Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 19042

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 19042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19042
Data del deposito : 12 dicembre 2003

Testo completo

I E D A 4 1 S A . O T n S R S 7 A T 8 O T 9 S 1 P I A PUBBLICA ITALIANA M o G I z ' R E r L a T R L m L A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 6 D CORTE SUPR MA1 904 2 /03 D I e , E g N g T O e G N L L O peninu fermiplePrince E L 9 1 S . O SEZION PRIMA CIVILE t A Ass. wecourt. E r B D A ( Faltisfecie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14339/01 Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente 15999/01 - Consigliere Dott. Francesco RI FIORETTI DI PALMA -Rel. Consigliere Cron.38228 Dott. Salvatore Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 20/06/2003 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AN MA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA VICOLO DEL CINQUE 47, presso l'avvocato ORAZIO MONACO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

NG GI;
intimato e sul 2° ricorso n° 15999/01 proposto da: NG GI, elettivamente domiciliato in ROMA 2003 VIA TACITO 90, presso l'avvocato GIUSEPPE MIUCCIO, che 1727 lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del 5 1 controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè

contro

D'AN MA RITA;
intimata avverso la sentenza n. 931/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Monaco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente 1'Avvocato Miuccio che ha chiesto il rigetto del ricorso principale l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con ricorso al Tribunale di Roma, notificato il 7 aprile 1992, LU AL 1 premesso che aveva contratto matrimonio con RI RI D'NT in data 29 ottobre 1977 e che dall'unione era nato il fi- glio TI in data 2 gennaio 1979 - chiese che ve- nisse pronunciata la separazione personale dei coniugi 2 I per intollerabilità della prosecuzione della conviven- - za. Nell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 15 giugno 1992, il Presidente affidò il fi- glio minore alla madre, alla quale attribui il diritto di abitare la casa coniugale, e determinò, a carico dello AL, un contributo di £.

1.800.000 per il man- tenimento del figlio e della moglie. Successivamente, il Tribunale di Roma, con sentenza n.9403 del 5-16 maggio 1997 - preso atto che RI RI D'NT non svolgeva attività lavorativa;
che LU AL, docente universitario, nel 1993 percepiva uno stipendio mensile di £.5.400.000, presu- mibilmente migliorato medio tempore;
e che il figlio TI era divenuto maggiorenne - tra l'altro, pro- nunciò la richiesta separazione personale, attribuì al- la D'NT il diritto di abitare la casa coniugale e determinò "con decorrenza dal maggio 1997, e confermate per il periodo precedente le determinazioni assunte in sede presidenziale, in lire 2.500.000, delle quali lire 1.000.000 per il coniuge, l'importo dell'assegno dovuto alla D'NT per il mantenimento suo e del figlio Cri- stiano da parte dello AL".

1.2 Avverso tale sentenza propose appello, dinanzi alla Corte di Roma, la D'NT, lamentando che la de- 3 correnza dell'assegno maggiorato fosse stata fatta de- + correre dal maggio 1997, anziché dalla data della pro- posizione della domanda (aprile 1992). Costituitosi con "comparsa di costituzione ed appello incidentale", depositata in cancelleria il 28 settembre 1999, lo AL instò per la reiezione dell'appello;
inoltre- sottolineato che il figlio Cri- stiano era andato a vivere con lui a far data dal 1998;
che la moglie svolgeva attività lavorativa presso un esercizio commerciale di Via del Corso di Roma;
e che la stessa conviveva con FR RO dal 1996 - spiegò appello incidentale, chiedendo che venisse escluso il suo obbligo a contribuire al mantenimento del figlio e della moglie ed articolando, in proposito, prova testi- moniale. L'appellante incidentale chiese, altresì, che venisse disposta la sospensione del processo di separa- zione personale, in quanto tra le parti pendeva quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi. Con ordinanza collegiale del 21 dicembre 1999-1° febbraio 2000, la Corte ammise la prova testi- moniale articolata dallo AL e procedette alla sua assunzione nelle udienze del 16 marzo 2000 (testi Euge- nio Falconio e IA AL) all'esito della qua- le, il difensore della D'NT chiese che venisse sen- 4 tito il teste IC indicato dalla controparte ed il Consigliere istruttore fissò nuova udienza "per la pro- secuzione della prova" - e del 24 ottobre 2000 (testi TI AL e RO IC). Esperita, dunque, istruzione probatoria do- cumentale ed orale, la Corte adita, con sentenza n.931/01 del 16 marzo 2001, respinse l'appello princi- pale;
accolse per quanto di ragione quello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza im- pugnata, ridusse l'assegno dovuto dallo AL per il mantenimento della moglie a £.700.000 mensili, esclu- dendo "quello dovuto per il mantenimento del figlio a C3 far tempo dalla domanda proposta con l'appello inciden- tale". In particolare, e per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte romana - dopo aver respinto l'istanza di sospensione del processo di separazione in pendenza di quello di divorzio, sottolineando la com- pleta autonomia dei due giudizi e, in particolare, che "i provvedimenti presi in sede di separazione mantengo- no efficacia sino al passaggio in giudicato della sen- tenza di divorzio" - ha così, testualmente, motivato: A) - "Venendo al merito dell'impugnazione principale, la Corte osserva che il primo Giudice ha aumentato gli as- segni disposti con il provvedimento presidenziale in 5 considerazione del reddito dello AL posteriore a tale udienza ed ai successivi probabili miglioramenti, sicché appare logica e corretta la decorrenza di tali aumenti dalla pronuncia della sentenza, poiché il Tri- bunale si è riferito ai redditi di quell'epoca, rite- nendo, implicitamente, che prima lo AL godesse di redditi inferiori". B)- "Con il suo appello incidentale LU AL fa presente che il figlio TI dal 1998 vive con lui;
tale circostanza è stata ammessa da controparte e quindi, va escluso l'obbligo del sud- detto AL a corrispondere un assegno di mantenimen- to del figlio a far tempo dalla domanda....proposta con l'appello incidentale depositato 1'11-12-2000". C) - Re- lativamente all'assegno di mantenimento attribuito alla 11D'NT, la Corte ha affermato: ' osserva in proposi- to la Corte che dalle deposizioni assunte è emerso che la suddetta ha collaborato con una certa assiduità e con competenza nell'esercizio commerciale di RO IC, il quale, però, ha precisato di non averle mai corrisposto stipendi ma solo qualche regalo in capi abbigliamento. In ordine alla pretesa convivenza di della D' NT con altra persona, non è stata raggiun- ta alcuna prova certa che tale relazione, anche se sus- sistente, abbia quel carattere di stabilità da costi- tuire una famiglia di fatto e quindi, al fine del giu- 6 dizio, non può avere alcuna rilevanza. In sintesi, dal- le prove assunte emerso, con sicurezza, soltanto che RI RI D'NT ha una concreta e reale capacità e competenza lavorativa e tale circostanza non può venire trascurata nella determinazione del suo diritto al man- tenimento da parte del marito.... Pertanto, considerato che la suddetta ha la concreta possibilità di svolgere

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