Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2004, n. 11166
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DEI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicolò Piccolomini n. 34, presso gli avv.ti G e S V, che lo rappresentano e difendono, unitamente all'avv. W M B, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
ENI s.p.a., quale incorporante della SNAM s.p.a., in persona del direttore generale L S, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera 31, presso gli avv.ti G R C e G P, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 273/1/01 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, sezione n. 1, depositata in data 16 novembre 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 dicembre 2003 dal Relatore, Cons. Dott. S S, uditi per il ricorrente l'avv. S V e per la controricorrente l'avv. G P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. A U, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Rimini accoglieva il ricorso proposto dalla Snam s.p.a. avverso un avviso di accertamento notificatole dal Comune di Rimini - e con il quale era stato rettificato l'ammontare della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap) - stabilendo che detta tassa va applicata sulla somma dei tratti di strada della rete viaria del Comune effettivamente occupati dalla contribuente e annullando di conseguenza l'avviso di accertamento del Comune. Proponeva appello il Comune di Rimini, affermando che soggette alla tosap sono le singole occupazioni della rete viaria con arrotondamento per eccesso al chilometro lineare superiore per ogni occupazione della rete stradale.
La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna respingeva l'appello, motivando nel senso che il calcolo della tosap va commisurato alla lunghezza delle strade effettivamente occupate e che l'arrotondamento al chilometro lineare, previsto dall'art. 47, comma 2^, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, va eseguito sulla somma di
tutte le occupazioni delle strade facenti parte della medesima categoria. Il Comune di Rimini ha proposto ricorso sulla base di un motivo, a cui ha resistito con controricorso l'Eni g.p.a., quale incorporante della Snam s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Comune ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2^, 39, 42, commi 3^ e 4^, 44, commi 1^ e 2^, 45, 46, 47, commi 1^ e 2^, 56, comma 4^, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - deduce che soggette alla tosap sono le singole occupazioni di strade, con riferimento alle quali, pertanto, la tassa deve essere determinata, conteggiando l'arrotondamento al chilometro lineare su ogni singola occupazione. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già affermato il principio che, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, gli artt. 46 e 47 del d.lgs. 1993/507 stabiliscono (per ragioni di pubblica utilità) un criterio differenziato ed agevolato di determinazione della tassa, di tipo forfetario, fondato su parametri costituiti dalla lunghezza della strada e dalla parte di essa effettivamente occupata e calcolato sulla base dell'unità di misura del chilometro lineare. Il concetto di "rete di erogazione di pubblici servizi", a cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario, con esclusione pertanto della possibilità di considerare, e di tassare, autonomamente i singoli segmenti di rete e con la conseguenza che gli arrotondamenti al chilometro, previsti dal citato art. 47, comma 2^, del d.Lgs. 1993/507, vanno riferiti all'ultima frazione di rete, che non
raggiunga l'unità di misura minima (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2555;
4 aprile 2002, n. 4820;24 settembre 2003, n. 14151).
Non contrasta con l'orientamento sopra enunciato il diverso principio - affermato da questa Corte con la sentenza n. 473 del 18 gennaio 2000 e richiamato dal ricorrente a sostegno del proprio motivo d'impugnazione - in base al quale in tema di tosap, il pagamento di un importo minimo, previsto dal quarto comma dell'art. 56 del d.lgs. 1993/507, riguarda la tassa dovuta per ciascuna singola occupazione e
non per la pluralità delle occupazioni facenti capo allo stesso soggetto, Infatti la massima da ultimo richiamata riguarda l'applicazione di una disposizione transitoria, che ha "congelato " l'importo dovuto per il 1994 nella misura dovuta per l'anno precedente (a prescindere dai criteri utilizzati), con un aumento del 10% ed il limite minimo di L. 50.000 per ciascuna occupazione, senza entrare nel merito dei criteri di determinazione del carico fiscale. Di conseguenza l'applicazione di detta norma non implica la risoluzione del problema della individuazione del corretto criterio di tassazione voluto dal legislatore ("atomistico" o unitario), atteso che, quale che fosse il precedente regime, il rinvio ad esso è limitato esclusivamente al "quantum debeatur" e non anche al "modo quo debeatur" (in tal senso v. Cass. 22 febbraio 2002, n. 2555). I principi sopra enunciati, pienamente condivisi dal collegio e ai quali la sentenza impugnata si è uniformata affermando che l'arrotondamento al chilometro superiore va applicato sulla somma delle singole occupazioni effettive, trovano applicazione anche nel caso in esame, non essendo stati dedotti dal ricorrente nuovi e diversi elementi che inducano ad un riesame della questione. Il ricorso del Comune di Rimini, privo di fondamento, deve essere pertanto respinto, ma ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.