Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/08/2022, n. 24264
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8263/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende ope legis -ricorrente-
contro
A A, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dagli avvocati A L e A F -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7382/2018depositata il 29/08/2018 ;
u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO.
RILEVATO CHE
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle entrate,con il quale è stata richiesta la somma di euro 17.673,00a titolo di imposte ipotecaria, di registro e catastale sulla sentenza civile n. 480/2013 del Tribunale di Caserta emessa ai sensi dell'art.2932 cc. Il contribuente oppone che non è stato rispettato il principio di alternatività tra Iva e imposta registro in merito al trasferimento immobiliare. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la C ommissione regionale della Campania ha respinto, condividendo la motivazione del giudice di primo grado e rilevando che sia l'atto di trasferimento che la sentenza costitutiva hanno lo scopo per la parte acquirente di ottenere la consegna del bene, per cui deve essere applicat o il principio di alternatività tra Iva e imposta registro . Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi;
ha resistito con controricorso il contribuente. La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 30 giugno 2022.
RITENUTO CHE
1.-Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta ai sensi dell'art . 360 n.4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c .p.c. e 36 del D.lgs. 546/ 1992 . La ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente perché richiama astrattamente il contenuto della decisione del giudice di primo grado, ma senza nulla effettivamente esporre in merito alle ragioni per le quali condivide la decisione. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art . 360 n.3 c. p . c . la violazione falsa applicazione degli articoli 27,37,40 del DPR n. 131 del 1986 e dell'articolo 8 della tariffa allegata. L’Agenzia deduce che il giudice d'appello erroneamente ha afferma to che l'azione mirava soltanto ottenere la consegna del bene e che “ non comporta arricchimento della parte procedente ma consiste nell'effetto giuridico di rendere efficace l'atto presupposto cioè del
contro
A A, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dagli avvocati A L e A F -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7382/2018depositata il 29/08/2018 ;
u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO.
RILEVATO CHE
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle entrate,con il quale è stata richiesta la somma di euro 17.673,00a titolo di imposte ipotecaria, di registro e catastale sulla sentenza civile n. 480/2013 del Tribunale di Caserta emessa ai sensi dell'art.2932 cc. Il contribuente oppone che non è stato rispettato il principio di alternatività tra Iva e imposta registro in merito al trasferimento immobiliare. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la C ommissione regionale della Campania ha respinto, condividendo la motivazione del giudice di primo grado e rilevando che sia l'atto di trasferimento che la sentenza costitutiva hanno lo scopo per la parte acquirente di ottenere la consegna del bene, per cui deve essere applicat o il principio di alternatività tra Iva e imposta registro . Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi;
ha resistito con controricorso il contribuente. La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 30 giugno 2022.
RITENUTO CHE
1.-Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta ai sensi dell'art . 360 n.4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c .p.c. e 36 del D.lgs. 546/ 1992 . La ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente perché richiama astrattamente il contenuto della decisione del giudice di primo grado, ma senza nulla effettivamente esporre in merito alle ragioni per le quali condivide la decisione. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art . 360 n.3 c. p . c . la violazione falsa applicazione degli articoli 27,37,40 del DPR n. 131 del 1986 e dell'articolo 8 della tariffa allegata. L’Agenzia deduce che il giudice d'appello erroneamente ha afferma to che l'azione mirava soltanto ottenere la consegna del bene e che “ non comporta arricchimento della parte procedente ma consiste nell'effetto giuridico di rendere efficace l'atto presupposto cioè del
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