Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1993, n. 3582

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di circolazione stradale, la speciale procedura prevista dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (recante modifiche ad alcune norme del codice della strada del 1989) ha adottato una disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme di detto codice parzialmente diversa da quella generale contenuta nella legge 24 novembre 1981 n. 689, ma nulla ha innovato circa il procedimento previsto da quest'ultima legge sia per l'applicazione della confisca, sia per il controllo amministrativo sul sequestro. Ne consegue che, a norma dell'art. 19 della legge n. 689 del 1981, l'opposizione amministrativa avverso il sequestro di ciclomotore va presentato al Prefetto e che essa deve intendersi accolta ove non sia rigettata nel termine di dieci giorni dalla presentazione (salva restando l'applicabilità dell'autonoma sanzione della confisca qualora ricorra una delle ipotesi previste negli artt. 20 e 21 della legge n. 689 del 1981).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/1993, n. 3582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3582
Data del deposito : 25 marzo 1993

Testo completo

In tema di circolazione stradale, la speciale procedura prevista dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (recante modifiche ad alcune norme del codice della strada del 1989) ha adottato una disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi