Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/01/2021, n. 618

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La domanda di un dirigente medico, dipendente ASL, di esonero dal servizio di guardia notturna, festiva e di reperibilità per motivi di salute attiene all'accertamento di un diritto soggettivo e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, cui sono devolute le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza che ai fini della giurisdizione rilevi la sussistenza di un parere di idoneità, con prescrizioni, emesso dalla Commissione medica competente, il cui giudizio, quale mero atto di verifica sanitaria, è sempre sindacabile dal giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di controllarne l'attendibilità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/01/2021, n. 618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 618
Data del deposito : 15 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

No.6 1 8-21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI PIETRO CURZIO - Primo Presidente - GIURISDIZIONE ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione - Ud. 01/12/2020 - - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA CC R.G.N. 5069/2020 AMELIA TORRICE - Rel. Consigliere - Cear. 618 Rep. MAURO DI MARZIO - Consigliere - си ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - Cuve GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5069-2020 proposto da: AZIENDA USL DI PARMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', rappresentata e difesa dall'avvocato EUGENIA MONEGATTI;

- ricorrente -

contro

RI CH, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO GIORGIO PETRONIO, MAURO MAZZONI, e MATTEO PETRONIO;

- controricorrente -

469 202x per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 351/2019 del TRIBUNALE di PARMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere AMELIA TORRICE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, voglia affermare la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatti di causa

1. FE RI CH, dirigente medico psichiatra, alle dipendenze della Azienda USL di Parma, presso il Dipartimento "Salute Mentale Dipendenze Psicologiche" aveva convenuto in giudizio quest'ultima innanzi al giudice del lavoro di Parma, per chiedere, in via di urgenza di essere esonerata per tutta la durata del giudizio dall'attività di guardia (notturna e festiva) e dal servizio di reperibilità e, in via subordinata, di dichiarare che la convenuta era tenuta ad attenersi al giudizio della Commissione medica in data 15.1.2019 dichiarando illegittima l' adibizione di essa ricorrente a più turni notturni mensili;
aveva domandato l'adozione di ogni altro provvedimento contingibile e urgente a tutela della sua salute;
nel merito la FE aveva chiesto che si dichiarasse l'obbligo della AUSL di organizzare la prestazione lavorativa di essa ricorrente senza richiederle attività di guardia notturna e festiva e di reperibilità.

2. La Azienda USL di Parma si costituì in giudizio e, per quanto oggi rileva, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò sul rilievo che la domanda era incentrata sulla contestazione del giudizio della Commissione medica espresso dalla Commissione medica dello SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, n.d.r.), competente in materia di accertamenti medico-legali nei confronti dei pubblici dipendenti, la quale aveva dichiarato l'idoneità alla mansione con la prescrizione di limitare la frequenza dei turni notturni ad una volta al mese sino alla data della successiva visita del medico competente ( fissata al 27.9.2019).

3. Il giudice adito respinse la domanda cautelare e dichiarò cessata la materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda subordinata

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