Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2021, n. 44359
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da M V, nato in Romania il 13/03/1985 N M D, nata in Romania il 9/10/1971 D F C, nato in Romania il 23/05/1970 R I, nato in Romania il 26/02/1974 avverso la sentenza del 05/06/2020 della Lorte di appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020;udita la relazione del Consigliere V D N;Letta la requisitoria del Procuratore Generale D S che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza del 5 giugno 2020 con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa ir. data 22 maggio 2018 dal Tribunale di Rimini che aveva condannato i ricorrenti alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda ciascuno per la contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive") perché, sulla pubblica via, abusivamente esercitavano il gioco cosiddetto delle "palline" svolgendo così un'attività organizzata al fine di accettare e raccogliere scommesse, senza avere alcuna concessione, autorizzazione o licenza. Accertato in Rimini, in data 2 agosto 2015. 2. I ricorsi, presentati dal comune difensore di fiducia degli imputati, sono affidati ad un unico motivo, sviluppato attraverso due doglianze con le quali i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione e la violazione di legge, sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provati i fatti descritti nell'imputazione sulla base di presunzioni, laddove nes,uno degli imputati era intento ad organizzare o ad eseguire il gioco contestato (prima doglianza). Osservano inoltre i ricorrenti che la fattispecie configurata, ovvero l'art. 4, comma 4-bis, Legge n. 401/1989, punisce esclusivamente colui o coloro i quali organizzano giochi disciplinati dall'Agenzia delle Dogane o dai Monopoli, come si evince dalla lettura della norma stessa (seconda doglianza). Il Gioco delle c.d. "tre campanelle e/o palline e/o carte", non rientra, ad avviso dei ricorrenti, tra quelli di competenza dello Stato, genericamente inteso, comprensivo delle Dogane e Monopoli, con la conseguenza che il fatto, così come contestato, non può certamente sussumersi nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 4 L. n. 401 del 1989. Neppure risulta che gli imputati avessero raccolto scommesse dagli avventori, né sarebbero stati notati passaggi di denaro, né visto qualcuno che giocasse e nemmeno i testi hanno udito taluno che invitasse o, anche solo, invogliasse i passanti a giocare, con la conseguenza che, a tutto concedere, l'unica fattispecie astrattamente configurabile poteva essere quella di cui all'art. 718 cod. pen. o la truffa, in presenza di artifizi e raggiri, che, nel caso di specie, non sono stati neppure ipotizzati. 3. Il Procuratore generale ha concluso, nella sua requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il motivo di gravame, da un lato, chiede alla corte di cassazione un'inammissibile rivalutazione delle prove e, dall'altro, risulta manifestamente infondato essendo stata corretta la qualificazione giuridica del fatto da parte dei giudici di merito.
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