Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2023, n. 13975
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Testo completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14331-2022 proposto da: UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO
3, presso lo studio dell'avvocato D V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A DI LASCIOe SAUL M;
-ricorrente -
contro
B U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBERICO II
33, presso lo studio dell'avvocato A MANZI, che Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERICA BIANCO, MAX D BTI;
-controricorrente - HSERVIZI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
FORTE TIBURTINO
98, presso lo studio dell'avvocato R B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M F;
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
5, presso lo studio dell'avvocato N L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B D M;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchécontro COMUNE DI BONATE SOPRA;
-intimato - avverso la sentenza n. 62/2022 del TRIBUNALE SUP ERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere R M.
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza ora impugnata, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di cognizione diretta, ha deciso sul ricorso avverso il silenzio serbato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e dal Comune di Bonate Sopra sulla domanda svolta da B U e finalizzata all'adozione di un provvedimento costitutivo di una servitù pubblica di acquedotto su terreni di sua proprietà, con determinazione dell'indennità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - 2.In particolare, la richiesta di B, come si evince dalla sentenza ora impugnata, era preordinata, tramite l’adozione del provvedimento costitutivo di servitù ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, alla cessazione della illecita occupazione dei terreni di sua proprietà siti nel Comune di Bonate Sopra (BG), nel cui sottosuolo sono state posizionate talune condotte di fognatura attualmente impiegate dall'attuale gestore del Servizio Idrico Integrato locale, società UniAcque S.p.A. per il convogliamento delle acque reflue del Comune di Bonate Sopra e dei Comuni del "Ramo Brembo" al depuratore di Brembate.
3.Il Giudice adito ha ritenuto, allo stato, di non provvedere sulle ulteriori domande formulate nel ricorso – “ulteriori richieste che presuppongono un diniego (ancora non manifestato)” (così si legge nella sentenza impugnata) - stante l’eventuale pieno soddisfacimento nella risposta all'istanza e, in considerazione della complessità della vicenda, ha assegnato alle parti evocate in giudizio il termine di novanta giorni per la pronuncia sull'istanza.
4.Le ulteriori domande, si nota per completezza, inerivano all’accertamento dell'obbligo dell'ente o società giudicata competente ai fini di causa, di concludere , con urgenza , il procedimento con l’adozione dell'atto di costituzione di servitù di acquedotto e passaggio sui terreni del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42-bis del d.P.R. n.327 / 2001, ovvero con un provvedimento espresso finalizzato alla immediata restituzione dei terreni medesimi previa riduzione in pristino, in ogni caso determinando l'indennizzo dovuto al ricorrente alla stregua dei criteri indicati in ricorso.
5.Il Tribunale decidente ha ritenuto, alla luce dei fatti dedotti, sussistente un obbligo dei soggetti evocati in giudizio di fornire al privato una risposta esplicita, anche di segno negativo, su tutte le circostanze indicate nell'istanza del 27 ottobre 2020. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - 6.Avverso tale sentenza ricorre Uniacque s.p.a.con ricorso affidato a tre motivi;
resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale l’Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e HServizi S.p.A. (già Hidrogest S.p.A.), avverso i quali ha resistito, con controricorso, B U;la parti hanno depositato memorie illustrative.
7.Il Comune di Bonate sopra è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8.Con il primo motivo del ricorso principale di Uniacque si deduce violazione dell'art. 143, r.d. n.1775/1933 e difetto di giurisdizione del TSAP per l’erronea statuizione (implicita) del TSAP in merito alla giurisdizione.
9.Si assume che il Tribunale Superiore, pur a fronte di una specifica eccezione di Uniacque puntualmente sollevata, non si sia espresso sul punto ma, nel decidere la causa, abbia ritenuto il ricorso inerente alla propria giurisdizione. 10.Si ritiene la statuizione errata, e da riformare, perché la controversia rientra nell’alveo della materia espropriativa senza alcuna attinenza diretta col tema delle acque pubbliche, se non per il fatto che le opere, di cui si controverte, sono tubazione fognarie, circostanza, quest’ultima, puramente incidentale e che non vale a distinguere il giud izio da qualsiasi altro in tema di silenzio - inadempimento.
LUNGOTEVERE MARZIO
3, presso lo studio dell'avvocato D V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A DI LASCIOe SAUL M;
-ricorrente -
contro
B U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBERICO II
33, presso lo studio dell'avvocato A MANZI, che Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERICA BIANCO, MAX D BTI;
-controricorrente - HSERVIZI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
FORTE TIBURTINO
98, presso lo studio dell'avvocato R B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M F;
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI
5, presso lo studio dell'avvocato N L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B D M;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchécontro COMUNE DI BONATE SOPRA;
-intimato - avverso la sentenza n. 62/2022 del TRIBUNALE SUP ERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere R M.
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza ora impugnata, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di cognizione diretta, ha deciso sul ricorso avverso il silenzio serbato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e dal Comune di Bonate Sopra sulla domanda svolta da B U e finalizzata all'adozione di un provvedimento costitutivo di una servitù pubblica di acquedotto su terreni di sua proprietà, con determinazione dell'indennità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - 2.In particolare, la richiesta di B, come si evince dalla sentenza ora impugnata, era preordinata, tramite l’adozione del provvedimento costitutivo di servitù ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, alla cessazione della illecita occupazione dei terreni di sua proprietà siti nel Comune di Bonate Sopra (BG), nel cui sottosuolo sono state posizionate talune condotte di fognatura attualmente impiegate dall'attuale gestore del Servizio Idrico Integrato locale, società UniAcque S.p.A. per il convogliamento delle acque reflue del Comune di Bonate Sopra e dei Comuni del "Ramo Brembo" al depuratore di Brembate.
3.Il Giudice adito ha ritenuto, allo stato, di non provvedere sulle ulteriori domande formulate nel ricorso – “ulteriori richieste che presuppongono un diniego (ancora non manifestato)” (così si legge nella sentenza impugnata) - stante l’eventuale pieno soddisfacimento nella risposta all'istanza e, in considerazione della complessità della vicenda, ha assegnato alle parti evocate in giudizio il termine di novanta giorni per la pronuncia sull'istanza.
4.Le ulteriori domande, si nota per completezza, inerivano all’accertamento dell'obbligo dell'ente o società giudicata competente ai fini di causa, di concludere , con urgenza , il procedimento con l’adozione dell'atto di costituzione di servitù di acquedotto e passaggio sui terreni del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42-bis del d.P.R. n.327 / 2001, ovvero con un provvedimento espresso finalizzato alla immediata restituzione dei terreni medesimi previa riduzione in pristino, in ogni caso determinando l'indennizzo dovuto al ricorrente alla stregua dei criteri indicati in ricorso.
5.Il Tribunale decidente ha ritenuto, alla luce dei fatti dedotti, sussistente un obbligo dei soggetti evocati in giudizio di fornire al privato una risposta esplicita, anche di segno negativo, su tutte le circostanze indicate nell'istanza del 27 ottobre 2020. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - 6.Avverso tale sentenza ricorre Uniacque s.p.a.con ricorso affidato a tre motivi;
resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale l’Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e HServizi S.p.A. (già Hidrogest S.p.A.), avverso i quali ha resistito, con controricorso, B U;la parti hanno depositato memorie illustrative.
7.Il Comune di Bonate sopra è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8.Con il primo motivo del ricorso principale di Uniacque si deduce violazione dell'art. 143, r.d. n.1775/1933 e difetto di giurisdizione del TSAP per l’erronea statuizione (implicita) del TSAP in merito alla giurisdizione.
9.Si assume che il Tribunale Superiore, pur a fronte di una specifica eccezione di Uniacque puntualmente sollevata, non si sia espresso sul punto ma, nel decidere la causa, abbia ritenuto il ricorso inerente alla propria giurisdizione. 10.Si ritiene la statuizione errata, e da riformare, perché la controversia rientra nell’alveo della materia espropriativa senza alcuna attinenza diretta col tema delle acque pubbliche, se non per il fatto che le opere, di cui si controverte, sono tubazione fognarie, circostanza, quest’ultima, puramente incidentale e che non vale a distinguere il giud izio da qualsiasi altro in tema di silenzio - inadempimento.
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