Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2010, n. 1112
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L'art. 46, n. 3, della legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), secondo cui non sono compresi nel fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto disposto dagli artt. 170 e 326 cod. civ., sebbene dettato per l'abrogato istituto del patrimonio familiare, si applica anche al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto, in quanto, pur non coincidendo le relative discipline, per l'attenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità previsti in riferimento al fondo patrimoniale, risultano identici i fini perseguiti dai due istituti e lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella previsione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità.
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE OGGETTO: falli CONTRIBUTO UNIFICATO шенбойfondo REPUBBLICA ITALIANA tehimovicle IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE 01112/10/05 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente FR.G.N. 563/05 Dott. V P Consigliere Dott. F F Dott. C P Consigliere Consigliere Cron.
2.1112 Dott. V Z Consigliere Rep. 337 Dott. V R Ud.12.11.2009 ha pronunciato la seguente: SEN TEN Z A sul ricorso proposto da: Сс P G, elettivamente domiciliato in Roma, P. Martiri di Belfiore 2, presso l'avv. Alessandra Sansonetti, che con l'avv. V M lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Fallimento P G in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Po 43, presso l'avv. C. M B, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Potenza 2454 2009 emesso nel procedimento n. 449/03 in data 15.10.2004. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.11.2009 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni ;
Uditi gli avv. A L su delega per il с ricorrente e A Z per il fallimento;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G L, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto del 10.4.2003 il giudice delegato del Tribunale di Potenza autorizzava il curatore ad acquisire all'attivo del fallimento P G beni immobili di proprietà del fallito costituiti in fondo patrimoniale. Il provvedimento, reclamato, veniva confermato dal Tribunale, che rilevava come 要 la garanzia della procedura concorsuale deve applicarsi anche a favore dei creditori familiari dell'imprenditore, non sussistendo ragioni per riservare loro un trattamento deteriore rispetto ad altri creditori ";
che trattandosi del fallimento di un solo coniuge, l'acquisizione dei beni avrebbe dovuto essere limitata alla quota di pertinenza;
che non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 46 2 n.3 1.f., essendo stata dettata la norma in questione con riferimento al diverso e ormai soppresso istituto sugli immobili in del patrimonio familiare;
che questione era stata costituita ipoteca a garanzia di un finanziamento ( art. 169 C.C. ), e quindi il diritto C dell'istituto di credito mutuante avrebbe dovuto essere in ogni modo soddisfatto. Avverso la decisione Pasqualucci proponeva ricorso per