Cass. civ., sez. VI, ordinanza 16/01/2019, n. 01027
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8952-2017 proposto da: N11ZZAB1\RKA Pll TRO LUIGI , APOLLON NN A , elettivamente domiciliati in ROMA, VI. \ SAN (;IR01,
ANIO AN I
2, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GAIA X )NI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SI ':"InTINII0 CI II '113
- ricorrenti -
Contro \NcA di CRITnuo coopi:,RATivo di Rom scARL in P°°° a del legale rappresentante' F L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. Q. A" ISCON'I'L 90, presso lo studio dell'avvocato P\( )I PANNI:N/10, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANIO l'ANNUNZIO;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 1616/2016 della CORTK D'APPK1i .0 di RO-NIA, depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. :\NITONINO SCA1,181. Ric. 2017 n. 08952 sez. M2 - ud. 17-10-2018 -2- RG. 8952 del 2017 Mzzabarba e Ai - - Banca di credito Cooperativo Fatti di causa e ragioni della decisione I coniugi Sig.ri Pietro Luigi Mzzabarba e Anna Ai, con atto di citazione, notificato in data 30 luglio 2007, convenivaffiln giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, la "Banca della Tuscia Credito Cooperativo Società Cooperativa. Tale citazione si fondava sull'asserito inadempimento della Banca mutuante, che, anziché mettere a disposizione del mutuatario la somma mutuata, utilizzava l'importo, parte per ripianare lo scoperto di conto corrente, acceso presso la Banca stessa dal sig. Mzzabarba, parte per ripianare un precedente mutuo. Gli attori nell'atto di citazione evidenziavano di aver già proposto, innanzi al Tribunale di Viterbo, con atto di citazione in opposizione a precetto (R.G. n.1175/2004) azione di nullità e/o annullamento del contratto di mutuo fondiario, in quanto mutuo di scopo concesso dalla Banca per la ristrutturazione aziendale, azioni, tuttavia, rigettate. La "Banca della Tuscia Credito Cooperativo Società Cooperativa", si costituiva, tempestivamente, in giudizio rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attrice. In particolare la Banca convenuta eccepiva l'erronea qualificazione, da parte degli attori, del contratto in esame quale mutuo di scopo, evidenziando, in ogni caso: come i coniugi avessero prestato il proprio consenso affinché le somme mutuate confluissero sul conto corrente e fossero utilizzate al fine di RG. 8952 del 2017 Mzzabarba e Ai - - Banca di credito Cooperativo estinguere la precedente posizione debitoria del mutuatario, e, come l'eventuale mancata utilizzazione della somma, secondo lo scopo, avrebbe potuto, semmai, costituire ragione di una domanda di risoluzione per inadempimento, ad istanza dell'istituto mutuante e, non certo, ad istanza del mutuatario che le somme aveva ricevuto ed utilizzato Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 848/2009, depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009, respingeva le domande svolte dagli attori;
- condanna Mzzabarba Pietro Luigi Ai Anna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta. Il Tribunale dopo aver premesso che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il mutuo fondiario non sia qualificabile in termini di mutuo di scopo... " rilevava che l'azione di risoluzione proposta risulta in ogni caso infondata, ove si consideri che l'obbligo che il mutuante assume con il contratto di mutuo, anche se di scopo, è quello di erogare la somma, con conseguente inadempimento, solo, ove ometta di erogare l'importo. Nel caso in questione, deveva escludersi che l'istituto mutuante non avesse adempiuto alla detta obbligazione, riconoscendo gli stessi attori come gli importi fossero stati utilizzati per ripianare proprie esposizioni debitorie. Né peraltro, gli
ANIO AN I
2, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GAIA X )NI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SI ':"InTINII0 CI II '113
- ricorrenti -
Contro \NcA di CRITnuo coopi:,RATivo di Rom scARL in P°°° a del legale rappresentante' F L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. Q. A" ISCON'I'L 90, presso lo studio dell'avvocato P\( )I PANNI:N/10, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANIO l'ANNUNZIO;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 1616/2016 della CORTK D'APPK1i .0 di RO-NIA, depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. :\NITONINO SCA1,181. Ric. 2017 n. 08952 sez. M2 - ud. 17-10-2018 -2- RG. 8952 del 2017 Mzzabarba e Ai - - Banca di credito Cooperativo Fatti di causa e ragioni della decisione I coniugi Sig.ri Pietro Luigi Mzzabarba e Anna Ai, con atto di citazione, notificato in data 30 luglio 2007, convenivaffiln giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, la "Banca della Tuscia Credito Cooperativo Società Cooperativa. Tale citazione si fondava sull'asserito inadempimento della Banca mutuante, che, anziché mettere a disposizione del mutuatario la somma mutuata, utilizzava l'importo, parte per ripianare lo scoperto di conto corrente, acceso presso la Banca stessa dal sig. Mzzabarba, parte per ripianare un precedente mutuo. Gli attori nell'atto di citazione evidenziavano di aver già proposto, innanzi al Tribunale di Viterbo, con atto di citazione in opposizione a precetto (R.G. n.1175/2004) azione di nullità e/o annullamento del contratto di mutuo fondiario, in quanto mutuo di scopo concesso dalla Banca per la ristrutturazione aziendale, azioni, tuttavia, rigettate. La "Banca della Tuscia Credito Cooperativo Società Cooperativa", si costituiva, tempestivamente, in giudizio rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attrice. In particolare la Banca convenuta eccepiva l'erronea qualificazione, da parte degli attori, del contratto in esame quale mutuo di scopo, evidenziando, in ogni caso: come i coniugi avessero prestato il proprio consenso affinché le somme mutuate confluissero sul conto corrente e fossero utilizzate al fine di RG. 8952 del 2017 Mzzabarba e Ai - - Banca di credito Cooperativo estinguere la precedente posizione debitoria del mutuatario, e, come l'eventuale mancata utilizzazione della somma, secondo lo scopo, avrebbe potuto, semmai, costituire ragione di una domanda di risoluzione per inadempimento, ad istanza dell'istituto mutuante e, non certo, ad istanza del mutuatario che le somme aveva ricevuto ed utilizzato Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 848/2009, depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009, respingeva le domande svolte dagli attori;
- condanna Mzzabarba Pietro Luigi Ai Anna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta. Il Tribunale dopo aver premesso che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il mutuo fondiario non sia qualificabile in termini di mutuo di scopo... " rilevava che l'azione di risoluzione proposta risulta in ogni caso infondata, ove si consideri che l'obbligo che il mutuante assume con il contratto di mutuo, anche se di scopo, è quello di erogare la somma, con conseguente inadempimento, solo, ove ometta di erogare l'importo. Nel caso in questione, deveva escludersi che l'istituto mutuante non avesse adempiuto alla detta obbligazione, riconoscendo gli stessi attori come gli importi fossero stati utilizzati per ripianare proprie esposizioni debitorie. Né peraltro, gli
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