Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/06/2020, n. 12476

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Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicchè quando l'azione sia stata promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare –, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/06/2020, n. 12476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12476
Data del deposito : 24 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

12476-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO- azione revocatoria GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - contro società fallita - insinuazione al PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - passivo Ud. 25/02/2020 - - Presidente di Sezione - FELICE MANNA PU R.G.N. 9472/2014 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - 40.12686 Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO · Consigliere - Vi è sumissione ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - al Gratuito Rin Giu.x. delepoto L NITANO - Consigliere - Trib Polaris ALBERTO GIUSTI Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9472-2014 proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA NUOVA ALAIMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (n. 68/2010), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA 26, presso lo studio dell'avvocato G F, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;
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- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO HARRY'S BAR VILLABIANCA S.R.L. (n. 17/2012), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G T;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 1489/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 14/03/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale.

Fatti di causa

Il curatore del fallimento di Nuova Alaimo s.r.l. in liquidazione chiedeva, ai sensi dell'art. 103 legge fall., che fosse dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa, ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fall., di alcuni atti dispositivi posti in essere dalla società (allora) in bonis nei confronti della Harry's Bar Villabianca s.r.l., della quale pure era sopravvenuto il fallimento, con conseguente restituzione del compendio aziendale che ne aveva costituito oggetto. Il giudice delegato del fallimento di Harry's Bar Villabianca s.r.l. rigettava la domanda e il tribunale di Palermo, a sua volta, rigettava l'opposizione allo stato passivo avanzata dalla curatela del fallimento della Nuova Alaimo s.r.l. in liquidazione. Ric. 2014 n. 09472 sez. SU - ud. 25-02-2020 -2- Il tribunale riteneva invero assorbente il profilo dedotto dell'inammissibilità di un'azionecuratela resistente dalla revocatoria proposta nei confronti di un fallimento dopo l'apertura del concorso, in virtù del principio della cristallizzazione del passivo fallimentare sancito dall'art. 52 legge fall. Contro il decreto del tribunale di Palermo la curatela soccombente ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. La curatela fallimentare di Harry's Bar Villabianca ha resistito con controricorso nel quale peraltro ha formulato due motivi di ricorso incidentale condizionato onde ottenere la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità della domanda siccome avanzata ai sensi dell'art. 103 legge fall. Depositate le memorie delle parti, e depositata altresì una requisitoria scritta del procuratore generale, la prima sezione civile della Corte, con ordinanza interlocutoria n. 19881 del 2019, ha rimesso gli atti al Primo presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite in ordine alla questione relativa dell'ammissibilità meno dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) nei confronti di un fallimento. Tale questione è stata già risolta negativamente dalle Sezioni unite con la sentenza n. 30416 del 2018, ma su codesta soluzione la prima sezione ha sollecitato un ripensamento alla luce di alcune posizioni di segno contrario emerse in dottrina. Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Ragioni della decisione La curatela ricorrente deduce: (i) col primo motivo, la I.- violazione degli artt. 52 e 66 legge fall. nonché degli artt. 2740 e 2901 cod. civ., stante, a suo dire, l'erroneità dell'interpretazione fornita dal tribunale in relazione al principio di cristallizzazione Ric. 2014 n. 09472 sez. SU - ud. 25-02-2020 -3- del passivo fallimentare, visto che il predetto principio soffre diverse deroghe - espressamente previste dagli artt. 70, 56, 74 e 80 legge fall. e visto che la dichiarazione di inefficacia, contenuta nella sentenza di accoglimento di una domanda revocatoria, si limita a confermare l'inefficacia originaria dell'atto dispositivo di cui si chiede la revoca;
(ii) col secondo motivo, la violazione degli artt. 52 e 66 legge fall. e 2901 cod. civ., stante l'erroneità dell'ulteriore nel affermazione contenuta provvedimento impugnato secondo cui la natura costitutiva dell'azione revocatoria determinerebbe il sorgere di effetti positivi in favore della parte attrice solo al momento dell'accoglimento della domanda, e non già, invece, al momento del compimento dell'atto dispositivo del quale si chiede la revoca;
(iii) col terzo motivo, infine, la violazione degli artt. 66 e 216 legge fall., alla luce della conseguente conservazione di effetti pregiudizievoli degli atti dispositivi e distrattivi se commessi da soggetto fallito, nonostante l'inevitabile configurabilità di conseguenze penali derivanti dalla loro commissione. II. - I sopra sintetizzati motivi di doglianza investono, tutti, in un modo o nell'altro la medesima questione giuridica, e cioè per l'appunto se sia ammissibile o meno l'azione revocatoria (nello specifico la revocatoria ordinaria) avanzata, dopo l'apertura del concorso, nei confronti di una curatela fallimentare. La peculiarità è rappresentata dal fatto che la domanda della curatela di Nuova Alaimo s.r.l. risulta esser stata avanzata in sede di rivendica fallimentare, ai sensi dell'art. 103 legge fall. laCome rappresentato dall'ordinanza interlocutoria, questione giuridica sottostante alle censure è stata recentemente risolta dalle Sezioni unite con la richiamata sentenza n. 30416 del 2018, e peraltro sulla base di principi da considerare in Ric. 2014 n. 09472 sez. SU - ud. 25-02-2020 -4- continuità con l'orientamento tradizionale e prevalente della giurisprudenza della Corte. La ricostruzione del suddetto orientamento è evincibile dalla motivazione della citata sentenza, alla quale in questa sede si può dunque rinviare. E' sufficiente metterne in risalto l'approdo, che si risolve nell'affermazione di principio per cui è inammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, esperita nei confronti di un fallimento, poiché si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente, e poiché nel sistema opera il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori. - riferendo di talune distinte L'ordinanza interlocutoria posizioni emerse in dottrina in senso critico rispetto al citato orientamento ipotizza invece (ai sensi dell'art. 374, terzo - comma, cod. proc. civ.) che la soluzione del problema interpretativo possa essere diversa in ragione dell'esigenza di assicurare tutela al ceto creditorio del soggetto disponente, dinanzi a un evento comunque verificatosi prima del fallimento del beneficiario dell'atto;
evento che arricchirebbe i creditori di questo a danno, invece, di quelli del primo. E a questo riguardo riporta dettagliatamente (addirittura in qualche caso testualmente) gli argomenti di derivazione dottrinale che consentirebbero di addivenire a un tal ripensamento. Deve nondimeno osservarsi che nel sunteggiare le posizioni emerse in dottrina l'ordinanza interlocutoria opera per crasi, praticamente unendo gli assunti di chi ancora oggi invoca una sorta di rivoluzione dei principi giurisprudenziali in tema di revocatoria alle incompatibili tesi di chi, invece, quei principi più semplicemente sollecita che siano chiariti sul versante dei Ric. 2014 n. 09472 sez. SU - ud. 25-02-2020 -5- possibili rimedi, col fine di tutelare i creditori lesi dall'atto di frode. In proposito il Collegio reputa doversi operare gli opportuni distinguo, perché gli spunti relativi ai profili di fondo che governano la materia sono inidonei a un mutamento di giurisprudenza, mentre possiedono una certa puntualità quelli attinenti al risultato dell'interpretazione in rapporto al fattore cronologico. Codesto fattore, essendo identificabile nella prevenzione o meno dell'azione rispetto alla dichiarazione di fallimento del destinatario, postula, nella seconda alternativa, di rinvenire in ambito concorsuale il punto di equilibrio di una soluzione tecnicamente idonea a tutelare anche il ceto creditorio leso nella garanzia patrimoniale - quello dell'alienante in tal guisa epurando il richiamato approdo giurisprudenziale da altrimenti inevitabili aporie di sistema. III. - L'ordinanza interlocutoria invita a revisionare l'orientamento espresso dalla sentenza n. 30416 del 2018. La prima ragione di ripensamento andrebbe basata sulla novità del d. lgs. 12-1-2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (breviter C.c.i.i.). L'art. 290 del C.c.i.i. contiene (al netto del refuso leggibile nella motivazione dell'ordinanza interlocutoria) la previsione per cui "il curatore della procedura di liquidazione giudiziaria aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'art. 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'art. 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d)". Ric. 2014 n. 09472 sez. SU - ud. 25-02-2020 -6- Simile disciplina, parte integrante dell'ordinamento positivo nonostante la lunga vacatio

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