Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2023, n. 13975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2023, n. 13975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13975
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14331-2022 proposto da: UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO

3, presso lo studio dell'avvocato D V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A DI LASCIOe SAUL M;
-ricorrente -

contro

B U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II

33, presso lo studio dell'avvocato A MANZI, che Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERICA BIANCO, MAX D BTI;
-controricorrente - HSERVIZI S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

FORTE TIBURTINO

98, presso lo studio dell'avvocato R B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M F;
UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

5, presso lo studio dell'avvocato N L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B D M;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchécontro COMUNE DI BONATE SOPRA;
-intimato - avverso la sentenza n. 62/2022 del TRIBUNALE SUP ERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere R M.

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza ora impugnata, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di cognizione diretta, ha deciso sul ricorso avverso il silenzio serbato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo e dal Comune di Bonate Sopra sulla domanda svolta da B U e finalizzata all'adozione di un provvedimento costitutivo di una servitù pubblica di acquedotto su terreni di sua proprietà, con determinazione dell'indennità di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - 2.In particolare, la richiesta di B, come si evince dalla sentenza ora impugnata, era preordinata, tramite l’adozione del provvedimento costitutivo di servitù ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, alla cessazione della illecita occupazione dei terreni di sua proprietà siti nel Comune di Bonate Sopra (BG), nel cui sottosuolo sono state posizionate talune condotte di fognatura attualmente impiegate dall'attuale gestore del Servizio Idrico Integrato locale, società UniAcque S.p.A. per il convogliamento delle acque reflue del Comune di Bonate Sopra e dei Comuni del "Ramo Brembo" al depuratore di Brembate.

3.Il Giudice adito ha ritenuto, allo stato, di non provvedere sulle ulteriori domande formulate nel ricorso – “ulteriori richieste che presuppongono un diniego (ancora non manifestato)” (così si legge nella sentenza impugnata) - stante l’eventuale pieno soddisfacimento nella risposta all'istanza e, in considerazione della complessità della vicenda, ha assegnato alle parti evocate in giudizio il termine di novanta giorni per la pronuncia sull'istanza.

4.Le ulteriori domande, si nota per completezza, inerivano all’accertamento dell'obbligo dell'ente o società giudicata competente ai fini di causa, di concludere , con urgenza , il procedimento con l’adozione dell'atto di costituzione di servitù di acquedotto e passaggio sui terreni del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42-bis del d.P.R. n.327 / 2001, ovvero con un provvedimento espresso finalizzato alla immediata restituzione dei terreni medesimi previa riduzione in pristino, in ogni caso determinando l'indennizzo dovuto al ricorrente alla stregua dei criteri indicati in ricorso.

5.Il Tribunale decidente ha ritenuto, alla luce dei fatti dedotti, sussistente un obbligo dei soggetti evocati in giudizio di fornire al privato una risposta esplicita, anche di segno negativo, su tutte le circostanze indicate nell'istanza del 27 ottobre 2020. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - 6.Avverso tale sentenza ricorre Uniacque s.p.a.con ricorso affidato a tre motivi;
resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale l’Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e HServizi S.p.A. (già Hidrogest S.p.A.), avverso i quali ha resistito, con controricorso, B U;la parti hanno depositato memorie illustrative.

7.Il Comune di Bonate sopra è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8.Con il primo motivo del ricorso principale di Uniacque si deduce violazione dell'art. 143, r.d. n.1775/1933 e difetto di giurisdizione del TSAP per l’erronea statuizione (implicita) del TSAP in merito alla giurisdizione.

9.Si assume che il Tribunale Superiore, pur a fronte di una specifica eccezione di Uniacque puntualmente sollevata, non si sia espresso sul punto ma, nel decidere la causa, abbia ritenuto il ricorso inerente alla propria giurisdizione. 10.Si ritiene la statuizione errata, e da riformare, perché la controversia rientra nell’alveo della materia espropriativa senza alcuna attinenza diretta col tema delle acque pubbliche, se non per il fatto che le opere, di cui si controverte, sono tubazione fognarie, circostanza, quest’ultima, puramente incidentale e che non vale a distinguere il giud izio da qualsiasi altro in tema di silenzio - inadempimento. 11.Si sottolinea che B chiedeva al TSAP di accertare la sussistenza di un silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sulla sua domanda di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis del t.u. espropri, sicché le uniche questioni giuridiche su cui il TSAP era chiamato a decidere erano le seguenti: a) se vi fosse, o meno, un obbligo di riscontrare l’istanza in capo alle Amministrazioni Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 5 - intimate;
b) se tale obbligo fosse stato disatteso, ovverosia se le suddette Amministrazioni avessero (o meno) risposto all’istanza. 12.A riprova di ciò, il TSAP si è limitato ad affermare l’obbligo delle Amministrazioni intimate di fornire un riscontro, senza minimamente entrare nel merito di alcuna questione neanche latamente tecnica (o tecnico-giuridica) in materia di acque. 13.La controversia de qua non riguarda, ad avviso della ricorrente principale, provvedimenti che finiscono per incidere in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque e, come rilevato dalla giurisprudenza, laddove “non vi è ragione di attivare le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie, attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3230), la questione non può essere demandata al TSAP ma deve invece essere rimessa all’ordinaria giurisdizione amministrativa. 14.Si argomenta, inoltre, dalla composizione mista del TSAP, formato anche da un tecnico, p e r inferire l’inidoneità di un tecnico, con formazione puramente ingegneristico-idraulica, ad esprimersi , con cognizione di causa,su questioni solo ed esclusivamente giuridiche (in questo caso, l’art. 42-bis del t.u. espropri , la disciplina del silenzio-inadempimento, la problematica dell’obbligo di provvedere in capo agli Enti ecc.). 15.Si ribadisce, in conclusione, che la controversia deve essere devoluta alla giurisdizione amministrativa (Cass.,Sez.Un., 12167/1993). 16.Col secondo motivo del ricorso principale si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, difetto assoluto di motivazione;
violazione dell'art. 2, legge n.241/1990;
violazione dell'art. 42-bis d.P.R. n.327/2001. Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 6 - 17.Si lamenta, in sintesi, l’omesso esame dell’eccezione inerente al venir meno dell’oggetto della domanda, ossia il presunto silenzio inadempimento, per avere l’amministrazione adottato un diniego espresso, peraltro prodotto in giudizio dal ricorrente medesimo. 18.Col terzo motivo del ricorso principale si lamenta nullità della sentenza e omessa pronuncia sull’eccezione, tempestivamente svolta, di carenza di legittimazione passiva in capo a Uniacque , con la conseguenza che la società gestore, in forza del contratto di servizio in essere tra l’Ufficio di ATO e Uniacque, è chiamata dal TSAP a rispondere ad un’istanza alla quale ha già risposto, ossia ad emanare un nuovo provvedimento amministrativo sulla medesima istanza del privato, senza che il provvedimento (di diniego), già a suo tempo emesso, fosse stato annullato. 19.Con il ricorso incidentale Hservizi S.p.A. impugna , a sua volta , la pronuncia gravata, affermando che non sarebbe stata presa in considerazione la sua richiesta di chiamata in causa di ANAS S.p.a. 20.Con il ricorso incidentale, l’Ufficio d’Ambito svolge tre motivi inerenti alla mancata presa di posizione in ordine agli argomenti difensivi svolti, e inerenti, in sintesi, all’omesso esame di un fatto decisivo quale l’intervenuta risposta dell’ufficio di Ambito di Bergamo;
alla violazione del complesso normativo regolatorio dei limiti e poteri dell’Ufficio d’Ambito e dell e ripartizioni tra Ufficio e Gestore in ordine a realizzazione ed esecuzione delle opere;
vizio della motivazione in ordine all’obbligo indirizzato a tutte le parti resistenti di superare il silenzio o adottare il provvedimento esplicito. 21.B, con il controricorso, assume che non controversa, anzi giudizialmente accertata l’illecita occupazione ed utilizzo dei terreni per motivi di pubblico interesse senza valido titolo espropriativo/acquisitivo, la sentenza ora impugnata non impone agli Enti intimati l’adozione di un provvedimento a contenuto Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 7 - vincolato (acquisizione in sanatoria ex art. 42bis d.P.R. 327/2001, o restituzione previa riduzione in pristino), bensì di provvedere in qualsiasi modo (“anche negativamente”) sulla richiesta del ricorrente in data 27.10.2020 a che cessi l’illecita occupazione dei suoi terreni;
conseguentemente difetta un interesse concreto e attuale che giustifichi ex art. 100 c.p.c. l’impugnazione principale e quelle incidentali. 22.Espone, inoltre, che l’Ufficio d’Ambito di Bergamo ha adito nuovamente il TSAP, con ricorso ex art. 112 d.lgs. 104/2010 , per asseriti chiarimenti in ordine alla stessa sentenza n. 62/2022 e precisamente 1) circa il carattere interlocutorio assunto dal TSAP della nota UAB prot. 259 del 21.01.2022 e 2) circa l’inesistenza di una propria competenza ad assumere l’atto richiesto in via giudiziale dal ricorrente (punto 65 del controricorso al ricorso incidentale dell’UAB) e che, nel frattempo , il ricorso per chiarimenti di sentenza è stato dichiarato inammissibile ( sentenza del TSAP n. 218 del 17.11.2022), stante l’impraticabilità di siffatto rimedio processuale per rimettere in discussione la decisione che occorre eseguire e per statuire ex ante in ordine all’attività futura giudizialmente demandata alla P.A. 23.Segnala che, in esito alla sentenza n. 218/2022 e in sostanziale esecuzione della sentenza del TSAP ora impugnata , l’UAB ha assunto il provvedimento prot. 198 del 11.01.2023, con il quale l’Ufficio si è dichiarato privo di competenza a statuire sulla richiesta avanzata dal ricorrente, con istanza del 27.10.2020 , e che detto provvedimento, sostitutivo e novativo di quello prot. 259 del 21.01.2022 versato agli atti del giudizio di primo grado, è stato impugnato avanti il TSAP con ricorso R.G. 81/2023, ove pende in attesa di fissazione dell’udienza e che , al contempo, in data 27.2.2022, Hservizi S.p.A. ha avviato e successivamente sospeso il procedimento di esecuzione della sentenza n. 62/2022, per la Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 8 - regolarizzazione (parziale) dell’illecita occupazione dei terreni di B. 24.Il ricorso principale è da rigettare. 25.La controversia concerne la sussistenza dell’obbligo delle controparti di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente a veder cessatil’illecita occupazione e l’ utilizzo dei suoi terreni per scopi di pubblica utilità, e ad adottare un provvedimento che disponga la costituzione di servitù di acquedotto e di passaggio ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ovvero che disponga la restituzione dei terreni previa riduzione in pristino. 26.Trattasi di scelta tipicamente espressiva della discrezionalità tecnico amministrativa circa il mantenimento o meno di oltre 500 metri lineari degli unici collettori fognari presenti nel Piano d’Ambito dell’ATO di Bergamo che permettono la conduzione e il trasporto delle acque reflue di svariati Comuni della Bassa Bergamasca sino al depuratore di Brembate, per cui sussiste il r equisito della incidenza diretta e immediata della controversia alla materia delle acque pubbliche (Cass.,Sez.Un., nn. 24541/2013 , 13293/2005 ;
Consiglio di Stato n. 6359/2020), nonché quello dell’afferenza della lite alla realizzazione/rimozione e sospensione, anche indiretta, di un’opera idraulica (Cass.,Sez.Un., n. 2710 /2020 §14 e 15 ;
Cass.,Sez.Un., n. 18977/2017) fondanti il plesso della giurisdizione amministrativa del TSAP ex art. 143, comma 1, lett. a) r . d . 1775/1933. 27.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice (da ultimo Cass.,Sez.Un., 8776 del 2023), ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 1, lett. a), spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità, ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 9 - in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta,sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio (fra le altre, Cass.,Sez.Un., 26 aprile 2023, n. 10927;
Cass.,Sez.Un., 5 febbraio 2020, n. 2710;
Cass.,Sez.Un., 11 giugno 2018, n. 15105;
Cass.,Sez.Un., 31 luglio 2017, n. 18977). 28.In applicazione dei descritti criteri, la domanda, volta in definitiva alla cessazione dell’asserita illecita occupazione di terreni di proprietà del ricorrente con la richiesta dell’adozione di un provvedimento costitutivo di servitù ex art.42-bis d.P.R. 327/2011 e, dunque,dell’eventuale acquisizione sanante del diritto di servitù su suoli di proprietà del privato, incide in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, dal che deriva la giurisdizione del TSAP. 29.Sono inammissibili il secondo e terzo motiv o d el ricorso di Uniacque e i correlati motivi primo e terzo del ricorso incidentale dell’UAB , per violazione dell’articolo 204 r.d. n. 1775/1933 . 30.Avverso il difetto di motivazione il rimedio esperibile non è - per vero - il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dal r.d. n. 1775 del 1933, art. 204 (t.u. delle ac que), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865, ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie" (Cass.,Sez.Un., nn. 2165 e 1917 del 2021, 17581 e 10088del 2020, 488 del 2019). 31.Inoltre, il menzionato art. 204 non distingue ed accomuna, anzi, il rimedio della rettificazione sia con riferimento alle pronunce del T.S.A.P., sia con riferimento a quelle del T.R.A.P. (Cass.,Sez.Un., 26 aprile 2023, n. 10927;
Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2020 n. 157). Ric. 2022 n. 14331 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 10 - 32.Sono inammissibili, inoltre, i motivi primo e terzo del ricorso incidentale dell’UAB, con i quali si richiede nuova e diversa valutazione di merito,preclusa nella sede di legittimità. 33.Ed invero, avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il ricorso per cassazione, come si desume dal combinato disposto dell'art. 111 Cost. e del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 200 e 201 è ammesso, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge. 34.Ne consegue che non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. ma soltanto quelli che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima (Cass., Sez.Un.,nn.28220del 2018, 17581 del 2020 , ed ivi ulteriori precedenti). 35.Ogni altra censura, svolta in via incidentale, che investe il merito è, conclusivamente, inammissibile. 36.L’esito del giudizioconsiglia la compensazione delle spese. 37.Ai sensi dell’art.13, co.
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