Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/07/2021, n. 20766
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 8619-2014 proposto da: CINQUE TERRE NEL SOLE DI GARBINI ANDREA & C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato F T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D 2 G;45 - ricorrente -contro EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli, avvocati E G e G C;- controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;- controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA;- intimata - avverso la sentenza n. 61/2013 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 26/09/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. M B;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D M che ha concluso per il rigetto del ricorso. Conseguenze di legge;o RILEVATO CHE: 1. La società "Cinque Terre nel Sole" s.a.s di Garbini Andrea & C", ricorre sulla base di cinque motivi, illustrati nelle memorie difensive, per la cassazione della sentenza n. 61/2913, depositata il 28.09.2013, con la quale la CTR della Liguria, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società, rigettava il gravame proposto da quest'ultima, confermando la legittimità della cartella emessa, ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 633/72, per il recupero dell'Iva, anche se non preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, nonché la tempestività della notifica della cartella al coobbligato, cessionario dell'azienda, la ritualità della notifica disposta a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e la regolarità della cartella esattoriale sebbene priva della sottoscrizione del responsabile, in quanto emessa in epoca antecedente alla entrata in vigore della I. 31/2008. Con successivo ricorso impugnava l'iscrizione di ipoteca conseguente all'omessa opposizione della cartella da parte della società M H. Sia l'ente concessionario che l'Agenzia delle Entrate hanno replicato con controricorso. La concessionaria ha depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE:2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 e degli artt. 54 bis e 60 del d.P.R. n. 633/72, nonché degli artt. 6 e 7 della L. n. 212/2000;per avere i giudici regionali ritenuto la legittimità dell'avviso di accertamento anche se non preceduto dalla notifica della comunicazione dell'esito della liquidazione né alla cedente ( società cessata il 19.10.2019 ) né ad essa, atteso che, ancorchè si trattasse di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. 600/73, troverebbe applicazione l'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72, il quale prevede che, se dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi di cui all'art. 80, comma 6, al contribuente;ribadisce che il comma 6 stabilisce, a sua volta, che "l'Ufficio prima della iscrizione a ruolo invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della sopra tassa del 30% della somma non versta o versta in meno". Detta disposizione, ad avviso della contribuente, trova conferma nell'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 che impone all'amministrazione finanziaria, in caso di incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni, l'obbligo di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari. Sostiene che il preventivo invito le avrebbe consentito di predisporre difese in relazione all'erroneo comportamento della società Hotel H di M H & C s.a.s (predisposizione della dichiarazione in fase di cessazione della società) e sia della ditta individuale di H M. ( presentazione della dichiarazione Iva senza il modulo relativo alla società estinta), come si inferirebbe dalle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate depositate nel giudizio di merito. Deduce che, a tal proposito, aveva dedotto l'omessa motivazione della cartella a cui non risultava allegato l'atto richiamato, vale a dire la dichiarazione IVA della cedente e che, se avesse ricevuto la dovuta comunicazione, avrebbe provveduto alla rettifica della dichiarazione Iva delle società cedenti con compensazione del debito IVA della società con il credito IVA maturato dalla ditta individuale, azzerando quasi totalmente il debito iscritto a ruolo. Ribadisce, altresì, che l'incertezza che impone la notifica della previa comunicazione può riguardare anche l'eventuale risultanza di un omesso pagamento (pag. 29 del ricorso). 3. La seconda censura prospetta la violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/73, nonchè dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73, degli artt. 54 bis e 60 del d.P.R. n. 633/72, degli artt. 6 e 7 della L. n. 212/2000, e degli artt. 1310 e 2064 c.c.;per avere i giudici regionali affermato la rilevanza degli effetti della notifica di un atto impeditivo della decadenza anche nei confronti del coobbligato in solido dell'obbligazione tributaria. Rileva la società ricorrente l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di riscossione in quanto la cartella di pagamento, ex art. 25 d.P.R. n. 602/73, deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con la conseguenza che la notifica della cartella doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2005, mentre quella notificata alla società "Cinque Terre nel sole" risaliva al dicembre 2010. Al riguardo, la società contribuente assume che alcuna disposizione tributaria prevede una deroga alle norme civilistiche, con la conseguenza che l'ente finanziario non può esigere dalla cessionaria i debiti tributari della cedente notificando la cartella solo a quest'ultima. 4.Insiste, con il terzo motivo, nel censurare l'art. 7 della L. n. 212/2000 la ricorrente insiste nell'affermare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per la carente indicazione del responsabile del procedimento sia nella cartella che nella iscrizione ipotecaria. 5.11 quarto mezzo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR affermato la legittimità della notifica dell'atto impositivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento direttamente da parte del concessionario per la riscossione;dovendo, al contrario, il concessionario predisporre le operazioni notificatorie attraverso i soggetti abilitati, i messi comunali e gli ufficiali della riscossione. 6.Con l'ultima censura che deduce violazione dell'art. 53, c.1, del d.lgs n. 546/92, la contribuente contesta l'affermazione del giudicante secondo il quale l'appello era stato formulato genericamente, avendo essa richiamata sia il ricorso introduttivo che le memorie depositate nel primo grado e "tenendo conto delle osservazioni esposte sulla base delle ragioni e dei motivi di opposizione". 7. Il primo motivo è destituito di fondamento. Dalla sentenza impugnata risulta l'esclusione dell'obbligo della previa comunicazione dell'esito della liquidazione per il caso di recupero di somme non versate sulla base della dichiarazione del contribuente, ex art. 36 bis del d.P.R..n. 600/73, sostenendo che l'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 fa riferimento alle sole ipotesi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazione, con ciò escludendo che, nel caso di specie, si vedesse in detta ultima fattispecie. Il che trova conferma nell'affermazione della stessa contribuente che si rinviene a pag. 29 del ricorso laddove si afferma la necessità della previa comunicazione anche nelle ipotesi in cui difetti l'incertezza nelle dichiarazione IVA. Detto assunto trova riscontro alcuna nella giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale "la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;nè il contraddittorio endoprocedímentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo" (Cass. 33344/2019;n. 17479 del 28/06/2019;n. 8619/2018;n. 4360/2017;n. 11292 del 31/05/2016;n. 3154 del 2015;n. 8342 del 2012). Peraltro, l'allegazione secondo la quale sarebbe mancata la dichiarazione Iva ( in realtà non risultante in modo chiaro dalla sentenza impugnata), non trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte laddove afferma che "In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972" ( v. S.U.. n.17758/2016;Cass. n. 4392/2018).
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