Cass. civ., sez. I, sentenza 25/11/2003, n. 17952
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Il d.lgs. n. 109 del 1992, nell'abrogare il d.P.R. n. 322 del 1982, ha trasferito dalle regioni agli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (U.P.I.C.A.) la competenza in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme concernenti il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, con previsione che, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 1992, non viola le competenze regionali fissate dagli artt. 117 e 118, Cost.; pertanto, a detti Uffici spetta il potere di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 18, comma 3, d.lgs. cit.) e, quindi, è a questi che deve essere inoltrato il rapporto che accerta la violazione e, conseguentemente, ad essi, in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 18, legge n. 689 del 1981, spetta altresì la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con la quale è irrogata la sanzione.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. P U R - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. G P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO PROVINCIALE dell'INDUSTRIA, del COMMERCIO e dell'ARTIGIANATO (U.P.I.C.A.) di N, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende "ex lege";
- ricorrente -
contro
A. &G. CIMMINO s.n.c.;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, n. 471/99 pubblicata il 2 dicembre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2003 dal Consigliere Dott. P G;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9 aprile 1998, la A. &G. Cimmino s.n.c. proponeva davanti alla Pretura di Napoli, presso la Sezione distaccata di Afragola, opposizione avverso l'ordinanza, emessa il 19 febbraio 1998 dal locale Ufficio Provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato (Upica), in forza della quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 6.000.000, oltre gli accessori a titolo di sanzione amministrativa per avere, in violazione degli artt. 3, 5 e 10 del decreto legislativo n. 109 del 1992, prodotto e confezionato determinate vaschette di plastica
contenenti ciliegine irregolarmente etichettate. Deduceva la ricorrente l'illegittimità della richiamata ordinanza- ingiunzione, in ragione dell'incompetenza dell'Upica spettando siffatta competenza alle Regioni.
L'Ufficio, costituendosi, contestava i rilievi avversari. Il locale Tribunale in composizione monocratica, frattanto subentrato al Pretore adito, con sentenza dell'8.10/2.12.1999 accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava illegittima ed annullava l'ordinanza medesima, assumendo l'incompetenza dell'Ufficio anzidetto sul rilievo della riconosciuta competenza regionale in materia di irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 109/1992 sopra richiamato, relative alle infrazioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti destinati al commercio, rivolte altresì alla tutela della sfera igienico- sanitaria del consumatore.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l'Upica di Napoli, deducendo un solo motivo di gravame, cui non resiste la A. &G. Cimmino s.n.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 10 del decreto legislativo n. 109 del 1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5,
assumendo:
a) che il Giudice del Tribunale ha ritenuto l'incompetenza per materia dell'Ufficio Provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato nell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, relativa alla violazione delle norme di cui agli artt. 3, 5 e 10 del decreto legislativo n. 109 del 1992;
b) che è per conto indiscussa la competenza dell'Upica ad irrogare sanzioni amministrative in applicazione della richiamata normativa. Il motivo è fondato.
Premesso, infatti, che, secondo l'incensurato apprezzamento del giudice "a quo", la ricorrente (in sede di merito) ha denunziato l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione dell'Upica attinente al processo verbale n. 02 della Polizia Sanitaria della ex Usl 32 di Torre del Greco in data 16 febbraio 1993, con il quale le era stata contestata la violazione appunto dei sopra citati artt. 3, 5 e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e premesso altresì come vengano quindi in considerazione, nel caso di specie, esattamente (ed esclusivamente) queste ultime disposizioni, si osserva che, in materia di confezionamento, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il menzionato decreto legislativo n. 109 del 1992, nell'abrogare, con l'art. 29, secondo
comma, il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 a decorrere dal 3 marzo 1992 (data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 109 del 1992), ha sottratto alle regioni la competenza sanzionatoria già
voluta dal legislatore del 1982 (per il riconoscimento di siffatta competenza, sotto il vigore dell'abrogata normativa: Cass. 15 dicembre 1994, n. 10737;Cass. 14 giugno 1996, n. 5499;Cass. 9 luglio 1996, n. 6241), trasferendo tale competenza agli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Upica), con la contestuale attribuzione a detti Uffici tanto del potere di determinare l'importo relativo alle sanzioni (art. 18, terzo comma, del decreto legislativo n. 109 del 1992) quanto della conseguente
competenza a ricevere il rapporto per le violazioni, la quale, a propria volta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, radica la competenza della relativa autorità ad emettere l'ordinanza-ingiunzione (Cass. 24 luglio 1997, n. 6918). In questo senso, mentre, per un verso, si palesa del tutto "inconferente" il richiamo del Tribunale alla sopra citata pronuncia di questa Corte n. 5499 del 1996 ed alle sentenze della Corte Costituzionale n. 1034 del 1988 e n. 166 del 1989 (come affermato dallo stesso giudice delle leggi nella successiva decisione n. 401 del 1992), appare semmai utile, per altro verso, considerare che, proprio con quest'ultima decisione, detto giudice, fugando i sospetti di incostituzionalità dell'art. 18, terzo comma, del decreto legislativo n. 109 del 1992, per lesione della riserva regionale di
cui agli artt. 117 e 118 Cost., nonché premettendo l'efficacia interamente abrogativa, rispetto al D.P.R. n. 322 del 1982, avuta dall'intervento normativo del 1992, si è pronunciato ritenendo che siffatto intervento ha legittimamente assegnato agli Uffici dello Stato, sottraendola alle Regioni, la competenza a ricevere il rapporto e ad adottare le sanzioni, sul rilievo che le prescrizioni vigenti in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, a differenza di quelle abrogate, risultano dettate, quanto meno in prevalenza, allo scopo di assicurare il massimo della trasparenza nella vendita dei prodotti e di tutelare il consumatore, non già per esigenze igienico-sanitarie.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, onde l'impugnata, sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, affinché detto giudice provveda a statuire sulla controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione dei principi sopra enunciati.