il finanziamento stesso», ritenuta necessaria poiché, pur essendo «del tutto lecita» -in assenza di specifici «motivi di nullità»- «la rinegoziazione del debito, con trasformazione dello stesso da debito a breve a debito a medio-lungo termine», tuttavia «si deve ritenere che il contratto di conto corrente e il contratto di mutuo costituiscano contratti collegati, in quanto l'operazione voluta complessivamente dalle parti era quella di ripianare il conto corrente e di creare un nuovo rapporto obbligatorio»;
di conseguenza, ha aggiunto il Tribunale, «il vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti collegati ha degli effetti giuridici rilevanti, comportando che le vicende relative all'invalidità, alla inefficacia o alla risoluzione dell'uno si possano ripercuotere sull'altro». 1.3. – Avverso detto decreto BNL ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c.;
il Fallimento intimato, già contumace in sede di opposizione, non ha svolto difese. 1.4. – Fissata l’adunanza innanzi alla Sezione civile 6-1, con ordinanza interlocutoria n. 21377 del 26 luglio 2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, per la ritenuta mancanza di evidenze decisorie sulla questione sottesa al collegamento negoziale rilevato dal tribunale. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. – Con il primo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 2702 e 2697, comma 1, cpv. c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.», poiché la banca, in assenza di specifiche allegazioni di fatti contrari (estintivi o F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9600/2019 Numero sezionale 616/2022 Numero di raccolta generale 12480/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 modificativi), avrebbe pienamente assolto il proprio onere probatorio, producendo sia il contratto di finanziamento – una «scrittura privata riconosciuta» che farebbe «piena prova fino a querela di falso» ai sensi dell’art. 2702 c.c. e non sarebbe comunque suscettibile di libero apprezzamento da parte del giudice – sia il sottostante estratto conto, «la cui valenza probatoria è stata riconosciuta nello stesso decreto impugnato». 2.1. – Il motivo è inammissibile poiché, in disparte le affermazioni circa il valore di prova legale del contratto di finanziamento per cui è causa, non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale non disconosce la validità ed efficacia della produzione documentale effettuata - dando anzi atto espressamente che la documentazione prodotta relativamente al finanziamento è «esaustiva» - ma ne rileva l’insufficienza, in ragione del ravvisato collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il preesistente «rapporto di conto corrente alla cui estinzione era finalizzato il finanziamento stesso». 3. – Con il secondo mezzo, rubricato «violazione degli artt. 93 e 101 L.F., nonché degli artt. 2697 e 2702 c.c. ed, altresì, degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.» si deduce: i) che il collegamento negoziale era esplicitato nell’art. 1 del contratto di finanziamento, in quanto “destinato al consolidamento di passività a breve in essere su BNL S.p.A. (estinzione del fido per smobilizzo crediti), con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi