Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14594
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OB WA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta da WA OB, a causa della tardività di tale opposizione, dichiarando di conseguenza esecutivo il decreto penale opposto. Nell'adottare tale provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che il decreto penale di condanna, n. 413 del 2019, emesso il 4 settembre 2019 (con cui lo stesso OB era stato condannato al pagamento della somma di euro 2.500,00 in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 152 del 2006), era stato notificato una prima volta al OB il 13 novembre 2019;
all'udienza del 7 dicembre 2020, fissata a seguito della tempestiva opposizione proposta dall'imputato personalmente (in data 18 novembre 2019 con richiesta di giudizio immediato), il difensore di fiducia dell'imputato aveva eccepito la nullità della notificazione del decreto penale di condanna e anche del decreto di giudizio immediato, a causa della sua omessa notificazione allo stesso difensore di fiducia dell'imputato, che era stato nominato sin dal 19 marzo 2019, ossia anteriormente alla emissione del decreto penale;
in accoglimento di tale eccezione il Tribunale di Avellino aveva quindi disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per la notificazione del decreto penale, eseguita il 18 dicembre 2020 al difensore di fiducia e il 21 dicembre 2020 all'imputato;
nonostante l'esito positivo di tali notifiche la polizia giudiziaria aveva successivamente eseguito un'altra notifica all'imputato del medesimo decreto penale, in data 26 settembre 2022, a seguito della quale l'imputato aveva presentato, in data 5 ottobre 2022, un'altra opposizione, giudicata tardiva con il provvedimento impugnato, in quanto proposta oltre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 461, comma 5, cod. proc. pen., decorrente dalla notificazione eseguita con esito positivo il 21 dicembre 2020 a seguito della rinnovazione di quella precedente.
2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Luigi Petrillo, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con il quale ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e l'abnormità del provvedimento impugnato. Ha esposto che a seguito della eccezione di nullità sollevata dalla difesa dell'imputato, a causa della omessa notificazione del decreto penale e del decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia dell'imputato, nominato anteriormente alla emissione del decreto, il Tribunale, senza dichiarare la