Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20020
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MU NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. CO Lettieri ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. il difensore ha fatto pervenire note scritte, con cui ha chiesto accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna del 9 dicembre 2021, la quale ha confermato la sentenza del tribunale di Rimini del 21 luglio 2017, che, a sua volta, aveva condannato MU EN alle pene di legge con la concessione dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate, per i seguenti reati: capo a), per il delitto continuato di sequestro di persona e di minacce gravi con arma, in concorso con RA IG e PO CO - le cui posizioni erano state separate - ai danni di CE LE;
capo b), per il delitto di lesioni personali - in concorso con RA e PO - ai danni di AN SI AR, aggravato dalla presenza di più persone riunite e dall'uso di un'arma;
capo c), per il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo - una pistola Beretta cal. 22 - in concorso con RA e PO - con le aggravanti dell'aver commesso il fatto per compiere le azioni di cui ai capi a) e b) e delle più persone riunite;
con la recidiva aggravata e reiterata;
fatti commessi a Cattolica, il 6 settembre 2015. Il tribunale di Rimini aveva assolto il MU dalle residue imputazioni sub d) - relativa alla detenzione e porto della stessa arma, in quanto clandestina - e sub e) - relativa alla ricettazione della pistola medesima. Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la difesa, articolando tre motivi di impugnazione.
1.Con un primo motivo, ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla condanna per i reati di sequestro di persona e minacce gravi. Dall'istruttoria dibattimentale e dalla testimonianza della persona offesa sarebbe emerso che il MU non ha fornito alcun contributo all'azione illecita;
la vittima, CE LE, non è stata costretta a salire sull'auto ma lo ha fatto spontaneamente, insieme all'amico UC FA, cugino dell'imputato;
MU si sarebbe limitato ad accompagnare RA alla discoteca Bikini di Cattolica, solo perché lui - MU - conosceva la persona che, secondo UC, avrebbe partecipato ad un'aggressione ai danni del figlio di RA;
egli avrebbe mantenuto un atteggiamento conciliativo, avrebbe fatto da "paciere" e tale modalità di condotta sarebbe stata confermata dalla persona offesa, che ha ammesso di non essersi sentita minacciata, tanto da rifiutare persino un'offerta risarcitoria, ma finanche protetta dalla presenza di MU e del di lui cugino. Non sarebbe riscontrabile il delitto di sequestro di persona, perché la libertà personale della persona offesa non sarebbe stata compressa o limitata, non solo perché CE lo avrebbe confermato, ma anche perché nel lasso di tempo, esiguo, nel quale si sarebbe consumata l'azione - e che ha previsto anche una sosta in un bar, per un caffè - CE LE è sempre rimasto libero di autodeterminarsi. La Corte avrebbe potuto, al più, riqualificare i fatti come violenza privata.
2.Con un secondo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. lett. c) e d), per essere inutilizzabili le dichiarazioni, rese dalla persona offesa AN SI, acquisite ex art.512 cod. proc. pen. al fascicolo del dibattimento dal giudice di primo grado;
conseguente violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'affermata dichiarazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali aggravate. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto esaustive le ricerche dello AN, in realtà insufficienti, perché fondate solo su di un verbale di vane ricerche del 6 dicembre 2017, depositato nel corso del dibattimento di primo grado, e comunque non estese alla necessaria interlocuzione con l'autorità consolare italiana presente a Londra, avendo la madre dello AN dichiarato che il figlio, da alcuni mesi, si era trasferito a Londra. Sarebbero stati così disattesi l'art. 169 comma 4 cod. proc. pen. e la Circolare del Ministero della Giustizia, ufficio di cooperazione internazionale, del 15 marzo 2006. Sarebbero stati ignorati i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sia a riguardo della necessaria imprevedibilità dell'irreperibilità al momento dell'assunzione delle dichiarazioni, sia a riguardo dell'esigenza di accertare che la mancata sottoposizione al contraddittorio non fosse stata il risultato di una libera scelta della persona. Ancora, l'imputato sarebbe stato condannato sulla base di tali dichiarazioni pur in assenza di altri, indispensabili elementi di prova. MU avrebbe potuto essere ritenuto un mero connivente non punibile, perché le lesioni sarebbero state provocate dal solo RA, che ha repentinamente estratto la pistola per colpire la vittima, tra