Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2005, n. 15312

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Il diritto soggettivo di precedenza, previsto, in caso di nuove assunzioni, in favore dei lavoratori a tempo parziale dall'art. 5, comma terzo "bis", del d.l. n. 726 del 1984 (convertito con modifiche nella legge n. 863 del 1984), comporta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con la modifica dell'assetto negoziale preesistente solo rispetto alla quantità e alla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative; ne consegue che esso spetta a condizione che il datore di lavoro compia delle nuove assunzioni a tempo pieno, nei soli confronti dei nuovi assunti, e purchè essi vengano adibiti a mansioni fungibili con quelle dei lavoratori a tempo parziale e non siano adibiti ad unità produttive territorialmente remote. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva disposto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo del datore di lavoro di concludere il nuovo contratto, a tempo pieno, in presenza di nuovi assunti di una società telefonica addetti come i lavoratori a tempo parziale al "servizio clienti privati"; la S.C. ha anche precisato che la contestuale liquidazione equitativa del danno, derivante dalla violazione della precedenza, è riservata al giudice del merito).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2005, n. 15312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15312
Data del deposito : 21 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio dell'avvocato C L, rappresentata e difesa dall'avvocato T P, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
A M, B S, B S, B S, C F, C M, M M, T O;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n. 14081/03 proposto da:
A M, B S, B S, B S, C F, C M, M M, T O, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MEDAGLIE D'ORO 147, presso lo studio dell'avvocato P A, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C A, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
TELECOM ITALIA SPA;



- intimato -


avverso la sentenza n. 232/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/04/02 R.G.N. 450/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/05 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;

udito l'Avvocato TOSI;

udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NAPOLETANO

Giuseppe che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede - che, in accoglimento delle domande proposte da M A ed altri contro la Telecom Italia S.p.a., della quale erano dipendenti a tempo parziale, accertava il diritto dei lavoratori a stipulare contratti di lavoro a tempo pieno e condannava la società al risarcimento del danno, avendo la società stessa assunto personale a tempo pieno ed avendo, di conseguenza, i dipendenti a tempo parziale diritto di precedenza per la trasformazione, appunto, del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno (ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella l. 19 dicembre 1984 n. 863) - dichiarava costituiti tra le parti (ai sensi
dell'articolo 2932 c.c.) i rapporti di lavoro a tempo pieno - "essendo tutti gli elementi del contratto di lavoro predeterminati, dal momento che i lavoratori hanno chiesto di essere occupati a tempo pieno e sono avvenute nuove assunzioni" - e riduceva, in via equitativa, il risarcimento del danno ("al 25% della retribuzione già percepita, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze") - avendo i lavoratori "prestato attività per un orario parziale, percependo una retribuzione contrattuale superiore alla metà di quella spettante per il lavoro a tempo pieno" - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- la legge (art. 5, comma 3 bis, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella l. 10 dicembre 1984 n. 863, cit.) "prevede, senza alcuna limitazione, il diritto dei lavoratori part- time a passare a tempo pieno, in caso di nuove assunzioni, (e), nel dare concreta attuazione alla disposizione, il CCNL (art. 5, comma 8^) ha integrato la disciplina di legge, prevedendo, tra l'altro, l'ambito d'applicazione della disposizione, individuato nella unità produttiva";

- nel difetto di una nozione di unità produttiva allo specifico fine prospettato - avendone la contrattazione collettiva previsto nozioni a fini diversi - si deve fare riferimento, tuttavia, ai principi elaborati dalla giurisprudenza, che - al fine della configurazione dell'unità produttiva - "valorizza il requisito della indipendenza tecnica e amministrativa";

- per quel che qui interessa, la Divisione clienti privati - che tratta con clienti privati e vende prodotti di uso comune (servizio 187) - e la Divisione business - che si limita ad assistere la clientela business o commerciale (servizio 181) - "svolgendo attività di assistenza e vendita alla clientela, fanno parte del servizio commerciale della società (ed) il fare capo a due distinti uffici risorse umane nulla dice circa l'indipendenza di tali uffici e, quindi, delle divisioni stese";

- pertanto, "con riferimento alla normativa contrattuale", il diritto di precedenza poteva essere validamente esercitato - "non avendo la società provato il limite all'applicabilità della disposizione" - ed, inoltre, "essendo anche risultato, come vedremo, che i passaggi dal (sevizio) 187 al (sevizio) 181 venivano disposti con una certa frequenza";

- il diritto di precedenza risulta esercitato, altresì, "nell'ambito di mansioni analoghe che presuppongono la stessa professionalità" - "sembra(ndo) ragionevole tutelare, (così), l'interesse del lavoratore con il minimo sacrificio dell'interesse aziendale" - in quanto - come risulta concordemente dalle deposizioni dei testi (R, che "conosceva bene soltanto il servizio business", e B, che era, invece, "a conoscenza diretta di entrambi i sevizi", nonché, "a proposito delle mansioni e della formazione dei lavoratori", Franchini e Bocconi, "sentiti in una causa analoga (passerini e Spada

contro

Telecom), il cui verbale è stato acquisito con il consenso delle parti) - è, bensì, vero che "i clienti cui si rivolgono i dipendenti della Divisione business sono diversi da quelli della Divisione clienti privati, ma ciò non incide in modo rilevante, (tuttavia), sul contenuto della prestazione, avendo gli uni e gli altri acquisito, mediante corsi di formazione e di aggiornamento, le informazioni di base necessario per dialogare con il cliente o, comunque, avendo a disposizione, sul programma informatico in uso, i dati per rispondere (e, comunque), assume valore decisamente preminente, come è noto, nell'attività di vendita e assistenza al cliente, nel modo in cui il lavoratore si presenta al cliente, la diligenza nel fornire informazioni aggiornate sui servizi, l'efficienza nel soddisfare le varie richieste, affidandole, eventualmente, alla struttura specialistica competente etc.";

- pur essendo emersa, dall'istruttoria svolta in appello, l'esistenza (dal 1997 al giugno 2001) anche del servizio 191 - "il quale si occupava sia della clientela residenziale della fascia alta, sia di quella commerciale della fascia bassa" - risultano confermati (dai testi B e Franchini), tuttavia, "i passaggi di lavoratori dal (servizio) 187 al (servizio) 181, mentre i testi R e Bocconi hanno riferito che poteva avvenire, crescendo la professionalità, che i lavoratori passassero dal (servizio) 187 al (servizio) 181, dopo un periodo di lavoro al (servizio) 191 (.....)";

- ne risulta, quindi, confermato che "le divisioni, nell'ambito del servizio alla clientela, rispondevano ad esigenze puramente organizzative che le mansioni, svolte al (servizio) 187 ed al (servizio) 181/191, erano analoghe, essendo sufficiente affiancare il lavoratore, già formato ed esperto nel sevizio 187, ad un collega del (servizio) 181 o 191, per acquisire le competenze tecniche specifiche del servizio, (mentre), per il lavoratore neoassunto al (servizio) 181, era prevista, invece, una formazione di quattro settimane (vedi deposizione Bocconi), con evidente maggior costo per l'azienda";

- quanto, poi, al termine triennale dall'assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale - stabilito dal CCNL (art. 5, secondo comma) per la domanda di trasformazione in tempo pieno, subordinandone, peraltro, raccoglimento alla "vantazione delle esigenze aziendali" - "non riguarda il caso in cui l'azienda proceda a nuove assunzioni, previsto dal successivo comma terzo" e, peraltro, "la valutazione delle esigenze aziendali, da parte dell'azienda, vanificherebbe l'esercizio del diritto di precedenza, che la legge riconosce per il solo fatto che si proceda ad assunzioni a tempo pieno". Avverso la sentenza d'appello, la Telecom Italia S.p.a. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.
Gli intimati resistono con controricorso e propongono, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'articolo 5 del CCNL per le telecomunicazioni del 1996), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la Telecom Italia S.p.a. censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto, a propri dipendenti a tempo parziale (ed attuali resistenti), il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno (ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, dei d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella l. 19 dicembre 1984 n. 863) - sebbene inducesse ad opposta conclusione, da un lato, la circostanza che la trasformazione a tempo pieno dei dedotti rapporti di lavoro a tempo parziale era stata dai lavoratori domandata in data successiva a quella (aprile 1997) della assunzione di cinque dipendenti a tempo pieno - adibiti allo stesso Servizio clienti privati (181) - mentre la domanda di Marco Cattani, ancorché precedente, era stata presentata prima del "triennio dalla data di costituzione del (proprio) rapporto di lavoro a tempo parziale" e, dall'altro, la considerazione che, comunque, "a fronte di solo undici assunzioni, in ipotesi compiute in violazione del diritto di precedenza, vi erano altri (sei) lavoratori part-time che avevano formulato una valida richiesta di consolidamento prima (degli attuali resistenti)". Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'articolo 5 del CCNL per le telecomunicazioni del 1996), nonché vizio di
motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto, a propri dipendenti a tempo parziale (ed attuali resistenti), il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno (ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, dei d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convenuto con modifiche
nella l. 19 dicembre 1984 n. 863) - sebbene inducessero ad opposta conclusione, da un lato, la circostanza che "l'articolo 5 CCNL delimita territorialmente il diritto di precedenza dei part-timer alle sole "assunzioni effettuate nella medesima unità produttiva" e, dall'altro, la considerazione che "la nozione di unità produttiva, da utilizzarsi per interpretare l'articolo 5, comma 8, CCNL telecomunicazioni, deve necessariamente essere di matrice contrattuale" e, segnatamente, quella che "fa riferimento non solo al territorio delle filiali, ma anche alle Direzioni regionali ed alle strutture distaccate di direzione generale" - nozione che è stata sempre "utilizzata per l'applicazione di tutti gli istituti legali e contrattuali" - con la conseguenza che "la "Divisione territoriale business - Direzione generale di Milano", nell'ambito della "Divisione clienti business", (è) unità produttiva distinta e totalmente autonoma rispetto alla filiale Milano-Est, nell'ambito della "Divisione clienti privati", alla quale sono addetti (gli attuali resistenti)".
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 5, comma 3 bis, dei d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella l. 19 dicembre 1984 n. 863;
art.
1362 ss. c.c., in relazione all'articolo 5 del CCNL per le telecomunicazioni del 1996), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto, a propri dipendenti a tempo parziale (ed attuali resistenti), il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno (ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, dei d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella l. 19 dicembre 1984 n. 863) - sebbene inducesse, comunque, ad opposta
conclusione il "limite 'funzionale' al diritto di precedenza, attinente alle mansioni dei lavoratori" - che la sentenza impugnata riconosce e, peraltro, trova conferma nella disciplina legale della stessa materia ora vigente (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61) - in quanto il Servizio clienti
business (181) - nel quale sono state effettuate assunzioni di personale a tempo pieno - si pone "al di sopra del (servizio) 191, per complessità e professionalità, e, quindi, ben più lontano dal (servizio) 187 (dove lavorano i resistenti) di quanto non fosse il (servizio) 191", mentre l'esercizio del diritto di precedenza dei part-timer - per risultare compatibile con le esigenze aziendali - postula la fungibilità delle sue mansioni con quelle assegnate al personale assunto a tempo pieno.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - M A ed i suoi litisconsorzi censurano la sentenza impugnata - per avere, senza motivazione adeguata, "ridotto il risarcimento del danno nella misura del 25% della retribuzione" - sebbene "il danno ammont(i) pacificamente alla differenza fra la retribuzione spettante a tempo pieno (......) e quella corrisposta, in relazione al tempo parziale, per il periodo corrente tra il mese di aprile 1997 e la data di stipulazione del contratto a tempo pieno, essendo rimasta Telecom inadempiente".
All'esito dell'esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione - entrambi i ricorsi risultano infondati.

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