Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/02/2023, n. 04079

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/02/2023, n. 04079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04079
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10653-2022 proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., società appartenente al Gruppo IVA IREN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO

14, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D V;
-ricorrente -

contro

Ric. 2022 n. 10653 sez. SU -ud. 24-01-2023 - 2 - SPLENDIDO DI RICCI G. PIRAS T. S.N.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M;
-controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 23/2022 del GIUDICE DI PACE di C. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M V, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO CHE

1.- La società IREN ACQUA TIGULLIO ha proposto regolament o preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., allo scopo di far dichiarare, a queste Sezioni Unite, che spetta al G. A. conoscere e pronunciare sulle domande avanzate da Splendido s.n.c. di R G P T. avanti al Giudice di Pace di Chiavari. 2.- La società attrice aveva notificato, in data 9/12/2021, atto di citazione per chiedere, “previa occorrenda l’eventuale disapplicazione della Delibera n. 643 del 2013 dell’AEEGSI nonché della Delibera n. 13/2017 del maggio 2017 della Città Metropolitana di Genova, Ente di Governo d’Ambito, e di ogni altro provvedimento ritenuto necessario, (di) accertare e dichiarare illegittime e/o comunque non dovute le somme portate nelle bollette intestate alla società attrice a titolo di partite pregresse e per l’effetto dichiarare IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, tenuta e condannarla alla restituzione e/o rimborso, in favore della Società Splendido s.n.c. di R G P T., in persona del legale Ric. 2022 n. 10653 sez. SU -ud. 24-01-2023 - 3 - rappresentante pro tempore, della somma di euro 463,83, (…) nonché quelle meglio ritenute nel corso dell’espletanda istruttoria, maggiorata degli interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo”. 3.- La società aveva premesso nella citazione la seguente narrazione della vicenda per cui è causa: 1) che il Servizio Idrico Integrato della Regione Liguria è articolato in quattro aree omogenee, corrispondenti ad altrettante province, definite Ambiti Territoriali Ottimali;
2) che nell’A.T.O. Centro Est della Città Metropolitana di Genova, affidataria del S.I.I. è IRETI s.p.a. (già IREN ACQUA E GAS s.p.a.), la quale agisce, per quanto riguarda il Comune di Chiavari, attraverso la IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. (già Idro-Tigullio s.p.a.), all’uopo convenuta in giudizio;
3) che aveva stipulato con IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. un contratto inerente il servizio idrico relativo all’immobile sito in Chiavari, Corso Garibaldi n.101, utenza contraddistinta con codice cliente n. 19601 e codice servizio n. 7116362;
che le bollette ricevute, a partire dall’anno 2018, contenevano oltre alle componenti tariffarie di costo, le c.d. partite pregresse per conguagli maturati nel periodo 2007/2011, ammontanti complessivamente ad euro 463,83, oltre iva, come da bollette riferibili al periodo dal 10/0472018 al 08/07/2021;
che dette somme erano state addebitate – indebitamente - agli utenti a seguito della Delibera n. 643 del 2013 dell’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico), poi divenuta ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), con riferimento a periodi antecedenti il trasferimento all’AEEGSI, intervenuto il 1° gennaio 2012, delle funzioni regolatorie e di controllo del settore idrico, non precedentemente considerate nel calcolo delle tariffe, essendo stato applicato il Metodo Tariffario Normalizzato (M.T.N.) di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, contemplante un sistema di conguagli periodici tra costi preventivati e costi effettivamente sostenuti dal gestore;
che con la Delibera n. 643 del Ric. 2022 n. 10653 sez. SU -ud. 24-01-2023 - 4 - 2013, e relativi allegati, l’Autorità di regolazione imponeva ai singoli Enti d’Ambito di procedere alla quantificazione ed approvazione, entro il 30/6/2014, delle partite pregresse da addebitare agli utenti del servizio idrico evidenziando gli importi separatamente dalle tariffe, indicando agli Enti d’Ambito criteri e modalità di rateizzazione;
che la Città Metropolitana di Genova, con Delibera n. 13 del 2017 e conseguente Protocollo di Intesa (con la società IRETI), provvedeva ad approvare i conguagli tariffari all’ATO genovese, per partite pregresse relative al periodo 2007/2011, prevedendone altresì la rateizzazione in quattro anni;
che sulla scorta di tali determinazioni venivano inseriti nelle bollette, ed addebitate agli utenti, i conguagli relativi alle c.d. partite pregresse , oggetto di causa, nonostante la Autorità d’Ambito e, di conseguenza, il Gestore del S.I.I., non avessero il potere di deliberare e formulare la richiesta di pagamento con efficacia retroattiva, rispetto a periodi in cui i rapporti individuali di utenza avevano già avuto esecuzione, con palese violazione dell’art. 11 delle Preleggi e del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ. secondo il quale sono le parti a determinare il contenuto del contratto. 4.- La intimata Splendido s.n.c. di R G P T., con controricorso, ha ribadito che nella fattispecie sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. ed in particolare dell’adito Giudice di Pace di Chiavari.
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