Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1965, n. 913
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La prova preliminare degli estremi dell'adulterio e del celamento della gravidanza e della nascita, che deve dare il marito che agisce per disconoscimento di paternita, ai sensi dell'art. 236 n. 4 C.C. se non costituisce una condizione di ammissibilita dell'Azione, che, essendo oggi unitaria,si inizia con la stessa proposizione della domanda di disconoscimento, costituisce pur tuttavia una condizione (sostanziale) per la proseguibilita o procedibilita della domanda stessa. Su tale base deve ritenersi che le pronunce rese dal giudice su detta condizione di procedibilita sono decisioni preliminari di merito da risolversi con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 n. 2 cpc,e non con ordinanza. ( V. N. 2391/58, n. 839/58).*