Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 26062
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La diseredazione, al pari dell'indegnità a succedere, ha efficacia meramente personale e non si estende "ipso iure" all'intera stirpe dell'escluso, nei cui confronti opera l'istituto della rappresentazione, salvo che il testatore disponga in modo diverso, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti della persona diseredata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto che, con l'esclusione di fratelli e nipoti, la "de cuius" avesse manifestato la volontà di escludere dalla successione anche tutta la stirpe dei fratelli).
Poiché al fine di giustificare l'interesse ad agire per far accertare l'invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità della stessa disposizione, tale posizione non è riconoscibile in capo a chi, potenziale successibile "ex lege", sia stato validamente escluso, per diseredazione, dalla successione, atteso che la invalidità colpisce, di regola, uno o più singole disposizioni testamentarie, lasciando valide le altre, inclusa quella di esclusione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito, una volta dichiarata la validità della disposizione testamentaria di diseredazione in danno di tutta la stirpe dei fratelli, non aveva riconosciuto il difetto di interesse di questi ultimi all'impugnativa delle singole disposizioni).
Sul provvedimento
Testo completo
26062-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da R.G. 20820/2013 Cron. 26062 A G -Presidente- Rep. I. Ud. 11/04/2018 L A -Consigliere- Oggetto: SUCCESSIONI -Consigliere rel.- G T -Consigliere- C B M -Consigliere- S O ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20820/2013 R.G. proposto da V G, R M, LA G G, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. G S e dall'avv. V S, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Andrea della Valle, n. 3, presso lo studio dell'avv. M M;
-ricorrenti-
contro
M F, M S,DI S G, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale del 20 febbraio 2018, autenticata dal notaio (rep. n. 98904), dall'avv. Raffaella Mastroeni, con domicilio eletto in Messina, via Centonze 87, presso lo studio de difensore;
-controricorrenti incidentali- MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.a., rappresentata e difesa, 18 0 in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. 2 / 6 0 6 11 M M, con domicilio eletto in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 32, presso lo studio del difensore;
- controricorrenti – M D (n. il 19 maggio 1962);
DI STEFANO Raimondo (n. il 15 dicembre 1940);
DI S A (n. il 3 novembre 1966);
DI S E (n. il 6 luglio 1942;
GRASSO Carmela (n. il 13 dicembre 1945);
DI STEFANO Carmela (n. il 9 gennaio 1954);
DI STEFANO Antonino (n. il 3 febbraio 1939);
DI STEFANO Antonino (n. il 10 aprile 1948);
DI S G (n. il 13 agosto 1937);
CAMPO Antonietta (n. il 21 luglio 1956);
DI STEFANO Antonino (n. I'11 febbraio 1933);
DI S E (n. il 14 settembre 1983);
DI STEFANO Sergio (n. il 21 novembre 1969);
DI S A (n. il 2 marzo 1965);
DI STEFANO Maria (n. il 9 settembre 1969);
DI STEFANO Giorgio (n. il 31 dicembre 1973);
DI STEFANO Maurizio (n. il 3 novembre 1963);
DI STEFANO Maria Grazia (n. il 19 gennaio 1965);
DI STEFANO Simona (n. il 4 marzo 1977);
DI STEFANO Tiziana (n. il 2 giugno 1971);
DI STEFANO Claudia (n. il 10 novembre 1979);
SCIPIONI Daniela (n. il 17 maggio 1977);
SCIPIONI Valentina (n. il 28 aprile 1984);
DI STEFANO Filippo Laura (n. il 15 febbraio 1980);
DI STEFANO Santina Letizia (n. 1'11 settembre 1974);
DI STEFANO Alberto (n. il 7 ottobre 1972);
IOVINO Salvatore (n. il 15 luglio 1960);
IOVINO Eugenia (n. il 28 luglio 1962);
IOVINO Santo (n. l'11 agosto 1963);
IOVINO Giovanni (n. il 2 gennaio 1966);
IOVINO Caterina (n. il 5 ottobre 1968);
CAMPO Santa (n. il 14 maggio 1959);
CAMPO Maria (n. 1'8 novembre 1960);
CAMPO Irene (n. il 15 dicembre 1969);
CAMPO Giuseppe (n. il 9 aprile 1962);
MARZULLO Giuseppe (n. il 13 agosto 1938);
MARZULLO Daniela (n. il 13 gennaio 1965);
MARZULLO Alessandro (n. il 24 luglio 1974);
MARZULLO DI STEFANO Irene (n. I'11 ottobre 1979);
MARZULLO DI STEFANO Antonino (n. il 5 aprile 1943);
DI STEFANO Orsola (n. il 12 febbraio 1951);
DI STEFANO Stefania (n. il 31 ottobre 1971);
DI - 2 - STEFANO Angelo (n. il 20 settembre 1969);
SCAGLIONE Silvia Maria (n. il 19 agosto 1923);
DI STEFANO Amelia (n. il 17 dicembre 1948);
DI STEFANO Grazia (n. il 9 giugno 1950);
DI STEFANO Francesco (n. il 19 aprile 1944);
DI STEFANO Armando (n. il 29 novembre 1950);
DI STEFANO Francesco (n. il 18 gennaio 1942);
FISAULI Gabriella (n. il 28 settembre 1960);
BARTOLOTTA Maria Luisa (n. I'11 luglio 1939);
DI STEFANO Giuseppe (n. il 15 ottobre 1953);
DI STEFANO Giovanni (n. il 9 settembre 1955);
DI STEFANO Giuseppe (n. il 20 agosto 1949);
RUSSO Rosa (n. il 12 giugno 1942);
NUNNARI Alessia (n. l'1 marzo 1980)i;
INTESA SAN PAOLO S.p.A.;
BANCA DI CREDITO SICILIANO, Agenzia n. 3 di Messina;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 546/2013 in data 11 luglio 2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2018 dal Consigliere G T udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. uditi gli avv. L D, su delega, per i ricorrenti principali, l'avv. R M per i ricorrenti incidentali, l'avv. Isidoro Cavaliere, su delega, per Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A.
FATTI DI CAUSA
1. D S A, già coniugato con M C, ha avuto da questa quattro figli: A (n. il 10 luglio 1909), E (n. il 2 maggio 1911) L (n. il 27 ottobre 1912) e D (n. il 15 luglio 1916). Si è poi unito in seconde nozze con R G e dalla unione con questa è nata D S C, nata il 13 giugno 1925 e deceduta il 19 maggio 1988. D - 3- D S C, con testamento olografo del 26 luglio 1976, pubblicato con verbale del notaio L F il 24 maggio 1988, ha disposto dei propri beni nel modo seguente: «Messina 26 luglio 1976, ore 12,15. Io sottoscritta D S C fu A e fu G R, nelle mie piene facoltà mentali, dispongo che in caso di decesso, i miei beni vengano ripartiti fra le persone a me care, escludendo del tutto i miei fratelli e nipoti perché immeritevoli. 1) L'appartamento da me abitato, sito in Viale San Martino 273 [...], ad una ragazza, orfana di entrambi i genitori, di accertata bontà d'animo e onestà di sentimenti. Ne sarà tutrice ed esecutrice testamentaria mia cugina C R [...], abitante attualmente in Messina presso la sorella M R sposata La Ganga. 2) I mobili dello studio salotto [...] e tutti i gioielli a G V [...], come mio regalo di nozze. 3) Il pianoforte "Anelli", le obbligazioni [...] e il denaro versato nel mio conto corrente e nel libretto accesso presso la Banca Commerciale Italiana a G L G, figlio di Giuseppe e M R [...]. 4) Usufruttuaria ed esecutrice testamentaria C R. [...] L'orfanella che erediterà uno dei miei beni più preziosi dovrà essere scelta da mia cugina C R, che avrà cura di educarla e guidarla rettamente al rispetto della mia memoria».
2. In esito a una complessa vicenda giudiziaria, incominciata da fratelli, nipoti e pronipoti ex fratre della de cuius nei confronti di R C e R M (cugine ex matre dell'ereditanda Di Stefano Carmela), di L G G e Venuti Grazia (destinatari di alcune delle disposizioni testamentarie), nonché di alcuni istituti di credito depositari di valori e titoli compresi nell'asse, la Corte d'appello di Messina: a) ha rigettato l'eccezione di estinzione del processo proposta dagli appellanti (originari convenuti) per omissione incorsa nell'esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i successibili ex lege della D S, disposta - 4 - dal primo giudice nella fase precedente alla interruzione del processo per la morte di R C;
b) ha qualificato tutte le disposizioni testamentarie come legati;
c) ha dichiarato la nullità della disposizione relativa all'appartamento, non riscontrando la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 631 c.c.;
d) ha dichiarato la nullità della disposizione di usufrutto, per indeterminatezza dell'oggetto;
e) ha riconosciuto la validità degli altri legati;
f) ha riconosciuto la validità anche della disposizione di esclusione dei fratelli e nipoti dalla successione, ritenendo di doversi adeguare al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità sul tema della diseredazione;
g) ha quindi dichiarato, con riferimento ai beni non compresi nel testamento e a quelli oggetto delle disposizioni dichiarate invalide, l'apertura della successione legittima in favore degli altri parenti della defunta fino al sesto grado, non diseredati;
h) ha quindi rigettato la domanda degli originari attori (fratelli e ulteriori discendenti dei fratelli), che avevano impugnato il testamento e le singole disposizioni in esso contenute, ottenendo integrale ragione dal giudice di primo grado;
i) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'usufruttuaria R C, per la privazione del godimento dei beni sui quali il diritto era stato costituito (domanda proseguita dall'erede dell'usufruttuaria R M);
I) ha condannato gli attori originari al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore di Intesa San Paolo S.p.A., accogliendo l'appello incidentale dell'istituto;
m) ha compensato fra le altre parti le spese del giudizio di primo grado, ponendo a carico degli attori originari la metà delle spese del grado d'appello.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Maria Raffa, G V e G L G, che sono la prima l'erede dalla beneficiaria del lascito di usufrutto e nello stesso tempo cugina della defunta, gli altri due beneficiari di altri lasciti testamentari. Il ricorso è affidato a sette motivi - 5 - Hanno resistito con controricorso D S G, Micali Fabio e M S (nipoti e pronipoti della testatrice), contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie. La causa, fissata alla pubblica udienza del 28 settembre 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo per rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di D S A (n. il 2 marzo 1965) e D S Maria (n. il 9 settembre 1969). La causa è stata nuovamente trattata alla pubblica udienza dell'11 aprile 2018. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo la Corte rileva che la Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. non è fra i destinatari dell'impugnazione proposta con il ricorso principale, nel quale non c'è infatti alcuna domanda rivolta contro la società di gestione del risparmio. Questa è solo destinataria della notificazione del ricorso, con valore di semplice litis denuntiatio (Cass. n. 10171/2018). Sono conseguentemente assorbite le questioni di inammissibilità della impugnazione e di difetto di legittimazione proposte dalla società con il controricorso e poi riprese con la memoria.
2. Per l'ordinato e logico esame delle varie questioni sollevate nei motivi di ricorso, questi sono esaminati nel seguente ordine: A) il primo motivo del ricorso principale;
B) il secondo, il terzo e il primo motivo del ricorso incidentale;
C) il secondo e il terzo motivo del ricorso principale;
D) i restanti motivi del ricorso principale (quarto, quinto, sesto e settimo). E) i restanti motivi del ricorso incidentale (quarto e quinto). - 6- A.
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia