Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/10/2020, n. 23156
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In materia di controversie doganali, il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 68, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 per la decisione del Direttore regionale dell'Agenzia delle dogane (già Capo del compartimento doganale) sull'istanza di risoluzione della controversia presentata a norma del precedente art. 66, ha funzione acceleratoria e natura meramente ordinatoria, senza che in senso contrario rilevi, alla luce del principio generale enunciato dall'art. 152 c.p.c. - la disposizione di cui al comma 2 dello stesso art. 68 (peraltro tacitamente abrogata dagli artt. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999 e 16, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), la quale sanzionava espressamente con la decadenza l'inosservanza, non già del termine assegnato al Capo del compartimento doganale per il deposito della decisione, ma del diverso termine assegnato al contribuente per ricorrere, contro di essa, al Ministro delle finanze; pertanto, il mancato rispetto del suddetto termine quadrimestrale non determina la consumazione del potere di accertamento doganale ma può costituire, eventualmente, elemento valutabile sotto il profilo della responsabilità disciplinare del dirigente e/o della responsabilità da ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento.
CED, Cassazione, 2020
In materia di controversie doganali, il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 68, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 per la decisione del Direttore regionale dell'Agenzia delle dogane (già Capo del compartimento doganale) sull'istanza di risoluzione della controversia presentata a norma del precedente art. 66, ha funzione acceleratoria e natura meramente ordinatoria, senza che in senso contrario rilevi, alla luce del principio generale enunciato dall'art. 152 c.p.c. - la disposizione di cui al comma 2 dello stesso art. 68 (peraltro tacitamente abrogata dagli artt. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999 e 16, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), la quale sanzionava espressamente con la decadenza l'inosservanza, non già del termine assegnato al Capo del compartimento doganale per il deposito della decisione, ma del diverso termine assegnato al contribuente per ricorrere, contro di essa, al Ministro delle finanze; pertanto, il mancato rispetto del suddetto termine quadrimestrale non determina la consumazione del potere di accertamento doganale ma può costituire, eventualmente, elemento valutabile sotto il profilo della responsabilità disciplinare del dirigente e/o della responsabilità da ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTI DI CAUSA
1) La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia respinse il ricorso proposto da (XXXXX) s.p.a. (autorizzata all'importazione temporanea di olio in regime di perfezionamento attivo) avverso l'avviso di rettifica dell'accertamento, con invito al pagamento di complessivi Euro 19.629,21, notificatole il 22.6.2010 dall'Agenzia delle Dogane per il recupero dei diritti doganali pretesi in ragione della non appartenenza alla categoria (extravergine) dichiarata di una partita di olio riesportato dalla societa', a scarico parziale di quello equivalente importato dalla Tunisia, risultato olio vergine a seguito di analisi eseguita a campione, il cui esito era stato confermato nel procedimento amministrativo per la risoluzione della controversia promosso da (XXXXX) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 65, e segg., (TULD).
2) L'appello proposto dalla soccombente contro la decisione e' stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, sezione staccata di Perugia, che, con sentenza del 10.10.2013, ha annullato l'avviso impugnato in quanto, nel predetto procedimento amministrativo, la decisione del Capo del Dipartimento delle Dogane era intervenuta oltre il termine - assegnato dal TULD, articolo 68, comma 1, e ritenuto perentorio - di quattro mesi dalla presentazione da parte di (XXXXX) della formale istanza a provvedere.
3) L'Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a due motivi;
(XXXXX) s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c., con la quale eccepisce l'avvenuta formazione del giudicato esterno, per essere intervenuta medio tempore sentenza definitiva tra le parti sullo stesso rapporto giuridico e sugli stessi fatti oggetto della presente controversia, in forza di sentenza resa dalla CTR dell'Umbria n. 275/02/2014 divenuta definitiva per mancata impugnazione in data 15.2.2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) L'eccezione di giudicato esterno sollevata da (XXXXX) nella memoria ex articolo 378 c.p.c., e' infondata.
1.1.) Con la sentenza definitiva n. 275/02/014 la CTR dell'Umbria ha annullato l'atto di contestazione delle sanzioni separatamente notificato alla societa', e da questa separatamente impugnato, in conseguenza della medesima verifica che ha dato luogo all'emissione dell'avviso di rettifica oggetto di questo giudizio.
1.2) Cio' precisato, non appare superfluo rilevare, in primo luogo, che qualora i ricorsi separatamente proposti dal contribuente contro l'originario atto impositivo e contro quello di contestazione delle sanzioni si fondino su identiche ragioni di fatto e di diritto, la decisione della controversia riguardante il secondo atto dipende (e' cioe' pregiudicata) dalla definizione di quella riguardante la validita', o meno, del primo, in difetto del quale nessuna sanzione potrebbe mai essere irrogata (sicche' il giudice che ne fosse investito sarebbe tenuto, a rigore, a sospendere il processo, secondo quanto previsto dall'articolo 295 c.p.c.).
1.3) Poiche', viceversa, la validita' dell'avviso di rettifica non dipende dalla validita' dell'atto di irrogazione delle sanzioni, va nella specie escluso che la controversia nella quale e' stata emessa la sentenza definitiva fosse pregiudiziale rispetto alla decisione della presente causa: cio' significa che il giudicato formatosi sull'annullamento delle sanzioni non e' vincolante in questo giudizio.
1.4) Va altresi' escluso che la sentenza definitiva sia destinata, comunque, ad esplicare la sua efficacia sul presente processo per aver deciso su questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili anche della statuizione finale che dovra' in esso essere assunta.
1.5) La nullita' dell'atto di irrogazione delle sanzioni e' stata infatti dichiarata unicamente in ragione del mancato rispetto del termine previsto dal Reg. CEE n. 2568 del 1991, articolo 2, fra la data del prelievo a campione e quella di comunicazione del risultato delle analisi, avendo la CTR ritenuto, in base ad una propria interpretazione della norma esaminata, che detto termine sia perentorio e