Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/11/2022, n. 34386

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/11/2022, n. 34386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34386
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 486/2017 R.G. proposto da: IMMOBILIARE FRANCESCA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DE SANCTIS

4, presso lo studio dell’avvocato F F (FRNFBA59M01H501L), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F G (FRRGPP72M20D612W) -ricorrente-

contro

COMUNE DI MASSA E COZZILE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

MIRABELLO

18 (TEL. 06.37515411), presso lo studio dell’avvocato R U (RCHMRT68S27H501K) e rappresentato e difeso dall'avvocato A F (RZZFNC43T15C349B) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA,n. 974/2016 depositata il 25/05/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere FRANCESCA PARDI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Immobiliare Francesca s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto l’i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 relativamente ad un immobile ubicato nel comune di Massa e Cozzile, via Maggio n. 95 e 99, acquistato nel 2005 – avvisi di accertamento con cui il Comune di Massa e Cozzile, disconoscendo la riduzione del 50%, applicata dalla contribuente per l’inagibilità dell’immobile ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n. 504 del 1992, richiedeva il maggior importo.

2. La Commissione provinciale respingeva il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione tributariaregionale.

3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.

4. Il Comune si è costituito con controricorso, sostenendo l’infondatezza del ricorso e reiterando la questione di legittimità costituzionale già proposta in sede di merito in ordine all’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 (questione su cui questa Corte non si sofferma, stante l’assenza di rilevanza ai fini della decisione).

5. Fissata all'udienza pubblica del 15 novemb re 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale. Il Comune ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi la ricorrente ha dedotto, sia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, sia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto di pronunciato ex articolo 112 c.p.c., avendo la Commissione regionale erroneamente rigettato il corrispondente motivo di appello, interpretando l’originario motivo del ricorso come censura della violazione del principio del contraddittorio, mentre, in realtà, esso era finalizzato a criticare l'omessa motivazione degli avvisi in ordine alla documentazione prodotta a dimostrazione dell'inagibilità dell'immobile (e già in possesso del Comune), nonché l'omessa motivazione sulla istanza di autotutela presentata.

2.Le censure sono infondate, in quanto il decidente ha esaminato il menzionato motivo di appello, interpretandolo correttamente, e lo ha respinto con la seguente argomentazione (e non solo con quella riportata nel ricorso nell’esposizione dei motivi de quibus): “non è il Comune a dover motivare l'assenza delle condizioni di legge per accordare allo stesso il beneficio".

3.Con il terzo motivo la contribuente ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 e 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990;
per avere la Commissione tributaria regionale escluso la violazione, da parte del Comune, dei principi di leale collaborazione e del contraddittorio, nonostante la mancata esplicitazione, nella motivazione degli avvisi di accertamento, delle ragioni in base alle quali non era stata considerata l’attestazione di inagibilità contenuta nella documentazione prodotta in Comune prima della notifica degli atti di contestazione (perizia di stima dell’Ing. Monti del 2007, all. 2 all’atto di appello, e dichiarazione del geom. G del 2011, all. 6 al ricorso di primo grado) e nonostante la mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di autotutela presentata.
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