Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/11/2017, n. 26339
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Il "protocollo d'intesa" siglato tra un Comune ed un privato, finalizzato alla creazione di una situazione idonea (e necessaria) all'adozione dei provvedimenti autorizzativi a favore del privato medesimo, senza che sia tuttavia prevista la concessione di un finanziamento né l'individuazione di un responsabile del procedimento, non rientra, pur se sottoscritto nell'ottica di un intervento di promozione dello sviluppo locale, tra i patti territoriali ex art. 2, comma 203, lett. d), della l. n. 662 del 1996, ma tra gli accordi integrativi del provvedimento, ex art. 11, della l. n. 241 del 1990, con conseguente devoluzione delle controversie relative al suo adempimento alla giurisdizione del G.A.
Sul provvedimento
Testo completo
263391 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONSIGLIO DI STATO. GIURISDIZIONE. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. · - ACCORDI INTEGRATIVI O - Presidente Sezione - SOSTITUTIVI DI SERGIO DI AMATO PROVVEDIMENTO. Ud. 10/10/2017 - Presidente Sezione - PU GIOVANNI AMOROSO - R.G.N. 17703/2015 - Consigliere -ANTONIO MANNA Cou. 26339 Rep. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - с и CARLO DE CHIARA Consigliere - п -Consigliere - C.IFRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO -Consigliere - MILENA FALASCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17703-2015 proposto da: FERRARELLE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PINNARO', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PESCE;
- ricorrente -
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contro
COMUNE DI ROCCHETTA E GROGE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 11, presso lo studio dell'avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ELISEO LAURENZA;
- controricorrente -
nonché
contro
PREFETTURA DI CASERTA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;
- intimata- avverso le sentenze nn. 2244/2012 depositata il 18/04/2012, n. 265/2015 depositata il 22/01/2015 e n. 2574/2015 depositata il 22/05/2015, tutte del Consiglio di Stato. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore с Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del и Б ricorso;
uditi gli avvocati Giovanni Pesce ed Eliseo Laurenza.
FATTI DI CAUSA
1. Il Comune di Rocchetta e Croce convenne in giudizio la s.p.a. Ferrarelle, davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendo che fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 103.290, con interessi e rivalutazione, a titolo di inadempimento rispetto agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 2 febbraio 2001, in relazione agli anni 2010 e 2011. Si costituì in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda e la condanna del Ric. 2015 n. 17703 sez. SU - ud. 10-10-2017 -2- Comune, in via riconvenzionale, alla restituzione di quanto già versato in ottemperanza al suindicato Protocollo relativamente agli anni 2007, 2008 e 2009. Il TAR dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
2. Impugnata la pronuncia dal Comune, il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 aprile 2012, riformò la decisione di primo grado, dichiarando sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo e rimettendo le parti davanti al TAR per la Campania. Osservò il Consiglio di Stato che la controversia in questione, riguardando l'esecuzione di un accordo tra Pubbliche Amministrazioni, rientrava nell'ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ed era perciò soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che il Protocollo d'intesa stipulato tra le parti era da ricondurre allo schema с del patto territoriale di cui all'art. 2, comma 203, lettera d), della и К legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Questa sentenza fu impugnata dalla società Ferrarelle con ricorso immediato per cassazione e le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 29 luglio 2013, n. 18187, dichiararono inammissibile il ricorso rilevando che il Consiglio di Stato si era limitato a dichiarare l'esistenza della giurisdizione, senza definire nemmeno parzialmente il giudizio.
4. La causa fu quindi riassunta davanti al TAR per la Campania il quale rigettò sia la domanda principale del Comune che