Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2004, n. 2062
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La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. (Nel caso si specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo non configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod.civ. del proprietario di un terreno situato a monte per il movimento franoso di detriti e fango che si erano riversati su alcuni terreni a valle, ritenendo che la frana si fosse verificata per l'intervento di alcuni fattori aventi il carattere del fortuito, quali la natura geomorfologica del terreno).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN IU in MINUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difesa dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OC RI OS, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato FABIO ACCARDO, difesa dall'avvocato FRANCO GUALTIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 227/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 4^ Civile, emessa il 29/12/99 e depositata il 04/02/00 (R.G. 541/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Antonio CANDELA (per delega Avv. Ernesto PROCACCINI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IU NA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli IA AR DO deducendo che nel fondo di proprietà di quest'ultima in Capri si era determinato un movimento franoso che l'aveva costretta a realizzare opere di contenimento e protezione nel suo terreno più a valle. Chiedeva quindi la condanna della convenuta a realizzare tutte le opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo nonché al risarcimento del danno subito. La convenuta si costituiva contestando il fondamento della domanda. Il Tribunale rigettava la domanda, considerando che in occasione di nubifragi i terreni delle parti in causa, al pari degli altri circostanti posti al di sotto del costone del Monte S. IA venivano investiti da una massa di detriti e di fango. Secondo il tribunale le cause di tali fenomeni, condividendo il parere espresso dal secondo CTU, erano da ascriversi alla originaria costituzione morfologica del costone e alla costruzione spesso abusiva ed incontrollata di manufatti (tracciati viari, muri di sostegno, edifici), che aveva determinato notevoli variazioni nel deflusso delle acque ed aveva compromesso la stabilità del costone. Per evitare ulteriori gravi distacchi di elementi litoidi necessitava una sistemazione più ampia di quella comprensiva delle proprietà delle parti in causa a carico del Comune e degli enti interessati, mentre nessun comportamento neanche omissivo era addebitabile alla DO, a carico della quale non erano individuabili interventi per evitare in futuro il ripetersi di analoghi fenomeni. L'appello proposto dalla NA veniva rigettato dalla Corte