Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2022, n. 37344
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: V S, nato a Villa Poma il 18.08.1952 avverso la sentenza emessa in data 4.11.2021 dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame;udite le conclusioni del difensore della parte civile, avvocato A D, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato A P, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. S V è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Mantova per il delitto di calunnia, perché, con atto di denuncia-querela presentato alla Stazione dei Carabinieri di Viadana incolpava l'avvocato C A del Foro di Ravenna, pur sapendola innocente, del reato di estorsione, riferendo che, a seguito di un procedimento civile lo stesso avvocato avrebbe richiesto, oltre alla somma di euro 10.179,55dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR724599B73CBC422F46D4::1947-12-03" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaartub3eycsvizgsh8?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR724599B73CBC422F46D4::1947-12-03">5,, corna da atto di precetto, la somma di euro 801,64, domanda mai formulata dall'avvocato A, che invece era l'importo regolarmente richiesto come nota spese e competenze da parte dell'avvocato B B, rappresenta dell'avvocato A e di cui lo stesso indagato era a conoscenza, anche a mezzo del proprio avvocato di fiducia;fatto commesso in Viadana (MN) in data 23 gennaio 2003. Il Tribunale di Mantova, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 19 luglio 2010, ha dichiarato il V colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore dell'Avvocato A. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato S V, che ha condannato al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute della parte civile costituita. Con ordinanza del 1 novembre 2022, tuttavia, la Corte di appello di Brescia, rilevando di aver posto in essere un errore materiale per utilizzo di «una "maschera" di dispositivo non corretta», in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza, assistenza e difesa della parte civile costituita. 2. L'avvocato A P, difensore di fiducia del V, ricorre avverso la sentenza e l'ordinanza predette e ne chiede l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inosservanza delle norme processuali relative alla correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 127, commi 1 e 5, 130, commi 1 e 2, cod. pen., in quanto la Corte di appello, qualificato l'errore nel quale era incorsa come errore emendabile di ufficio, avrebbe provveduto a correggerlo senza previamente attivare il contraddittorio mediante fissazione di un'udienza in camera di consiglio, limitandosi ad annotare il nuovo provvedimento sull'originale dell'atto. La correzione, peraltro, a differenza da quanto consentito dall'art. 130 cod. proc. pen., si sarebbe risolta nell'integrale modifica del contenuto dell'atto;b) l'omissione della pronuncia in ordine allo specifico motivo di appello formulato e alle conclusioni scritte rassegnate relativamente all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. c) la violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del danno in favore della parte civile costituita, in quanto la Corte di appello avrebbe motivato genericamente sul punto, utilizzando le semplici affermazioni della parte civile quale prova del danno dedotto. 3. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 4 maggio 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in quanto la Corte di appello, pur potendo procedere d'ufficio alla correzione dell'errore materiale, avrebbe dovuto adottare le forme e la procedura della camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen. La parte civile in data 27 maggio 2022 ha depositato memoria e conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dall'imputato, con ogni conseguente statuizione e conferma delle statuizioni civili oltre alle spese di assistenza della parte civile.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi