Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/2006, n. 5896
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Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore.
La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., che si realizza -con effetto "ex tunc"- normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione, nel quale manca la costituzione delle parti, in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso o con la difesa in giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STESICORO 126 C/O Avv. ISABELLA TRICANICO, difeso dall'avvocato CONTI Armando, con procura speciale del Dott. Notaio Marco Micheli in Parma, del 20/01/2006, Rep. 47350;
- ricorrente -
contro
CC RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE 4, presso lo Studio dell'avvocato LUCISANO Claudio, che lo difende unitamente all'avvocato DANIELA BARIGAZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 488/2002 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione Seconda Civile, emessa l'08/02/2002, depositata il 11/04/2002, R.G. 1451/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/01/2006 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;
udito l'Avvocato Armando CONTI;
udito l'Avvocato Claudio LUCISANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato ER NN, conduttore di un negozio sito in Parma, Via Cavour, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma il locatore LN LO per sentirlo condannare alla restituzione in proprio favore della somma di L. 54.489.886, versatagli al di fuori dell'importo dei canoni dall'01/01/1983 al 1992.
Il convenuto, costituito, contestava la domanda ed, in particolare, rilevava l'irrituale introduzione del giudizio, non iniziato con normale citazione.
Con sentenza depositata il 06/05/1999 il Tribunale, accogliendo la domanda attrice, condannava il CH alla restituzione in favore del ER della somma predetta, con gli accessori dalle date dei singoli pagamenti al 15/12/1990.
Avverso tale sentenza proponeva appello il CH dolendosi che il primo Giudice avesse ritenuti provati gli indebiti versamenti. Costituitosi in giudizio, il ER chiedeva il rigetto dell'appello, e con sentenza depositata l'11/04/2002 la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda attrice, con l'integrale compensazione delle spese di lite. Contro tale sentenza ricorreva, quindi, per Cassazione il ER, affidandosi a due motivi di