Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2013, n. 18354

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Nel procedimento di scioglimento della comunione, non è consentito procedere all'estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 789, quarto comma, cod. proc. civ., sino a quando le contestazioni al progetto di divisione non siano state risolte con sentenza passata in giudicato.

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2013, n. 18354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18354
Data del deposito : 31 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R M - Presidente -
Dott. B G A - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4242/2007 proposto da:
M A MGGNDR71S11H501X, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato M P, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro
POZZUOLI ASSUNTA PZZSNT55T58B715O, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell'avvocato F G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B S;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 497/2006 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. V M;

udito l'Avvocato P M, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato G F, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22-12-1989 decedeva "ab intestato" a Pesaro M Riccardo lasciando quali eredi legittimi il figlio Andrea, nato dal suo primo matrimonio, e la seconda moglie Pozzuoli Assunta, concorrenti all'eredità nella quota del 50% ciascuno. Con atto di citazione del 20-4-1995 Andrea M conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la Pozzuoli chiedendo la divisione dell'eredità.
Costituendosi in giudizio la convenuta aderiva alla domanda di divisione.
Con sentenza del 16-5-2001 il Tribunale adito dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnava in proprietà al M l'immobile sito in Roma ed alla Pozzuoli quello sito in Pesaro, e condannava il M a corrispondere alla Pozzuoli un conguaglio di L. 97.006.500.
Proposta impugnazione da parte della Pozzuoli cui resisteva il M la Corte di Appello di Ancona con sentenza del 21-11-2006 ha accolto per quanto di ragione l'appello, ed ha disposto la divisione dei beni relitti da Riccardo M in due lotti, il lotto A comprendente l'immobile e gli arredi siti in Pesaro, ed il lotto B comprendente l'immobile e gli arredi siti in Roma, ha disposto l'assegnazione di tali lotti mediante estrazione a sorte, da svolgersi dinanzi alla Corte stessa all'udienza del 12-12-2006, ed ha fissato la misura del conguaglio in favore della Pozzuoli, nel caso alla stessa fosse stato assegnato il lotto A, in complessivi Euro 176.640 e, nel caso le fosse stato assegnato il lotto B, in Euro 167.310.
Per la cassazione di tale sentenza il M ha proposto un ricorso affidato a cinque motivi cui la Pozzuoli ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato delle memorie. Questa Corte con ordinanza del 10-1-2013 ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili su una questione oggetto del primo motivo di ricorso.
Le parti hanno successivamente depositato delle ulteriori memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni logiche di priorità occorre anzitutto esaminare il secondo motivo di ricorso con il quale il M, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 184 e 345 c.p.c., ed omessa motivazione, assume che la Pozzuoli aveva chiesto
di tener conto nell'ambito della divisione ereditaria del suo preteso diritto di abitazione sull'immobile di Pesaro e di uso dei relativi arredi soltanto con la seconda comparsa conclusionale del 23-3-2001 nel giudizio di primo grado, e che l'esponente nella seconda memoria di replica del 27-3-2001 aveva eccepito l'inammissibilità della stessa in quanto tardiva;
inoltre, avendo la controparte riproposto tale domanda in appello, l'istante nella comparsa di costituzione aveva eccepito l'effetto preclusivo di cui all'art. 345 c.p.c.;

peraltro la Corte territoriale ha omesso qualsiasi pronuncia in proposito.
La censura è infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 27-2-2013 n. 4847 hanno affermato che nella successione legittima spettano al coniuge del "de cuius" i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'art. 540 c.c., comma 2 e che il valore capitale di tali diritti deve essere
stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione

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