Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2015, n. 12724
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L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI MA Margherita - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13000-2012 proposto da:
LL NN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FEDERICI, rappresentato e difeso dall'avvocato CERACI STEFANO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DOSÈ35, presso lo studio dell'avvocato PAPPALARDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SIRECI giusta procura speciale in calce al controricorso;
ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dottor CONTE PINO ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI, OM SAS, DI MARIA ANTONINO, SIGEA SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 750/2011 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/05/2011, R.G.N. 680/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato PIERFRANCESCO POMILIO per delega;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, il Tribunale di AL - adito da LL NE, in proprio e nella qualità di erede, per il risarcimento dei danni patiti a causa della morte della moglie (Di OL NI) in un sinistro stradale, quale trasportata da un furgone condotto da FA Nicolò, di proprietà della SIGEA srl, assicurato con la EA MU - ritenuto il concorso di colpa della vittima pari al 50%, del conducente dell'automezzo che la trasportava nella misura del 35%, e del conducente (Di MA) dell'autocarro in sosta, di proprietà della OM sas di PA OL & C., assicurato dalla AS (poi NZ) pari al restante 15%, condannò in solido il conducente, la società proprietaria e l'assicurazione dell'autoveicolo che trasportava la danneggiata, nonché il conducente, la società proprietaria e l'assicurazione del furgone in sosta, ciascuno alla somma rispettivamente dovuta.
L'NZ, assicuratrice del mezzo in sosta (già RA) propose appello principale, sostenendo la responsabilità esclusiva della vittima, ovvero concorrente della stessa con il conducente del mezzo che la trasportava, con l'esclusione di ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo in sosta.
Gli eredi dell'originario attore proposero appello incidentale con la comparsa di risposta, sostenendo l'esclusiva responsabilità del guidatore del mezzo che trasportava la Di OL e, in subordine, il concorso di colpa dello stesso con il guidatore del mezzo in sosta.
2.La Corte di appello di AL (sentenza del 30 maggio 2011) ritenne inammissibile l'appello incidentale proposto dagli eredi perché tardivo, non essendo stato rispettato, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine a pena di decadenza di cui all'art. 166 c.p.c. richiamato dall'art. 343 c.p.c. (comparsa di costituzione depositata il 5 settembre 2008, udienza di comparizione del 30 settembre 2008, individuata nell'atto di appello principale).
3. Avverso la suddetta sentenza, gli eredi dell'originario attore, marito della defunta vittima del sinistro, propongono ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Resistono con distinti controricorsi FA e NZ;
quest'ultima deposita memoria.
Non si difendono gli intimati OM, EA MU e Di MA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione