Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2020, n. 20676
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 11450-2014 proposto da: MA RO LO, ON CL, ET ST, EL AL, RE EN, SI OL, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE'
CAVALIERI
11, presso lo studio degli avvocati ANTON GIULIO LANA, MARIO MELILLO, che li 2020 rappresentano e difendono;
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- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9755/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2013 R.G.N. 3338/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MARIO MELILLO;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. RG 11450/2014
FATTI DI CAUSA
1. Gli attuali ricorrenti adivano il Tribunale di Roma e, premesso di essere stati iscritti al Fondo Volo e di avere avuto accesso alla pensione di anzianità prevista dalla legge n. 859 del 1965, PA SI e EN CA con decorrenza anteriore al 1° luglio 1997 e PI LO AI, AU NI, NO ET e RO EL con decorrenza successiva al 10 luglio 1997, deducevano di avere optato per la liquidazione del trattamento pensionistico in quota capitale, ai sensi dell'art. 34 della predetta legge del 1965, e sostenevano che l'Istituto non avesse liquidato esattamente la quota di pensione in capitale, per avere applicato coefficienti di capitalizzazione non corretti. Chiedevano quindi la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze relative al maggiore importo della quota di pensione capitalizzata. Il Tribunale adito respingeva la domanda e la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 9755/2012, ha rigettato l'appello proposto dai pensionati.
2. La Corte di appello, premesso che l'art. 34 della legge 859 del 1965 prevedeva, nella sua originaria formulazione, la possibilità, a richiesta dell'iscritto al Fondo, della liquidazione in capitale di una parte della pensione spettante (il D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, art.
1-quater, comma 3, conv. in I 3 dicembre 2004 n. 291 ha poi definitivamente eliminato la facoltà di capitalizzazione);
che ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione era intervenuta la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 503 (finanziaria per il 2008);
che i ricorrenti avevano chiesto che fossero applicati quelli previsti dal D.M. 19 febbraio 1981, elaborati per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge n. 1338 del 1962, art. 13, ha osservato: a) quanto ai pensionati ante 10 luglio 1997, trovava applicazione il principio enunciato da Sezioni Unite n. 22154 del 2009 secondo cui l'art. 34 della legge n. 859 del 1965 deve intendersi nel senso che trovano applicazione i coefficienti di cui alla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, concernenti il calcolo delle pensioni degli iscritti alle pensioni facoltative, che consentono di risalire dalla quota di pensione alla capitalizzazione secondo i coefficienti della vita media, senza alcuna proiezione per il futuro, dovendosi, per contro, escludere l'applicabilità tanto dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 1338 del 1962 (relativo alla determinazione della quota matematica in caso di omissione contributiva), che postula una capitalizzazione da effettuarsi i RG 11450/2014 tenendo conto anche di fattori ulteriori, quali la reversibilità della pensione e la possibilità di miglioramenti normativi della pensione dovuta, tanto del d.m. 19 febbraio 1981, che ha introdotto nuovi coefficienti di capitalizzazioni riferiti esclusivamente all'AGO (e non anche al Fondo volo), non estendendosi l'indicato rinvio ai coefficienti in uso presso l'istituto previdenziale anche ai successivi aggiornamenti degli stessi, quanto, infine, dell'art. 2, comma 503, della legge n. 244 del 2007 - che ha ritenuto applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sui criteri attuariali specifici per il predetto Fondo ove regolarmente deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS - non avendo tale norma natura interpretativa ed efficacia retroattiva;
b) che parimenti infondata era la pretesa per i pensionati con decorrenza successiva al 10 luglio 1997, dovendo essere richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 22156 del 2009, la quale aveva affermato che per costoro il rinvio ai "coefficienti in uso presso l'INPS", disposto dall'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 ai fini del calcolo della predetta quota, non è riferibile alle tabelle allegate al d.m. 27 gennaio 1964, riguardanti il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, operante solo presso l'AGO dei lavoratori dipendenti, né quindi alle successive modifiche introdotte dal d.m. 19 febbraio 1981, la cui operatività è esclusa anche dalla natura "statica" del rinvio, riguardante i soli coefficienti all'epoca vigenti, né infine alle tabelle di cui al d.m. 20 febbraio 2003, previste dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 solo ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione e riscatto, dovendo invece trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le tabelle allegate alla delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 302 del 4 agosto 2005, più favorevoli rispetto ai coefficienti di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, vigenti all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 865 cit. e concernenti il calcolo delle pensioni degli iscritti alle assicurazioni facoltative, con la conseguenza che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 503, cit., nella parte in cui comporterebbe una capitalizzazione di valore inferiore a quella risultante dall'applicazione delle tabelle che opererebbero in sua assenza.
2.1. Precisava che, quanto ai pensionati post 10 luglio 1997 e fino al dicembre 2004, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS aveva adottato la delibera n. 302 del 2005 co RG 11450/2014 cui aveva approvato i nuovi coefficienti di capitalizzazione con effetto appunto sulle pensioni aventi decorrenza dal 10 luglio 1997 .
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i pensionati sulla base di tre motivi seguiti da memoria ex art. 378 c.p.c. L'INPS ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 34 della legge n. 859 del 1965, dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, delle tabelle di cui al DM 19.2.1981. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 r.d. n. 1403