Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/08/2022, n. 24264

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/08/2022, n. 24264
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24264
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8263/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende ope legis -ricorrente-

contro

A A, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dagli avvocati A L e A F -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7382/2018depositata il 29/08/2018 ;
u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO.

RILEVATO CHE

Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle entrate,con il quale è stata richiesta la somma di euro 17.673,00a titolo di imposte ipotecaria, di registro e catastale sulla sentenza civile n. 480/2013 del Tribunale di Caserta emessa ai sensi dell'art.2932 cc. Il contribuente oppone che non è stato rispettato il principio di alternatività tra Iva e imposta registro in merito al trasferimento immobiliare. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la C ommissione regionale della Campania ha respinto, condividendo la motivazione del giudice di primo grado e rilevando che sia l'atto di trasferimento che la sentenza costitutiva hanno lo scopo per la parte acquirente di ottenere la consegna del bene, per cui deve essere applicat o il principio di alternatività tra Iva e imposta registro . Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi;
ha resistito con controricorso il contribuente. La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 30 giugno 2022.

RITENUTO CHE

1.-Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta ai sensi dell'art . 360 n.4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c .p.c. e 36 del D.lgs. 546/ 1992 . La ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente perché richiama astrattamente il contenuto della decisione del giudice di primo grado, ma senza nulla effettivamente esporre in merito alle ragioni per le quali condivide la decisione. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art . 360 n.3 c. p . c . la violazione falsa applicazione degli articoli 27,37,40 del DPR n. 131 del 1986 e dell'articolo 8 della tariffa allegata. L’Agenzia deduce che il giudice d'appello erroneamente ha afferma to che l'azione mirava soltanto ottenere la consegna del bene e che “ non comporta arricchimento della parte procedente ma consiste nell'effetto giuridico di rendere efficace l'atto presupposto cioè del preliminare di vendita”;
così argomentando la Commissione regionale non ha tenuto conto che l'ufficio, fin dal primo momento , ha chiarito che sono due gli atti oggetto di tassazione cioè, da un lato la cessione di immobile soggetta a Iva dall'altro la sentenza civile con efficacia costitutiva;
che detta sentenza ha avuto per oggetto il trasferimentodi un immobile ai sensi dell'art . 2932 del codice civile e che pertanto è sottoposta a imposta proporzionale ai sensi degli artt.37 del DPR 131/1983 e 8 lett.a) della tariffa. I motivi sono fondati. La motivazione resa dal giudice d'appello è effettivamente perplessa e intrinsecamente contraddittoria, e non inquadra adeguatamente la natura giuridica e gli effetti della sentenza ex art 2932c.c. La Commissione regionale, pur riconoscendo che si tratta di una sentenza costitutiva, ritiene che l’azione abbia lo scopo di far ottenere la consegna del bene, e che non vi sia stato “arricchimento della parte procedente” con ciò sovrapponendo due fattispecie ben diversetra loro, il trasferimento della proprietà e il passaggio della materiale detenzione del bene all’avente diritto. La sentenza prevista dall'art. 2932 c.c. non modifica coattivamente lo stato di fatto, poiché il suo scopo è quello di produ rre gli stessi effetti del contratto non concluso, vale a dire il trasferimento del diritto reale sul bene, che, poiché la compravendita è un contratto ad effetti reali, si ha -qualora il contratto definitivo sia regolarmente stipulato- nel momento in cui le parti prestano il consenso . Con il contratto preliminare invece, le parti si obbligano al successivo trasferimento, sicché il preliminare ha solo effetti obbligatori e non anche reali;
se il contratto definitivo non è stipulato, la parte interessata può ottenere il trasferimento della proprietà ricorrendo ad una azione il cui scopo non è quello di far conseguire all’acquirente la materiale disponibilità del bene, bensì di produrre l’effetto del consenso non prestato, vale a dire il trasferimento del diritto. E’ questa la peculiarità della esecuzione forzata del contratto preliminare: non è possibile infatti ottenere la prestazione promessa e cioè la manifestazione del consenso che perfeziona la fattispecie contrattuale, trattandosi di prestazione infungibil e;
può però ottenersi l’effetto della manifestazione del cons ens o , e cioè il trasferimento del diritto, così permettendo alla parte di realizzare l’interesse sotteso al contratto. L’esecuzione avviene in questo caso non mediante un'attività materiale, bensì attraverso un provvedimento di cognizione il quale produce l'effetto giuridico senza bisogno di ulteriore attività esecutiva, e, per questa ragione, si è anche dubitato che si tratti di una vera e propria forma di esecuzione forzata, come in effetti si desume anche dalla Relazione del Guardasigilli al codice civile, ove si legge che «il caso dell'art. 2932 avrebbe potuto più propriamente ricondursi alla categoria dell'art. 2908 (sentenze costitutive), ma è parso più opportuno inserirlo nel quadro dell'esecuzione in vista della sua finalità». Pertanto, si tratta di una sentenza costitutiva, che modifica lo stato di diritto, e da essa deriva solo in via indiretta , e quale conseguenza dell’effetto giuridico del trasferimento di proprietà, il potere dell’interessato di porre in essere tutte le successive attività dirette a modificare (anche) lo stato di fatto e cioè conseguire la disponibilità del bene. Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui l’interessato non prenda possesso del bene, potrà disporre del diritto a lui trasferito per effetto della sentenza. Ha pertanto errato il giudice d’appello a ritenere che “l'effetto giuridico di rendere efficace l'atto presupposto” non comport i arricchimento della parte, poiché l’acquisizione del diritto al patrimonio dell’acquirente avviene per effetto della sentenza e non del contratto preliminare. All’errore di fondo sulla natura dell’azione, percepibile nella contraddittorietà che connota la motivazione della sentenza, si l ega anche l'errore di diritto sullo specifico regime impositivo, ugualmente denunciato dalla parte ricorrente. L’imposta di registro è una imposta d’atto, e pertanto al fine di inquadrare correttamente il regime giuridicodella tassazione occorre guardare allanatura della sentenza di e secuzione in forma specifica dell'obbligo di contrare e non alle eventuali attività successive di recupero della materiale disponibilità del bene,che costituiscono solo lo scopo pratico ed ultimo di chi propone l’azione ex art 2932 c.c. Trattandosi di una sentenza costitutiva, il cui effetto è quello di trasferire il diritto dalla sfera giuridica del promittente alienante a quella del promissario acquirente, essa è assoggettat a , ai s ensi dell’art 37del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art 8 lett. a) della tariffa allegata allo stesso D.P.R., al pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale al valore del bene trasferito. La sentenza impugnata si pone quindi in contrasto con i principi costantemente affermati,in tema, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, anche se subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa ( Cass . civ. sez. trib., 27/11/2020, n.27123 ;
Ordinanza n. 29293 del 06/12/2017 si veda anche Cass. civ . 03/12/2014, n.25558 ) . N è rileva qui l'invocato principio dell'alternatività tra Iva e registro , stante l'obbligo per il contribuente di pagare il tributo dovuto per legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive ( Cass.n.6067 del 24/02/2022). Ne consegue in accoglimento del ricorso , la c assazione della sentenza impugnatae non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivomentre le spese del giudizio di merito possono essere compensate.
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