Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2024, n. 17696
Sentenza
28 marzo 2024
Sentenza
28 marzo 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi).
Sul provvedimento
Testo completo
11 -2002 jap 961 'u jep ej 1 7696-24 решите шәшірелло обе, цер! Авониерцер ще б ә б ә лемешо e poi p as REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: SALVATORE DOVERE Sent. n. sez. 341/2024 -Presidente CC 28/03/2024 LUCIA VIGNALE - Relatore- R.G.N. 4427/2024 DANIELA CALAFIORE DANIELE CENCI MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di: C.M. nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso ই RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2023, il Tribunale di ER, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello proposto nell'interesse di C.M. e ha annullato il provvedimento del 13 novembre 2023 col quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ER aveva negato al C.M. sottoposto a custodia cautelare in carcere per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di avere colloqui col figlio di tre anni. Avendo annullato il provvedimento impugnato, il Tribunale ha autorizzato il bambino ad avere colloqui col padre, nei limiti consentiti dall'ordinamento penitenziario, accompagnato da M.I. (persona che - si legge nel provvedimento - era già stata autorizzata ad avere colloqui col detenuto).
2. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ER.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge. Sostiene che il provvedimento col quale il G.u.p. aveva negato il permesso di colloquio non poteva essere oggetto di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia fatto applicazione analogica del principio che consente di proporre appello ex art. 310 cod. proc. pen. contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 284, comma 2, cod. proc. pen. Sottolinea che, in quel caso, è il giudice a imporre limiti o divieti» e la procedura è interamente giurisdizionalizzata, ma non lo è invece per quanto riguarda i permessi di colloquio. Secondo il ricorrente, i provvedimenti con i quali vengono autorizzati o negati i colloqui alle persone sottoposte a misura cautelare, ancorché adottati dall'autorità giudiziaria fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, non hanno natura giurisdizionale, ma amministrativa. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto annullare la decisione adottata dal G.u.p.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione, fondata sul «particolare favore» accordato ai colloqui con i familiari dall'art. 18 legge 26 luglio 1975 n. 354. Osserva che, nel caso di specie, il permesso di colloquio è stato negato perché dinanzi al Tribunale per i minorenni di ER è stato aperto un procedimento volto ad ottenere la dichiarazione di adottabilità del minore e tale procedimento è stato instaurato perché, nelle indagini che hanno condotto all'applicazione della misura cautelare a carico di C.M. è emerso che egli svolgeva attività di spaccio nella C.A. facendosipropria abitazione in concorso con la compagna, assistere in tali operazioni dai figli minorenni. Secondo il ricorrente, annullando il 2 provvedimento che ha negato il permesso di colloquio, l'ordinanza impugnata avrebbe compiuto valutazioni relative all'interesse del minore sulle quali ha esclusiva competenza il Tribunale per i minorenni.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per migliore comprensione della vicenda è necessario riferire che il 9 novembre 2023, (sottoposto a custodia cautelare in carcere perC.M. i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90), chiese al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di ER (di fronte al quale il procedimento a suo carico era pendente), di essere autorizzato ad incontrarsi col figlio C.G. Trattandosi di un bambino di tre anni, l'istante chiese che M.I. fosse autorizzata ad accompagnare in carcere il bambino. Preciso a tal fine: che una precedente istanza con la quale si chiedeva che il minore fosse accompagnato in carcere dalla madre, era stata respinta perché la C.A. è C.A. imputata nel medesimo procedimento;
che, pertanto, era stata individuata come M.I. (figlia della C.A. ). accompagnatrice del minore Con provvedimento del 13 novembre 2023, il G.u.p. ha respinto l'istanza affermando di condividere le ragioni espresse nel motivato parere contrario del Pubblico ministero e richiamandole per relationem. In questo parere il Pubblico ministero osserva: che la M.I. è «già stata autorizzata a svolgere colloqui con il detenuto C.M. »; che, in data 25 luglio 2023, il G.u.p. ha negato a C.M. l'autorizzazione a incontrare il figlio, essendo pendente un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione di adottabilità»; che, con riferimento ai colloqui col minore, «nessun altro elemento di novità» è stato allegato. Dall'ordinanza impugnata risulta che, il 24 luglio 2023, il Tribunale per i minorenni (appositamente interpellato dal Pubblico ministero) aveva ritenuto ostative allo svolgimento di colloqui tra il padre e il bambino: da un lato, la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità; dall'altro, le particolari condizioni del minore, che ha appena tre anni, è «affetto da sindrome di Down'> e potrebbe avere pregiudizio per la visita in un carcere». Contro il provvedimento di diniego del permesso di colloquio emesso dal C.M.G.u.p. il 13 novembre 2023, il difensore di ha