Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/11/2024, n. 30433
Ordinanza
26 novembre 2024
Ordinanza
26 novembre 2024
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Massime • 1
La compensazione tributaria non opera incondizionatamente e senza limiti per qualsiasi tipologia di imposta e - con particolare riguardo alla disciplina dei tributi locali - non risulta alcuna generale facoltà di compensazione, né orizzontale né verticale; tuttavia, i Comuni hanno il potere, ex art. 1 comma 167, della l. n. 296 del 2006, di disciplinare in regolamento la compensazione, sia orizzontale sia verticale, e in tal caso il contribuente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni regolamentari, mentre, se non sono state adottate delibere sulle compensazioni, resta salvo unicamente il diritto al rimborso del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione locale.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29010/2017 Numero sezionale 5505/2024 Numero di raccolta generale 30433/2024 Data pubblicazione 26/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ICI ACCERTAMENTO Dott. GIACOMO MARIA STALLA -Presidente- Dott. ANGELO MATTEO SOCCI -Consigliere- Ud. 23/10/2024- Dott. FABIO DI PISA -Consigliere- CC Dott. GIUSEPPE LO SARDO -Consigliere- Dott.ssa LL DELL'ORFANO -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 29010-2017 R.G. proposto da: OC LL, rappresentata e difesa dall'Avvocato GIANCARLO CONTENTO giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABIO MARIA FERRARI e MARIA ANNA AMORETTI giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 4012/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 5.5.2017; Numero registro generale 29010/2017 Numero sezionale 5505/2024 Numero di raccolta generale 30433/2024 Data pubblicazione 26/11/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LL DELL'ORFANO RILEVATO CHE NT TE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 23533/2015, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di rettifica ICI annualità 2011, emesso dal Comune di Napoli. Il Comune resiste con controricorso. Il contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittimo l'atto impositivo impugnato, con rettifica in aumento per l'ICI 2013, sebbene mancasse prova della notifica della preventiva rettifica della rendita catastale relativa agli immobili tassati.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, commi 161 e 162, Legge n. 286/2006, dell'art. 74 Legge n. 342/2000 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di annullare l'atto impositivo per mancata notifica delle rendite catastali in aumento a seguito della procedura DOCFA presentata in precedenza.
1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese.
1.4. Al riguardo la Commissione tributaria regionale ha evidenziato quanto segue: «... la notifica della rendita catastale era ritualmente effettuata al defunto ... padre dell'odierna appellante e quest'ultima, unitamente alla madre..., non poteva non esserne a conoscenza avendo, nella denuncia di successione, riportato i dati (anche relativi al classamento ed alla