Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/05/2019, n. 20659

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/05/2019, n. 20659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20659
Data del deposito : 14 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI ANTONIO nato a CZARO il 05/07/1976 avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di CZAROdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere S A;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CZARO, con sentenza in data 28/06/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 07/02/2018, nei confronti di ARCURI ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt. 23 I. n. 110 del 1975, 648, 582, 585, 337 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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