Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/01/2024, n. 595
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L'autotutela parziale, risolvendosi in un accoglimento parziale delle doglianze del contribuente, e dunque costituendo una parziale revoca dell'atto impositivo, non è impugnabile.
Massima redatta a cura di Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
Rilevato che:
1. A seguito di attività di verifica svoltasi nei confronti di due controllate della ricorrente (EL Spa e EL Immobiliare Spa), che unitamente alle altre del gruppo hanno esercitato l'opzione per il regime consolidato nazionale, con riferimento all'anno d'imposta 2005 il 4 maggio 2010 veniva notificato a EL Immobiliare avviso di accertamento, al quale la stessa prestava acquiescenza, che prevedeva il recupero a tassazione dell'importo delle riserve in sospensione d'imposta iscritte a bilancio, con altresì l'incremento delle imposte sostitutive pari ad Euro 868.848. L'importo delle riserve veniva così ripreso a tassazione per Euro 5.614.680, inclusa l'anzidetta somma versata a titolo di imposta sostitutiva, riassuntivamente ipotizzando che la EL Immobiliare con operazioni elusive avesse voluto distribuire le riserve di rivalutazione senza tassarle, utilizzando le perdite di altre società del gruppo.
2. La maggior imposta, atteso il regime di consolidato, non veniva liquidata, se non con l'atto di accertamento di secondo livello notificato il 4 novembre 2010 alla ricorrente GA ES in qualità di consolidante.
Avverso tale atto GA ES, quale consolidante, proponeva istanza di autotutela, allegando appunto il mancato scomputo delle imposte sostitutive già versate dalla consolidata (i già ricordati Euro 868.848), e frattanto versando l'importo liquidato, però al netto delle imposte suddette, in data 22 dicembre 2010, versamento effettuato ai sensi della definizione di cui all'art. 15 , D.Lgs. n. 218/97 (l'importo era individuato in Euro 1.254.855,78 oltre interessi da parte dell'Agenzia, scomputando l'imposta sostitutiva già ricordata).
In esito all'istanza di autotutela, l'Agenzia, con relativo provvedimento, accoglieva parzialmente la stessa, riconoscendo lo scomputo di soli Euro 572.169, poiché in data 1° luglio 2005 la Tibia Srl, società anch'essa del gruppo HO, dopo la cessione della partecipazione da parte della GA ES Srl, aveva proceduto alla distribuzione delle riserve a due soci, trasferendo ad essi un credito d'imposta per Euro 296.679, che dunque non poteva essere oggetto di scomputo. Venivano quindi notificate alle due società GA e EL separate cartelle di pagamento per l'importo risultante dall'atto di autotutela, in sede di versamento non avendo la GA pagato un minore importo come visto sopra.
3. La contribuente GA proponeva quindi separati ricorsi davanti alla CT avverso l'atto di accertamento di secondo livello, nonché avverso la relativa cartella di pagamento per il recupero della differenza e l'atto di autotutela. La consolidata EL invece proponeva ricorso solo avverso la cartella. La CT riuniva i ricorsi e respingeva gli stessi con la sentenza n. 156/12/12.
Entrambe le società, quindi, proponevano separati gravami davanti alla TR, che decideva anch'essa separatamente.
In particolare, va sottolineato come la sentenza n. 2850/2014 (oggetto del ricorso R.G.N. 1726/15, originariamente inerente alla EL) aveva ad oggetto solo la cartella;
laddove la stessa ed unica sentenza della CT era oggetto anche di separata impugnazione decisa con altra sentenza della TR (la n. 2851/2014, oggetto del ricorso in cassazione n. R.G.N. 1724/15, inerente alla GA), avente ad oggetto avviso, cartelle e atto di autotutela.
Entrambe le sentenze d'appello impugnate confermavano peraltro la decisione di primo grado.
4. Propongono le due società, GA e EL, due distinti ricorsi in cassazione, rubricati rispettivamente R.G. 1724 e 1726 del 2015, affidati entrambi a cinque motivi. L'Agenzia resiste ad entrambe le impugnative con appositi controricorsi.
Le società, frattanto la EL essendo stata incorporata nella GA, hanno successivamente depositato memorie illustrative, e con apposita istanza hanno altresì insistito per la riunione dei procedimenti.
Con ordinanze interlocutorie del 24 ottobre 2022 entrambe le cause venivano rinviate a nuovo ruolo per l'acquisizione dei fascicoli del merito e in seguito, datosi atto dell'indisponibilità degli stessi, il Presidente ordinava con decreto 2 dicembre 2022 l'acquisizione di copia dei ricorsi introduttivi di primo grado, a tener luogo degli originali ai sensi dell'art. 112, cod. proc. pen.
Con apposito atto venivano depositati dalla ricorrente gli atti medesimi.
Considerato che:
1. Anzitutto i ricorsi debbono essere riuniti, il più nuovo dovendo essere riunito al più antico, considerata la connessione oggettiva e soggettiva, ponendosi in evidenza come le controversie decise dalle due sentenze d'appello riguardavano l'impugnazione di un'unica sentenza di primo grado, come sopra specificato, avente ad oggetto la vicenda scaturita da un unico avviso di accertamento.
2. Principiando con i motivi del ricorso relativo al procedimento rubricato R.G. 1724/2015, con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 19, D.Lgs.