Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2019, n. 29362

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2019, n. 29362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29362
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte Rep. ORDINANZA LULA— 2- sul ricorso iscritto al numero 24624 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da L P (C.F.:

LNG PRZ

54H59 I725Y) avvocato difensore di sé stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di L R (C.F.:

LRN RNT

53L25 1407N) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricor- so, dagli avvocati M D C (C.F.:

DCR MRC

69P16 B157B) ed E S T (C.F.:

SPZ ZEI

37M01 D810S) -controricorrente- nonché ASSOCIAZIONE AURORA (P.I.: 03396500286), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1787/2016, pubblicata in data 10 agosto 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 ottobre 2019 dal consigliere A T.

Fatti di causa

P L ha ottenuto (nel luglio 1998) sequestro sui beni del coniuge separato R L, ai sensi dell'art. 156, comma 4, c.c., fino a concorrenza della somma di £. 750.000.000, di cui £. 50.000.0000 per interessi e spese. Ha e- seguito il suddetto sequestro trascrivendolo immediatamente Ric. n. 24614/2016 - Sez.

3 - Ad. 1° ottobre 2019 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 (nell'agosto 1998) su alcuni beni immobili del debitore, successi- vamente (nel 1999) da questi alienati alla Associazione Aurora e, in un secondo momento (nel 2002), su un ulteriore immobile. Ha poi espropriato quest'ultimo immobile (nel 2007) al L, conseguendo l'attribuzione del ricavato della vendita a soddisfa- zione dei suoi crediti. Nel 2011, peraltro, vantando un residuo credito (pari ad C 12.139,39), ha poi proceduto al pignoramento anche degli altri beni sequestrati, in danno dell'associazione che li aveva acquistati dopo la trascrizione del sequestro. Hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art.617 c.p.c., nonché opposizione all'esecuzione, sia l'associazione terza espropriata (ai sensi dell'art. 619 c.p.c.) che il debitore principale (ai sensi dell'art. 615 c.p.c.). Il Tribunale di Padova, poiché nelle more l'esecuzione era stata dichiarata estinta, ha dichiarato cessata la materia del contende- re in relazione all'opposizione agli atti esecutivi ed ha rigettato le opposizioni all'esecuzione proposte dal debitore e dal terzo e- spropriato. Su gravame del debitore L e della creditrice Longo, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposizione del primo e dichiarato insussi- stente il diritto della seconda di procedere ad esecuzione forzata. Ricorre la Longo, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il L. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'associazione in- timata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore gene- rale dott. Mario Fesa, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo la dichiarazione di inammissi- bilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 24614/2016 - Sez.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi