Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/03/2022, n. 07607

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/03/2022, n. 07607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07607
Data del deposito : 9 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 20588-2017 proposto da: SALAMONE VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO NICOLOSI;

- ricorrente -

contro

CANTARELLA SALVATORE NELLA QUALITA' DI EREDE LEGITTIMO DI AGNELLO ELVIRA, rappresento e difeso dall'avv. SALVATORE CALI' 2021

- controricorrente -

2406 avverso la sentenza n. 962/2017 della CORTE D'APPELLOo di CATANIA, depositata il 22/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. C B M;
20. R.G. 20588/2017

PREMESSO CHE

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 426/2016, ha condannato E A a rimuovere la tubatura del gas posta a distanza illegale rispetto all'immobile di V S.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello E A. La Corte d'appello di Catania - con la sentenza 22 maggio 2017, n. 962 - ha accolto il secondo motivo di gravame che lamentava la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata per non essere stati citati in giudizio tutti i comproprietari dell'immobile;
ha così dichiarato la nullità del giudizio e della sentenza e ha rimesso la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.

3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione V S. Resiste con controricorso S C, quale erede di E A, che ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione, essendo stato notificato ad E A, presso il suo procuratore e difensore, il 10 agosto 2017, quando era già deceduta. Memoria è stata depositata dal ricorrente, che ha a sua volta eccepito l'improcedibilità del controricorso, essendo stato depositato una volta decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c.

CONSIDERATO CHE

I. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso: "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione" (così Cass. n. 12183/2021). Va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità del controricorso, che, notificato il 9 ottobre 2017, è stato depositato lunedì 30 ottobre 2017;
il deposito è infatti da ritenersi tempestivo essendo il termine scaduto in giorno festivo, con proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, comma 4 c.p.c.). II. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.102 c.p.c. in relazione agli artt. 459, 474, 528 e 2648 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello ha erroneamente qualificato litisconsorti necessari i "chiamati all'eredità" di Canterella Filippo, che non era proprietario dell'immobile situato al piano terra sul quale insisteva la tubatura del gas;
inoltre la Corte d'appello ha ritenuto che esista contraddittorio necessario nei confronti di coloro che sono solo chiamati all'eredità senza ritenere necessaria l'accettazione della medesima. Il motivo è inammissibile. Con una prima ratio decidendi, censurata con il motivo, la Corte d'appello ha osservato che, ove un luogo sia di proprietà di più soggetti, la modifica del medesimo che si renda necessaria per il suo ripristino deve essere disposta nei confronti di tutti i comproprietari, che devono essere parti del processo;
nel caso di specie la comunione del bene - ha affermato la Corte d'appello - in capo agli eredi dell'originario comproprietario F C, non solo non era stata contestata, ma era stata ammessa dall'appellato, che si è difeso asserendo che la successione testamentaria risulta trascritta successivamente all'inizio del processo, difesa comunque ad avviso del giudice d'appello non rilevante al fine di escludere il litisconsorzio, dato che il decesso di C, avvenuto prima dell'inizio del processo, imponeva comunque all'attore di citare i suoi eredi, anche eventualmente legittimi. Accanto a tale ratio decidendi la Corte d'appello ha affermato, con autonoma ragione, che la tubatura, a prescindere dalla sua collocazione , era in ogni caso posta a servizio dei comproprietari non citati in giudizio. Tale seconda ratio decidendi non è stata in alcun modo oggetto di censura da parte del ricorrente, che solo nella memoria ha svolto considerazioni - ormai tardive e quindi inammissibili - sul punto. 2) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che non potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dichiarazione richiesta dal ricorrente, in quanto la rimozione del tubo risultava essere stata effettuata non spontaneamente, bensì solamente in esecuzione della sentenza di condanna;
la Corte d'appello non avrebbe infatti considerato che A aveva eseguito spontaneamente quanto deciso dal giudice di primo grado, senza che vi fosse stato alcun atto di esecuzione forzata. Il motivo è infondato. A ha rimosso la tubatura in ottemperanza alla sentenza di primo grado, sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., ponendo così in essere un atto dovuto (che non comporta acquiescenza alla sentenza): da tale atto non poteva pertanto essere dedotto il venire meno dell'interesse a una diversa decisione della causa, così che la materia del contendere non era cessata. 3) Il terzo motivo fa valere violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.: la Corte d'appello ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio non considerando che la decisione sul merito della lite "non è stata minimamente intaccata" e che la controparte aveva tenuto un comportamento sleale nel giudizio di primo grado, nascondendo o non rendendo noto all'attore la eventuale presenza di altri comproprietari, così provocando il protrarsi della controversia. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente non è risultato vittorioso nel giudizio di appello, essendo rimasto soccombente sulla questione procedurale del litisconsorzio, così che rientrava nei poteri discrezionali del giudice di merito compensare o meno le spese dei due gradi del giudizio, senza che l'esercizio di tale potere sia sindacabile da questa Corte (in materia di compensazione delle spese, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è infatti "diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa", così da ultimo Cass. 26912/2020). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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