Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2020, n. 08496
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPECCHIALE FABIO GIUSEPPE nato il 06/09/1976 avverso l'ordinanza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere A S;letta la requisitoria del PG, P F, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12/06/2019, la Corte dì appello di Catania ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata dall'imputato Specchiale F G nei confronti dei magistrati G S, D P e D G quali componenti del collegio del Tribunale di Caltagirone dinanzi al quale è in corso di celebrazione il processo iscritto al n. 55/2013 r.g. Tribunale, nei confronti di C O M e altri. 2. La causa della ricusazione è stata indicata nell'indebita anticipazione di giudizio concretizzatasi con la trasmissione degli atti al PM in relazione all'esame dei testimoni M A A, M G e S G. 3. La Corte di appello, in particolare, ha rigettato l'istanza di ricusazione osservando che la trasmissione degli atti al PM era stata disposta su richiesta di quest'ultimo e non su iniziativa officiosa del Tribunale, così che non vi erano margini per ritenere che tale attività manifestasse anticipatamente la valutazione delle testimonianze raccolte in dibattimento. 4. F G Specchiale propone ricorso a mezzo del proprio difensore, Avvocatessa G C, per dedurre i seguenti vizi: 4.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod.proc.pen.), in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., nonché violazione di norma processuale in relazione al combinato disposto degli artt. 37 e 207, comma 2, cod.proc.pen. Secondo la difesa la Corte di appello ha violato l'art. 207, cod.proc.pen. là dove rigetta l'istanza di ricusazione assumendo che non si ha anticipazione di giudizio nel caso in cui la trasmissione degli atti avvenga a seguito di richiesta del Pm e non d'ufficio. A sostegno della denunciata violazione di legge, si illustra il contenuto dell'art. 207, cod.proc.pen. e si osserva come esso stabilisca nitidamente le ipotesi in cui il giudicante può disporre l'immediata trasmissione degli atti al Pubblico ministero e come non distingua tra le ipotesi di trasmissione d'ufficio e quelle conseguenti a una richiesta del PM.
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