Cass. civ., sez. I, sentenza 31/07/2018, n. 20306
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Testo completo
vocando il decreto ingiuntivo emesso nel 1992 dal Tribunale irpino, la Corte territoriale ha detratto dal credito il cui pagamento era stato intimato col provvedimento monitorio sia le somme che gli attuali ricorrenti avevano nel frattempo provveduto a versare alla Banca, sia quelle corrispondenti a interessi anatocistici indebitamente appostati in conto;
ha invece ritenuto dovuto il residuo credito, portato da titoli cambiari che la società aveva girato alla Banca per lo sconto, tornati insoluti dopo la chiusura del rapporto di conto corrente. In particolare, la Corte napoletana non ha ravvisato profili di illegittimità e/o di scorrettezza nel comportamento della banca, che non aveva dato specifico avviso ai debitori del mancato pagamento dei titoli cambiari;
la stessa ha pertanto respinto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della stessa dagli opponenti/appellanti. 2.- Resiste con controricorso C s.r.l. 3.- Per la trattazione della controversia è stata fissata pubblica udienza per il giorno 9 febbraio 2017. Prima dello svolgimento della stessa è peraltro deceduto l'avvocato M S, difensore dei ricorrenti. Preso atto di questo, il Collegio ha rinviato, con apposita ordinanza interlocutoria, la controversia a nuovo ruolo, disponendo che del rinvio fosse data comunicazione alla parte personalmente. Con «comparsa di costituzione in prosecuzione», datata 27 luglio 2017, l'avvocato F S, munita di procura speciale ad litem, ha fatto proprie tutte le difese già svolte dal precedente difensore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso assume «violazione/falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.) con riferimento all'art. 52 legge cambiaria, agli artt. 1175 e 1375 del codice civile nella lettura orientata dall'art. 2 Costituzione, all'art. 1373 cod. civ. e all'art. 8
ha invece ritenuto dovuto il residuo credito, portato da titoli cambiari che la società aveva girato alla Banca per lo sconto, tornati insoluti dopo la chiusura del rapporto di conto corrente. In particolare, la Corte napoletana non ha ravvisato profili di illegittimità e/o di scorrettezza nel comportamento della banca, che non aveva dato specifico avviso ai debitori del mancato pagamento dei titoli cambiari;
la stessa ha pertanto respinto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della stessa dagli opponenti/appellanti. 2.- Resiste con controricorso C s.r.l. 3.- Per la trattazione della controversia è stata fissata pubblica udienza per il giorno 9 febbraio 2017. Prima dello svolgimento della stessa è peraltro deceduto l'avvocato M S, difensore dei ricorrenti. Preso atto di questo, il Collegio ha rinviato, con apposita ordinanza interlocutoria, la controversia a nuovo ruolo, disponendo che del rinvio fosse data comunicazione alla parte personalmente. Con «comparsa di costituzione in prosecuzione», datata 27 luglio 2017, l'avvocato F S, munita di procura speciale ad litem, ha fatto proprie tutte le difese già svolte dal precedente difensore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo del ricorso assume «violazione/falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.) con riferimento all'art. 52 legge cambiaria, agli artt. 1175 e 1375 del codice civile nella lettura orientata dall'art. 2 Costituzione, all'art. 1373 cod. civ. e all'art. 8
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